Min.Lavoro: verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 111 della Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011, il Decreto del 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 11 aprile 2011
 

Disciplina  delle  modalita'   di   effettuazione   delle   verifiche
periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, nonche' i criteri  per  l'abilitazione  dei  soggetti  di  cui
all'articolo  71,  comma  13,  del  medesimo   decreto   legislativo.
(11A05462) 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                                  e 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'articolo  71,  comma  11,secondo  periodo,   del   decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e  successive   modifiche   e
integrazioni, di seguito decreto legislativo  n.  81/2008,  il  quale
prevede per le attrezzature di lavoro soggette a  verifica  periodica
che la prima delle verifiche periodiche venga effettuata «dall'ISPESL
che vi provvede nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  richiesta,
decorso inutilmente il quale il datore di lavoro puo' avvalersi delle
ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con  le  modalita'  di
cui al comma 13»; 
  Visto  l'articolo  71,  comma  11,  terzo  periodo,   del   decreto
legislativo  n.  81/2008,  il  quale  prevede  che:  «Le   successive
verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente  periodo,
che vi provvedono nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  richiesta,
decorso inutilmente il quale il datore di lavoro  puo'  avvalersi  di
soggetti pubblici o privati abilitati, con le  modalita'  di  cui  al
comma 13»; 
  Visto l'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n.  81/2008,
il quale dispone che: «Per l'effettuazione delle verifiche di cui  al
comma 11,  le  ASL  e l'ISPESL  possono  avvalersi  del  supporto  di
soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti  privati  abilitati
acquistano  la  qualifica  di  incaricati  di  pubblico  servizio   e
rispondono direttamente alla struttura titolare della funzione»; 
  Visto l'articolo 71, comma 13, del decreto legislativo n.  81/2008,
che statuisce quanto segue:  «Le  modalita'  di  effettuazione  delle
verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonche' i  criteri  per
l'abilitazione dei soggetti  pubblici  o  privati  di  cui  al  comma
precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del  lavoro  della
salute e delle politiche sociali di concerto con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto»; 
  Visto l'articolo 1, della legge 13 novembre 2009, n. 172, il  quale
prevede l'istituzione del Ministero della salute ed il  trasferimento
ad esso delle funzioni di cui al Capo X-bis,  articoli  da  47-bis  a
47-quater,  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, gia' attribuite al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85; 
  Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale  prevede  la
soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative
competenze all'INAIL; 
  Ritenuto  pertanto  che  ove  il  decreto  legislativo  n.  81/2008
attribuisca competenze all'ISPESL esse debbano  intendersi  conferite
all'INAIL; 
  Considerata  la  necessita'  di   individuare   le   modalita'   di
effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII ed i
criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma
13, del decreto legislativo n. 81/2008; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3
marzo 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto disciplina  le  modalita'  di  effettuazione
delle verifiche periodiche cui sono  sottoposte  le  attrezzature  di
lavoro di cui all'allegato VII del decreto  legislativo  n.  81/2008,
nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o  privati
e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL  e  le  ASL
possono avvalersi del supporto di soggetti  pubblici  o  privati,  ai
sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008,
per l'effettuazione delle verifiche periodiche  di  cui  all'articolo
71, comma 11. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  71,  commi  11  e  12,  del   decreto
legislativo  n.  81/2008,  l'INAIL  e'  titolare  della  prima  delle
verifiche periodiche da effettuarsi nel termine  di  sessanta  giorni
dalla  richiesta,  mentre  le  ASL  sono  titolari  delle   verifiche
periodiche successive alla  prima,  da  effettuarsi  nel  termine  di
trenta giorni dalla richiesta. 
  2. All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica
il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato,  del  quale
il soggetto titolare della funzione si  avvale  laddove  non  sia  in
grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito
degli accordi di cui al comma 3 nei termini temporali di cui al comma
1. 
  3. L'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente  (di
seguito, ARPA), nelle regioni  ove  sono  state  attribuite  loro  le
funzioni in virtu' di  provvedimenti  locali  emanati  ai  sensi  del
decreto-legge 4 dicembre 1993,  n.  496,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere
direttamente alle verifiche di cui all'articolo  71,  comma  11,  del
decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro  o
con le  Direzioni  Provinciali  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali (di seguito, DPL), nel  rispetto  dei  principi  di
economicita' previsti per la pubblica amministrazione oppure  possono
avvalersi  di  soggetti  pubblici  o  privati  abilitati  e  iscritti
nell'elenco di cui al comma 4. 
  4. Per le finalita' di cui all'articolo 71, comma 12,  del  decreto
legislativo n. 81/2008, presso l'INAIL e presso  le  ASL  e'  inoltre
istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui
i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi  dell'articolo
1. Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco di  cui
al periodo precedente  puo'  essere  istituito,  anziche'  presso  le
singole ASL, su base regionale. 
  5. Qualunque soggetto abilitato e' iscritto a domanda  nell'elenco.
Il soggetto titolare della funzione ha  faco1ta'  di  segnalare  alla
Commissione di cui all'allegato III,  che  e'  parte  integrante  del
presente decreto, per  i  successivi  ed  eventuali  adempimenti,  la
sussistenza di  motivi  di  possibile  esclusione.  Con  l'iscrizione
all'elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei  termini
temporali di cui al comma l. 
  6. L'elenco di cui al comma precedente e' messo a disposizione  dei
datori  di  lavoro,  a  cura  del  titolare   della   funzione,   per
l'individuazione del soggetto di cui avvalersi. 
  7. I soggetti abilitati, pubblici o privati,  presenti  nell'elenco
di  cui  al  comma  4,  devono   far   parte   dell'elenco   previsto
nell'allegato III. 
  8. Decorsi i termini temporali di cui al  comma  l,  il  datore  di
lavoro puo' avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati,  di
cui all'elenco previsto nell'allegato III. 
  9. I soggetti abilitati,  pubblici  o  privati,  devono  essere  in
possesso dei  requisiti  riportati  nell'allegato  I,  che  e'  parte
integrante del presente decreto. 

