Min.Interno: tariffe per l'attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro

 

Il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, il Decreto 14 marzo 2012 con le tariffe per l'attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

                       IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512,
recante  "Disposizioni  urgenti   concernenti   l'incremento   e   il
ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del  personale  nei
servizi d'istituto" convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 novembre 1996, n. 609; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge n. 29 luglio 2003, n. 229"e, in particolare, l'art. 17; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro"  e
successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  14  ottobre  1996,
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, recante "Definizione
delle tariffe per  l'attività  di  formazione  tecnico-professionale
attribuita al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  in  applicazione
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 1997; 
  Visti i decreti del Ministro dell'interno 21  dicembre  2001  e  11
dicembre 2006 adottati di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  recanti  "Aggiornamento  delle  tariffe  orarie  per
l'attività di  formazione  tecnico-professionale  svolta  dal  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi  dell'art.  12  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.  626",  pubblicati  rispettivamente
nelle Gazzette Ufficiali della  Repubblica  italiana  n.  19  del  23
gennaio 2002 e n. 3 del 4 gennaio 2007; 
  Ravvisata la necessità ai sensi dell'art. 3 del decreto  legge  1°
ottobre 1996, n. 512, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge 28 novembre 1996, n. 609, di procedere all'aggiornamento  delle
tariffe sulla base degli indici ISTAT  relativi  al  periodo  gennaio
2006-dicembre 2010 e, nel contempo,  di  sostituire  il  decreto  del
Ministro dell'interno 14 ottobre 1996 in ragione dell'emanazione  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che ha abrogato  il  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le tariffe previste per l'attività  di  formazione  svolta  dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli addetti di cui all'art. 18,
comma I lettera b), del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze, sono riportate  nell'allegato
al presente decreto. 
  2. Le domande per  ottenere  le  prestazioni  di  cui  al  comma  1
dovranno essere corredate dalle  ricevute  di  versamento  presso  le
locali sezioni di tesoreria dello Stato. 
  3. I versamenti sono effettuati su conto corrente postale intestato
alle sezioni di tesoreria provinciale con causale  «Prestazioni  rese
dai VV.F. per formazione addetti di cui all'art. 18, comma 1  lettera
b), del decreto legislativo n. 81/2008». 
  4. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di  cui  al
comma 1 sono versati al Capo XIV - capitolo 2439, art. 9, di  entrata
del bilancio dello Stato. 
  5. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati il decreto del Ministro dell'interno 14  ottobre  1996  e  i
relativi decreti di aggiornamento 21  dicembre  2001  e  11  dicembre
2006. 
  6. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 14 marzo 2012 
 
                                Il Ministro dell'interno: Cancellieri 
p. Il Ministro dell'economia 
e delle finanze: Grilli 

                                                                            

 


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