Tribunale di Milano: contratto a progetto e conversione del rapporto
Il Tribunale di Milano, con due sentenze di analogo contenuto del 2 e del 5 febbraio 2007, ha sposato la tesi della presunzione assoluta di subordinazione in tutte quelle ipotesi in cui manchi il progetto oppure non sia configurabile un effettivo progetto.
Secondo il tribunale di Milano "il
legislatore utilizza l'espressione: <sono considerati contenuti nell’art. 69, 1°
comma>; da cui si ricava che la conversione opera di diritto e la pronuncia del
giudice ha valore di accertamento". La conversione non si pone quindi come
presunzione ma come un vero e proprio imperativo.
Nessuna prova può fornire il committente "essendo chiaro che si parla di
rapporti inizialmente autonomi che si trasformano in rapporti di lavoro
subordinato indeterminato come sanzione per la violazione del divieto di
stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa al di fuori del
contratto a progetto".
Il tribuna afferma, inoltre, che il titolo dell’art. 69 è "divieto di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto"
ciò significa che "non vi è spazio per rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa atipici e che la conseguenza di tale atipicità è la conversione del
contratto". La norma è di estrema chiarezza: "se non c’è il lavoro a progetto
c’è il rapporto di lavoro subordinato e non vi sono altre possibilità
alternative". Da ciò discende, come conseguenza, che secondo il tribunale di
Milano non vanno verificate le modalità concrete riferibili allo svolgimento
della prestazione in quanto "una volta esclusa la presenza dell’elemento
qualificante scatta l’automatismo e si presume invincibilmente la sussistenza
del rapporto di lavoro subordinato".
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