Governo: le misure anticrisi che riguardano il mondo del lavoro
E’ stato pubblicato, sul Supplemento
Ordinario n. 263 della Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008, il
Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008 che contiene una serie di misure
finalizzate a ridurre l’impatto della crisi. Tra queste ce ne sono alcune che
riguardano direttamente il modo dal lavoro.
Ritenendo di fare cosa utile, la DPL di Modena si sofferma sulle stesse,
scusandosi, in anticipo, sulla sommarietà delle informazioni.
Art. 5 Detassazione dei contratti di produttività
Nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2009 vengono prorogate tutte le misure
sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, previste all’art.
2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni, nella
legge n. 126/2008. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo
complessivo di 6.000 euro lordi. Queste sono, a nostro avviso, le annotazioni
principali:
a) la norma riguarda il settore privato;
b) la detassazione comporta l’assoggettamento all’aliquota del 10%;
c) il campo di applicazione riguarda i lavoratori che nell’anno 2008 hanno
ottenuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro lordi
(l’anno precedente erano 30.000), con esclusione dei redditi di altro genere
acquisiti (autonomo, di fabbricati, ecc.);
d) se il sostituto d’imposta non è lo stesso tenuto ad applicare la detassazione,
è lo stesso lavoratore beneficiario che attesta per iscritto l’importo dei
redditi da lavoro conseguiti nel 2008;
e) le circolari n. 49 e 59 del 2008, emanate di concerto tra l’Agenzia delle
Entrate ed il Ministero del Lavoro, continuano ad essere pienamente applicabili
come, del resto, le risoluzioni dell’Agenzia successive, relative ad alcuni
problemi specifici (rinvenibili, peraltro, sul nostro sito);
f) la detassazione per il lavoro straordinario e per quello supplementare, non
essendo, al momento, stata confermata, cesserà al 31 dicembre 2008.
Art. 17 Incentivi per il rientro dei ricercatori scientifici residenti
all’estero
I redditi da lavoro dipendente od autonomo dei docenti o ricercatori che
abbiano svolto attività di ricerca o di docenza all’estero per almeno due anni
continuativi e che, a partire dal 29 novembre 2008 e per i 5 anni successivi,
tornino a svolgere la loro attività in Italia, sono imponibili soltanto per il
10% ai fini dell’IRPEF e non concorrono ai fini dell’IRAP. Lo sgravio è per il
periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia
e nei due periodi di imposta successivi sempre che la propria residenza resti
nel nostro Paese.
Art. 19 Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in
caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la
concessione degli ammortizzatori in deroga
Attraverso il Fondo per l’occupazione ex art. 1, comma 7, della legge n.
236/1993 il Governo intende concorrere al finanziamento di alcuni istituti che
possono così sintetizzarsi:
a) indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali per
i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso
dei requisiti, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno al 20%
a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, ivi
compresi quelli ex art. 12 del D.L.vo n. 276/2003. La durata massima è di 90
giornate di indennità nell’anno solare (lo Stato “copre” la somma residua) La
norma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori “coperti” in aziende
destinatarie di CIG, nei contratti a tempo indeterminato con sospensioni
programmate e nei contratti a tempo parziale di tipo verticale. L’indennità di
disoccupazione non spetta nel caso in cui la perdita e la sospensione dello
stato di disoccupazione trovino una propria disciplina nella normativa in
materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro (in sostanza, quando il
lavoratore rifiuta un’offerta di lavoro senza giustificato motivo);
b) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ex
art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988 in favore dei dipendenti da imprese
artigiane o da agenzie di somministrazione in missione presso imprese del
settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali subordinatamente
ad un intervento integrativo pari ad almeno il 20% da parte degli Enti
bilaterali sopra indicati (lo Stato “copre” la somma residua). La durata massima
è di 90 giorni. Valgono le stesse limitazioni previste negli ultimi due periodi
sub a);
c) in via sperimentale per il periodo 2009 – 2011 e subordinatamente ad un
intervento integrativo da parte degli Enti bilaterali pari ad almeno il 20% (lo
Stato “copre” la differenza) di sospensione per crisi aziendali od occupazionali
o in caso di licenziamento, pari a quella ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali, in favore degli apprendisti assunti alla data del 29 novembre
2008 e con almeno 3 mesi di servizio presso l’azienda interessata dal
trattamento, per la durata massima di 90 giorni nell’intero periodo di vigenza
del contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare sia a servizi per l’impiego che
all’INPS, competente per territorio, sia la sospensione dell’attività lavorativa
che i nominativi dei soggetti interessati: questi ultimi debbono immediatamente
rendersi disponibili ad una nuova attività attraverso una dichiarazione al
competente centro per l’impiego. Quest’ultimo immediatamente o, comunque, nei 5
giorni successivi, deve comunicare i nominativi a tutte le agenzie di lavoro e
gli altri soggetti accreditati ex articoli 4, 5, 6 e 7 del D.L.vo n. 276/2003
dei lavoratori che devono essere disponibili sia ad una ricollocazione che ad un
percorso formativo finalizzato all’occupazione.
