Disabili: computabilità ed esclusione degli orfani, dei profughi e dei coniugi superstiti
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una nota del 21 febbraio 2005, ha offerto una interpretazione circa il computo dei lavoratori individuati con l'art. 18, comma 2, della legge n. 68/99 della aliquota di riserva.
Questi i concetti affermati:
1- i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge 68/99, già in servizio presso il datore di lavoro obbligato sono esclusi dalla basa di computo nei limiti della percentuale dell'1% stante la previsione letterale dell'art. 3, comma 1, DPR 333/2000;
2- per quanto concerne la computabilità dei soggetti medesimi nella quota di riserva, di cui all'art.3 della legge 68/99 spettante ai lavoratori disabili, si ritiene, in attesa dell'emanazione della disciplina organica, applicabile l'art. 11, comma 1, del DPR 333/00. Conseguentemente i datori di lavoro pubblici e privati che ai sensi della legge 482/68 risultavano in regola con gli obblighi concernenti l'assunzione delle cosidette categorie protette, possono includere nella percentuale d'obbligo di cui all'art. 3 della legge 68/99, gli orfani, i coniugi superstiti ed i profughi nei limiti della percentuale ivi prevista (1%).
la nota |
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