        
      
                               Art. 3 
 
  l. Nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 2, commi
3 e 4, una quota pari al 15% delle tariffe definite  dal  decreto  di
cui al comma 3 e' destinata a coprire i costi legati all'attivita' di
controllo  dell'operato   dei   soggetti   abilitati,   all'attivita'
amministrativa, di controllo, di monitoraggio,  di  costituzione,  di
gestione e  di  mantenimento  della  banca  dati  informatizzata;  la
rimanente quota resta di spettanza  del  soggetto  abilitato  che  ha
effettuato la verifica. 
  2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 8: 
    a) il datore  di  lavoro  comunica  al  soggetto  titolare  della
funzione il nominativo del soggetto abilitato,  pubblico  o  privato,
incaricato della verifica; 
    b) i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico  o  privato,
non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle
tariffe  applicate   dal   soggetto   titolare   della   funzione   e
successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al  comma
3; 
    c) il soggetto  abilitato,  pubblico  o  privato,  che  e'  stato
incaricato  dal  datore  di  lavoro   della   verifica,   corrisponde
all'INAIL. una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal  soggetto
titolare della stessa funzione per la  gestione  ed  il  mantenimento
della banca dati informatizzata. 
  3. Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto
sono determinate  con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del Ministero della salute e del  Ministero  dello
sviluppo economico da  adottare  entro  180  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del decreto  trovano
applicazione  le  tariffe  definite  dai  soggetti   titolari   della
funzione. 

        
      
                               Art. 4 
 
  1. Le  modalita'  di  effettuazione  della  prima  delle  verifiche
nonche' delle verifiche successive di cui all'articolo 71, comma  11,
del decreto legislativo n. 81/2008 sono quelle previste nell'allegato
II al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso. 

        
      
                               Art. 5 
 
  l. Le modalita' per l'abilitazione, il controllo e il  monitoraggio
dei soggetti di cui all'allegato I sono definite nell'allegato III al
presente decreto che fa parte integrante dello stesso. 

