INPS: operazioni societarie che comportano il trasferimento di lavoratori

 

L’INPS, con messaggio n. 21062 del 23 settembre 2009, fornisce alcune precisazioni circa gli adempimenti e gli obblighi datoriali in caso di operazioni societarie che comportano il trasferimento di lavoratori con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del c.c.

 

Art. 2112 Trasferimento dell'azienda
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ. il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
L'acquirente e tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.
Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto della azienda (2561 e seguente).

 


 Il messaggio n. 21062/09  Iscriviti alla Newsletter gratuita

 Invia  Stampa  Salva  Contatti Chiudi

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it