INPS: previdenza ed assistenza per i lavoratori rumeni e bulgari
L’INPS, con messaggio n. 9744/2008, ha fissato le regole previdenziali ed assistenziali per rumeni e bulgari, neo comunitari a partire dal 1° gennaio 2007. Va seguito il criterio comunitario anti-cumulo. Ciò significa che:
a) il trattamento di pensione è erogato in Italia o nel paese di origine;
b) in caso di simultaneità di più diritti per i propri familiari (assegni,
ecc.), l’onere delle prestazioni spetta allo Stato nel quale il diritto deriva
da attività lavorativa, rispetto a quello in cui il diritto derivi dalla
titolarità di una pensione. Quindi, se il neo comunitario lavora in Italia è
l'INPS che paga gli assegni familiari;
c) il diritto che deriva dalla titolarità della pensione prevale su quello che
trae fondamento dalla semplice residenza;
d) nel caso in cui vengano chiesti assegni familiari per coniugi e figli
residenti nel paese di origine, occorre accertare se esiste il diritto agli
assegni familiari in base alla legislazione dello stato di provenienza.
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