Min.Lavoro: retribuzioni convenzionali 2012 per i lavoratori italiani operanti all'estero
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012, il Decreto 27 ottobre 2011 con la modifica ed abrogazione del decreto 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Modifica ed abrogazione del decreto 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalita' di ripartizione delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. (12A01824)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la Convenzione sui diritti delle persone con disabilita' del 13 dicembre 2006, che favorisce l'esercizio del diritto al lavoro dei disabili, promuovendo l'adozione di misure ed incentivi rispondenti alle esigenze individuali ed eterogenee delle persone disabili, anche sui luoghi di lavoro; Visto il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Visto l'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 37, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con il quale viene istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato Fondo, ed in particolare: il comma 1 che prevede che le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo e nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della medesima legge n. 68/1999. Il contributo e' concesso non superando le misure percentuali individuate nel medesimo comma alle lettere a) e b) e sulla base della riduzione della capacita' lavorativa o delle minorazioni ascritte ed individuate dal medesimo comma lettere a) e b). Il contributo puo' essere concesso dalle regioni e province autonome, ai sensi della lettera d) del medesimo comma 1 per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilita' operative dei disabili con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile; il comma 2 che prevede l'ammissibilita' al contributo unicamente delle assunzioni a tempo indeterminato, realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto; il comma 3 che estende gli incentivi di cui al comma 1 anche ai datori di lavoro privati, che pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma 2; il comma 5 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, la definizione dei criteri e delle modalita' per la ripartizione delle disponibilita' del Fondo; il comma 8 che attribuisce alle regioni e province autonome la disciplina, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, dei procedimenti per la concessione dei contributi a valere sul Fondo; Visto l'art. 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede la stipula tra gli uffici competenti, i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della citata legge n. 68/1999 (soggetti conferenti) ed i soggetti di cui al comma 4 del medesimo art. 12-bis (soggetti destinatari), di apposite convenzioni, con le modalita' di cui al comma 2, finalizzate all'assunzione di soggetti disabili che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, a fronte del conferimento di commesse di lavoro e contestuale assunzione del soggetto disabile da parte del soggetto conferente; Visto, in particolare il comma 5, lettera b), dell' art. 12-bis della citata legge n. 68/1999, che prevede la possibilita' per il datore di lavoro committente, che allo scadere della convenzione, assume il lavoratore disabile dedotto in convenzione, con contratto a tempo indeterminato, di accedere al Fondo con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2010 concernente l'individuazione dei criteri e delle modalita' per la ripartizione fra le regioni e province autonome delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con cio' disponendo che dette province autonome non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed in particolare l'art. 11, comma 1, il quale prevede che la trasparenza e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni e dei dati inerenti l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' svolta dagli organi competenti, per favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialita'; Considerate le priorita' definite nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su «La situazione dei disabili nell'Unione europea: il piano di azione europeo 2008-2009» (COM-2007-738 def.); Considerato che le disposizioni in esame hanno inteso incentivare prioritariamente, mediante contributo di natura economica diversificato a seconda della tipologia di disabilita', le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento annuale di riparto; Ritenuto, ai fini della concessione del contributo da parte delle regioni e province autonome, di adottare la definizione di costo salariale introdotta al punto 15) dell'art. 2 del regolamento CE n. 800/2008; Ritenuto necessario di modificare le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2010 al fine di eliminare ogni riferimento a dati identificativi delle persone disabili in considerazione dell'assenza di una espressa disposizione di legge o di un atto di natura regolamentare idonei al trattamento di questi dati che sono da considerarsi dati sensibili; Ritenuto, altresi' opportuno dover inserire nel citato decreto interministeriale un espresso rinvio alle norme europee cui le relazioni delle regioni e province autonome devono conformarsi (regolamenti della Commissione nn. 800/208 e 794/2004); Acquisito il parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali espresso in data 3 febbraio 2011 sullo schema di proposte di modifica al decreto interministeriale 4 febbraio 2010; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 7 luglio 2011; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, il presente decreto definisce i criteri e le modalita' per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato «Fondo», istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 37, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.