Min.Affari Esteri: numero di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica
Il Ministero degli Affari esteri, di concerto con il Ministero dell'Interno e quello dell'Istruzione, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012, il Decreto 9 gennaio 2012 con la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011/2012.
Per l'anno accademico 2011-2012 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 48.806 visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 41.930 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, ed in numero di 6.876 presso le istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
DECRETO 9 gennaio 2012
Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011/2012. (12A00811)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO ed IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato «Testo unico» in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari; Visto l'art. 39, comma 4, del Testo unico, che prevede la fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero; Visto l'art. 46 del Regolamento di attuazione del Testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato «Regolamento», sulle modalita' per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all'estero; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 5; Considerate le disponibilita' comunicate dalle Universita' statali e non statali autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e dalle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, per l'ammissione ai corsi universitari per l'anno accademico 2011-2012; Sentite le competenti Commissioni parlamentari; Decreta: Art. 1 Per l'anno accademico 2011-2012 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 48.806 visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 41.930 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, ed in numero di 6.876 presso le istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 9 gennaio 2012 Il Ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata Il Ministro dell'interno Cancellieri Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Profumo
DPL Modena - www.dplmodena.it