INPS: licenziamenti e sgravi contributivi ex lege 407/90

 

L'INPS, con messaggio n. 20399/2005, partendo dalla considerazione che con il D.L.vo n. 297/02 è stato ridotto a sei mesi il termine (che prima era di 12 mesi) entro il quale i lavoratori licenziati hanno diritto ad essere riassunti, ha affermato che gli sgravi contributivi previsti dall'art. 8, comma 9, della legge 407/90 sono riconosciuti qualora le assunzioni stesse avvengano dopo i sei mesi. L'INPS ha altresì precisato che lo sgravio è possibile solo in caso di nuova assunzione e non in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedete rapporto a termine.

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il messaggio 20399/05 

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