Parlamento: collocamento obbligatorio, modifiche per le aziende del settore minerario
L'articolo 2, comma 12-quater, della Legge
n. 10/2011 (c.d. milleproroghe) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina
del collocamento obbligatorio, riferite ai datori di lavoro che operano nel
settore minerario. Costoro, hanno 90 giorni di tempo per inoltrare la richiesta
delle unitā carenti da inserire (l'art. 9, comma 2 della legge n. 68/1999
dispone, invece, che in via generale il termine sia di 60 giorni) ed, inoltre,
dalla base di calcolo su cui computare l'aliquota, vengono esclusi i lavoratori
che prestano la loro attivitā nel sottosuolo e quelli che movimentano e
trasportano il minerale (anche qui si tratta di una integrazione delle
disposizione contenute nell'art. 5, comma 2, della legge n. 68/1999).