Min.Lavoro: flussi di lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011

 

Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed il Ministero dell'Interno, in data 25 febbraio 2011, hanno emanato una circolare congiunta, con la quale vengono fornite le istruzioni sulle procedure di inoltro delle istanze per i flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011 (modalità di presentazione, procedimento istruttorio e procedimento relativo alla richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale).

In particolare, la circolare fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011, che autorizza l’ingresso di una quota massima di 60.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero.
Si precisa che le domande di nulla osta per il lavoro stagionale potranno essere presentate - secondo le modalità di registrazione e di invio già utilizzate in passato e indicate sul sito del Ministero dell'Interno - a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

 

La quota di ingressi consentiti sul territorio nazionale prevista dal decreto flussi stagionali 2011 comprende:
* lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
* lavoratori stranieri stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Lo stesso provvedimento consente l'ingresso anche ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati precedentemente, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

 


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