Tribunale di Milano: contratto a progetto e conversione del rapporto

 

Il Tribunale di Milano, con due sentenze di analogo contenuto del 2 e del 5 febbraio 2007, ha sposato la tesi della presunzione assoluta di subordinazione in tutte quelle ipotesi in cui manchi il progetto oppure non sia configurabile un effettivo progetto.

Secondo il tribunale di Milano "il legislatore utilizza l'espressione: <sono considerati contenuti nell’art. 69, 1° comma>; da cui si ricava che la conversione opera di diritto e la pronuncia del giudice ha valore di accertamento". La conversione non si pone quindi come presunzione ma come un vero e proprio imperativo.
Nessuna prova può fornire il committente "essendo chiaro che si parla di rapporti inizialmente autonomi che si trasformano in rapporti di lavoro subordinato indeterminato come sanzione per la violazione del divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa al di fuori del contratto a progetto".
Il tribuna afferma, inoltre, che il titolo dell’art. 69 è "divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto" ciò significa che "non vi è spazio per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e che la conseguenza di tale atipicità è la conversione del contratto". La norma è di estrema chiarezza: "se non c’è il lavoro a progetto c’è il rapporto di lavoro subordinato e non vi sono altre possibilità alternative". Da ciò discende, come conseguenza, che secondo il tribunale di Milano non vanno verificate le modalità concrete riferibili allo svolgimento della prestazione in quanto "una volta esclusa la presenza dell’elemento qualificante scatta l’automatismo e si presume invincibilmente la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato".

 

 

 

 

 

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