Consiglio di Stato: nessun diritto di accesso dell'azienda alla documentazione degli ispettori
La VI Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 22 aprile 2008, ha dichiarato l'insussistenza del diritto del datore di lavoro di accedere alla documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nel corso dell’attività ispettiva, nel caso in cui il rapporto di lavoro con il dipendente interessato sia ormai cessato.
L'avvenuta cessazione di un rapporto di lavoro non esclude, infatti, l’esigenza di riservatezza di chi abbia reso dichiarazioni, riguardanti se stesso o anche altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione, non attenendo la sfera di interessi in questione alla sola tutela delle posizioni del lavoratore ed essendo queste ultime, comunque, rilevanti anche in rapporto all’ambiente professionale di appartenenza, più largamente inteso.
Infatti, il Consiglio di Stato rileva la prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, a tutela della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro, rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione.
Anche la giurisprudenza ha più volte confermato la sottrazione al diritto di accesso della documentazione, acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito dell’attività di controllo loro affidata (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 27.1.1999, n. 65 e 19.11.1996, n. 1604).
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