        
      
                               Art. 6 
 
  l. Restano ferme le disposizioni previste dai decreti: 
    a) Decreto  ministeriale  29  febbraio  1988  recante  «Norme  di
sicurezza per la progettazione,  l'installazione  e  l'esercizio  dei
depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva  non
superiore a 5 m³» ; 
    b) Decreto ministeriale 23 settembre 2004 recante  «Modifica  del
decreto del 29 febbraio 1988,  recante  norme  di  sicurezza  per  la
progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas,  di
petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 5 m³  e
adozione dello standard europeo EN 12818 per i  serbatoi  di  gas  di
petrolio liquefatto di capacita' inferiore a 13 m³»; 
    c) Decreto ministeriale 17 gennaio  2005  recante  la  «Procedura
operativa per la verifica decennale dei serbatoi  interrati  per  GPL
con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche»; 
    d) Decreto ministeriale 1° dicembre  2004,  n.  329  «Regolamento
recante norme  per  la  messa  in  servizio  ed  utilizzazione  delle
attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo  19  del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93». 
  2. In ogni caso sono fatte salve  le  competenze  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome ai  sensi  dei  rispettivi
statuti speciali e relative norme di attuazione.  In  sede  di  prima
applicazione del presente decreto, nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato
il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza, i
soggetti riconosciuti competenti per l'effettuazione delle  verifiche
periodiche obbligatorie prima dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore,
continuano  a  esercitare  le  funzioni  attribuite  dalla   medesima
legislazione regionale/provinciale. 
  Il presente decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione  per  l'allegato  III,  che
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 11 aprile 2011 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Sacconi 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                                Fazio 
 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Romani 
 

        
      
