Min.Interno: modifiche al decreto sugli «steward» negli impianti sportivi

 

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2010, il Decreto  24 febbraio 2010 contenente le modifiche al decreto 8 agosto 2007 in materia di organizzazione e servizio degli assistenti sportivi, denominati «steward», negli impianti sportivi.

 

MINISTERO DELL'INTERNO


DECRETO 24 febbraio 2010
 

Modifiche al decreto 8 agosto 2007 in  materia  di  organizzazione  e
servizio  degli  assistenti  sportivi,  denominati  «steward»,  negli
impianti sportivi. (10A02660) 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo  regolamento
di esecuzione; 
  Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile  1975,
n. 110; 
  Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante:  «Interventi  nel
settore del gioco  e  delle  scommesse  clandestine  e  tutela  della
correttezza  di  svolgimento  nelle   manifestazioni   sportive»,   e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio  2003,   n.   28,   recante:
«Disposizioni urgenti per  contrastare  i  fenomeni  di  violenza  in
occasione di competizioni sportive», convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; 
  Visto il decreto-legge 8 febbraio  2007,  n.  8,  recante:  «Misure
urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di  violenza
connessi a competizioni calcistiche» convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41; 
  Visto il decreto 8 agosto 2007 per l'organizzazione e  il  servizio
degli steward negli impianti sportivi; 
  Considerato che da  una  prima  esperienza  applicativa  e'  emersa
l'esigenza di introdurre alcuni correttivi alle modalita' di gestione
ed impiego degli steward, secondo principi di maggiore flessibilita'; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto pertanto di modificare l'art. 2 del decreto 8 agosto 2007,
anche accogliendo le condizioni contenute  nel  parere  espresso,  in
data 27 gennaio 2010, dalle Commissioni I  e  VII  della  Camera  dei
Deputati; 
  Considerato  che  tali  modifiche  debbono  lasciare  inalterati  e
immutati i vincoli di responsabilita' delle  societa'  organizzatrici
delle competizioni sportive relativamente al possesso  dei  requisiti
da parte degli steward; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 agosto 2007 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «attraverso propri addetti,  di  seguito
denominati "steward"» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «attraverso
propri assistenti di stadio, di seguito denominati "steward"»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ferma restando la  responsabilita'  piena  ed  esclusiva  delle
societa'  organizzatrici  relativamente  al  rispetto  dei  requisiti
indicati  nell'allegato  A  del  presente  decreto,  e  salvo  quanto
previsto dai commi 2-bis e 2-ter, i servizi indicati al comma 1  sono
assicurati dalle societa' direttamente ovvero mediante  contratto  di
appalto  o  di  somministrazione  di  lavoro,  anche  avvalendosi  di
istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art.  134  del
testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  approvato  con  regio
decreto 18 giugno 1931, n.  773.  Per  lo  svolgimento  dei  predetti
servizi le societa' organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata
autorizzati, le agenzie  di  somministrazione  e  le  altre  societa'
appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro
subordinato, compreso il lavoro intermittente,  e  a  prestazioni  di
lavoro occasionale  accessorio  di  cui  al  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276.»; 
    c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis.  Per  la  stipula   del   contratto   di   appalto   o   di
somministrazione di lavoro con le agenzie di somministrazione  e  con
le altre societa' appaltatrici dei servizi, di cui  al  comma  1,  le
societa' organizzatrici devono acquisire il  previo  nulla  osta  del
questore relativo alla sussistenza dei requisiti,  di  cui  al  comma
2-ter. 
  2-ter.  Le  agenzie  di  somministrazione  e  le   altre   societa'
appaltatrici dei servizi di cui  al  comma  2,  devono  segnalare  al
questore   il   nominativo   del   referente    responsabile    della
individuazione del personale destinato a svolgere i servizi di cui al
comma 1, personale che deve essere in possesso dei requisiti previsti
dal presente decreto. Il referente e' autorizzato dal questore previa
verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Allegato A,
n. 1.1.3. L'elenco dei referenti, delle agenzie di somministrazione e
delle altre societa' appaltatrici autorizzati e' tenuto costantemente
aggiornato   dalla   questura,   anche   al   fine   di   verificarne
periodicamente,  e  comunque  prima  dell'inizio  di  ogni   stagione
calcistica, la permanenza dei requisiti richiesti. In caso di perdita
dei predetti requisiti, ovvero in caso di condotte in  contrasto  con
le finalita' del presente decreto, il prefetto  della  provincia,  su
segnalazione del  questore,  revoca  l'autorizzazione  al  referente,
ovvero, nei casi piu' gravi,  dispone  il  divieto  per  le  medesime
agenzie e societa' di fornire i servizi di cui al richiamato comma  1
del presente articolo.». 
                               Art. 2 
 
 
                         Disposizione finale 
 
  1. Il presente decreto si applica a decorrere dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 24 febbraio 2010 
 
                                                  Il Ministro: Maroni 
 
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2010 
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 2, foglio n. 127 

 


     Iscriviti alla Newsletter gratuita

 Invia  Stampa  Salva  Contatti Chiudi

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it