Una disposizione a parte riguarda i collaboratori coordinati e continuativi:
a) Nel triennio 2009 – 2011 è riconosciuta una somma liquidata in un’unica
soluzione pari al 10% del reddito percepito nell’anno precedente, ai co.co.co.
ex art. 61, comma 1, del D. L.vo n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla
gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995), che
operino in regime di mono committenza, che abbiano conseguito nell’anno
precedente un reddito superiore a 5.000 euro o inferiore a 13.800 euro (minimale
di reddito ex art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990), con un numero di
mensilità accreditate alle gestione separata non inferiore a 3, che svolgano
nell’anno di riferimento l’attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero
in settori dichiarati in crisi e che non risultino accreditati nell’anno di
riferimento almeno 2 mesi presso la gestione separata.
Con Decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia, entro 60 giorni, sono definite
le modalità di applicazione dell’art. 19, nonché le procedure di comunicazione
all’INPS anche ai fini del monitoraggio.
Il comma 7 ricorda che gli Enti bilaterali erogano la quota integrativa fino a
concorrenza delle risorse disponibili e che i CCNL stabiliscono le risorse
minime a valere sul territorio nazionale.
Le risorse finanziarie (comma 8) per gli ammortizzatori sociali in deroga
possono essere utilizzate oltre che per i lavoratori subordinati, anche per gli
apprendisti e per i lavoratori somministrati.
Nell’ambito delle risorse per l’anno 2009 (comma 9) destinate alla CIGS in
deroga, alla mobilità ed alla disoccupazione, i trattamenti possono essere
prorogati con decreto del Ministro del Lavoro, con accordi da stipulare entro il
20 maggio 2009 per settori produttivi od aree territoriali, recepiti in sede
governativa entro il successivo 15 giugno.
L’erogazione dei trattamenti in deroga (comma 10) sia come prima concessione che
come proroga è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori
interessati di appositi “patti di servizio” presso i centri per l’impiego,
competenti per territorio. I lavoratori destinatari delle somme di sostegno del
reddito, perdono il diritto a qualsiasi erogazione (fermi restando i diritti
maturati) nel caso in cui rifiutino la sottoscrizione degli stessi. Sarà il
Ministero del Lavoro a definire le modalità attuative del patto di servizio con
proprio decreto.
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2009 la normativa sui trattamenti
integrativi e sulla mobilità per i dipendenti da imprese commerciali con più di
50 dipendenti, da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici, con un organico superiore alle 50 unità, da imprese di vigilanza
privata con più di 15 dipendenti: tutto questo nel limite di 45 milioni di euro
per il 2009 a carico del Fondo per l’occupazione.
Anche ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo ex lege n. 84/1994 è
riconosciuto il trattamento di CIGS (comma 12).
L’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo da imprese sotto dimensionate alle 16 unità, è
prorogata al 31 dicembre 2009 (comma 13).
Art. 34 Indennità di vacanza contrattuale per il personale dello Stato
Il comma 1 prevede che l’indennità di vacanza contrattuale riferita al primo
anno del biennio economico 2008 – 2009 sia erogata, in un’unica soluzione, con
lo stipendio di dicembre 2008.
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