                                                           Allegato I 
 
Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici  o  privati  per  poter
  effettuare le verifiche di  cui  all'articolo  71,  comma  11,  del
  decreto legislativo n. 81/2008. 
    1. I soggetti pubblici o privati di cui  all'articolo  71,  comma
11, del decreto legislativo n. 81/2008,  devono  possedere  almeno  i
seguenti requisiti: 
    a) certificato di accreditamento quale organismo di ispezione  di
tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC l7020, emesso da ente
di  accreditamento  riconosciuto  a  livello  europeo  ai  sensi  del
regolamento CE 765/2008. con scopo di accreditamento evidenziante  la
competenza ciel soggetto richiedente ad operare nel  settore  oggetto
della richiesta di abilitazione, ovvero un'organizzazione conforme ai
requisiti  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17020   adeguatamente
documentata. che garantisca competenza dei  soggetto  richiedente  ad
operare nel settore oggetto della richiesta  di  abilitazione,  oltre
che indipendenza, imparzialita' ed integrita' propria e ciel  proprio
personale  rispetto  alle  attivita'  di  progettazione,  consulenza,
fabbricazione,  installazione.  manutenzione.  commercializzazione  c
gestione eventualmente legate in maniera  diretta  o  indiretta  alle
attrezzature di cui  all'allegato  VII  del  decreto  legislativo  n.
81/2008; 
    b) operare  con  personale  tecnico  dipendente  o  con  rapporto
esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette  o  indirette
di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a  supporto
delle verifiche, controlli non distruttivi, prove  di  laboratorio  o
attivita' ad elevata specializzazione; 
    c) disporre di  una  procedura  operativa  che  definisca  l'iter
tecnico Ed amministrativo per l'effettuazione delle verifiche oggetto
del presente decreto ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di
verifica, in conformita' a quanto previsto dall'allegato II; 
    d) disporre di un organigramma generale che evidenzi, in  maniera
dettagliata, la struttura  operativa  per  ogni  Regione  in  cui  si
intende svolgere l'attivita' delle  verifiche  oggetto  del  presente
decreto e che indichi il  nominativo  del  responsabile  tecnico,  in
possesso di titolo di  studio  di  cui  al  successivo  punto  l.  Il
responsabile tecnico deve essere un dipendente del soggetto abilitato
ed avere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni
nel campo della progettazione o controllo  di  prodotti,  impianti  e
costruzioni. Il personale incaricato di eseguire l'attivita'  tecnica
di verifica, deve essere in possesso di uno dei  seguenti  titoli  di
studio e professionali: 
    1) laurea in ingegneria (laurea magistrale in una delle  seguenti
classi: LM-4, da LM-20  a  LM-35  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca in data 16  marzo  2007.  pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del  6  luglio  2007,  ovvero
laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a
38/S di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca
scientifica e tecnologica in data 28 novembre  2000,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18  del  23  gennaio
2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai  sensi  del  decreto
del Ministro dell'istruzione. dell'universita'  e  della  ricerca  in
data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 2004) con almeno 2 anni di esperienza acquisita e dimostrabile
nelle attivita' tecnico-professionali (progettazione o costruzione  o
manutenzione o  ispezione  o  controlli  o  verifiche)  correlate  al
settore delle  attrezzature  di  cui  all'allegato  VII  del  decreto
legislativo  n.  81/2008  per  le  quali  si  intende  effettuare  le
verifiche oggetto del presente decreto; 
    2) laurea. conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9. L17, L23
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca  in
data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla  Gazzetta  Ufficiale  n.
155 del 6  luglio  2007.  ovvero  laurea  conseguita  nelle  seguenti
classi: 8, 9, 10, 4 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica  e  tecnologica  in  data  4  agosto  2000.
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  245
del 19 ottobre 2000. con almeno 3  anni  di  esperienza  acquisita  e
dimostrabile nelle attivita' tecnico-professionali  (progettazione  o
costruzione o manutenzione  o  ispezione  o  controlli  o  verifiche)
correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato  VII  del
decreto legislativo n. 81/2008 per le quali si intende effettuare  le
verifiche  oggetto  del  presente  decreto.   Tale   personale   puo'
effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui  all'allegato
VII del decreto legislativo n. 81/2008. ad esclusione degli ascensori
e   montacarichi   da   cantiere   con   cabina/piattaforma   guidata
verticalmente. 
    3) diploma di perito industriale con almeno 5 anni di  esperienza
acquisita  e  dimostrabile  nelle   attivita'   tecnico-professionali
(progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o
verifiche)  correlate  al   settore   delle   attrezzature   di   cui
all'allegato VII del decreto legislativo n. 8l/2008 per le  quali  si
intende effettuare le verifiche oggetto del  presente  decreto.  Tale
personale puo' effettuare le verifiche di tutte  le  attrezzature  di
cui  all'allegato  VII  del  decreto  legislativo  n.   81/2008.   ad
esclusione  degli  ascensori   e   montacarichi   da   cantiere   con
cabina/piattaforma guidata verticalmente. 
      e) avere attivato una polizza assicurativa  di  responsabilita'
civile. senza franchigia. con massimale non inferiore a  5.000.000.00
di curo per anno e non inferiore a 3.000.000.00 di euro per sinistro,
per i rischi derivanti dall'esercizio delle  attivita'  di  verifiche
oggetto del presente decreto; 
    2. La adozione di modelli di gestione di cui all'articolo 30  del
decreto legislativo n. 81/2008  da  parte  dei  soggetti  pubblici  o
privati costituisce titolo preferenziale in  ordine  alla  iscrizione
nell'elenco di cui all'allegato III. 
    3. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71. comma 11
del decreto legislativo n. 81/2008. sono tenuti a  garantire  che  il
personale incaricato di eseguire  l'attivita'  tecnica  di  verifica,
abbia ricevuto idonea formazione ai sensi dell'art. 37 del d.lgs.  n.
81/2008 e  successive  modifiche.  La  partecipazione  del  personale
incaricato di eseguire l'attivita' tecnica di  verifica  a  corsi  di
formazione specifica organizzati dai soggetti titolari della funzione
costituisce elemento di valutazione in  ordine  al  mantenimento  nel
tempo dei requisiti dei soggetti abilitati. 
    4. I soggetti pubblici o privati di cui  all'articolo  71,  comma
11, del decreto legislativo n. 81/2008, che hanno svolto attivita' di
certificazione di prodotto. non possono  effettuare  la  prima  delle
verifiche periodiche della specifica attrezzatura di  lavoro  per  la
quale abbiano rilasciato la certificazione ai  fini  della  marcatura
CE. 

        
      
                                                          Allegato II 
 
        Modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche 
 
    l. Campo di applicazione 
    1.1. Le disposizioni di cui al  presente  allegato  si  applicano
alle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all'allegato VII del
decreto legislativo n.  81/2008.  suddivise  nei  gruppi  di  seguito
elencati: 
    1.1.1.  Gruppo  SC  -Apparecchi  di  sollevamento  materiali  non
azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga 
    a)  Apparecchi  mobili  di  sollevamento  materiali  di   portata
superiore a 200 kg 
    b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali  di  portata
superiore a 200 kg 
    c)  Apparecchi  fissi  di  sollevamento  materiali   di   portata
superiore a 200 kg 
    d) Carrelli semoventi a braccio telescopico 
    e) ldroestrattori a forza centrifuga 
    1.1.2. Gruppo SP -Sollevamento persone 
    a) Scale aree ad inclinazione variabile 
    b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato 
    c) Ponti  mobili  sviluppabili  su  carro  a  sviluppo  verticale
azionati a mano 
    d) Ponti sospesi e relativi argani 
    e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne 
    f) Ascensori e montacarichi da cantiere 
    1.1.3. Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento 
    a) Attrezzature a pressione: 
    l. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar 
    2. Generatori di vapor d'acqua 
    3. Generatori di acqua surriscaldata (1) 
    4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 
    5.  Generatori  di  calore  alimentati  da  combustibile  solido,
liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento  utilizzanti
acqua calcia sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore
alla temperatura di ebollizione alla  pressione  atmosferica,  aventi
potenzialita' globale dei focolai superiori a 116 kW (2) 
    6. Forni per le industrie chimiche e affini 
    b)  Insiemi:  assemblaggi  di  attrezzature  da   parte   di   un
costruttore  certificati  CE  come   insiemi   secondo   il   decreto
legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. 
    2. Definizioni 
    a) Verifica periodica: 
    Le  verifiche  periodiche  sono  finalizzate  ad   accertare   la
conformita' alle modalita' di installazione previste dal  fabbricante
nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione,  il
mantenimento delle condizioni di sicurezza previste  in  origine  dal
fabbricante c specifiche dell'attrezzatura  di  lavoro.  l'efficienza
dei dispositivi di sicurezza e di controllo. 
    b) Prima verifica periodica: 
    La  prima  verifica  periodica  e'  la  prima   delle   verifiche
periodiche  di  cui  al  precedente  punto  a)  e  prevede  anche  la
compilazione    della    scheda    tecnica     di     identificazione
dell'attrezzatura di lavoro. 
    c) Indagine supplementare: 
    Attivita' finalizzata ad individuare eventuali  vizi,  difetti  o
anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro  messe
in esercizio da oltre 20 anni. nonche' a stabilire la vita residua in
cui la macchina potra' ancora operare in condizioni di sicurezza  con
le eventuali relative nuove portate nominali. 
    3. Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai  gruppi
SC e SP 
    3.1. Prima verifica periodica 
    3.1.1.  La  «prima»  delle  verifiche  periodiche  dovra'  essere
effettuata entro il termine stabilito  dalla  frequenza  indicata  in
allegato VII del d.lgs. n. 81/2008. 
    3.1.2. La prima verifica periodica e' finalizzata a: 
    a)  identificare  l'attrezzatura   di   lavoro   in   base   alla
documentazione allegata alla  comunicazione  di  messa  in  servizio.
inoltrata  al   Dipartimento   INAIL   territorialmente   competente,
controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni  per
l'uso del fabbricante. In  particolare.  devono  essere  rilevate  le
seguenti  informazioni:  nome  del  costruttore.  tipo  e  numero  di
fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione.  matricola  assegnata
dall'INAIL in sede  di  comunicazione  di  messa  in  servizio.  Deve
inoltre prendere visione della seguente documentazione: 
    1. dichiarazione CE di conformita'; 
    2. dichiarazione  di  corretta  installazione  (ove  previsto  da
disposizioni legislative); 
    3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti): 
    4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto); 
    5. istruzioni per l'uso. 
    b) accertare che la configurazione  dell'attrezzatura  di  lavoro
sia  tra  quelle  previste  nelle  istruzioni   d'uso   redatte   dal
fabbricante; 
    c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove
previsto dai  decreti  di  recepimento  delle  direttive  comunitarie
pertinenti  o,  negli  altri  casi,  delle   registrazioni   di   cui
all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008; 
    d) controllarne lo stato di conservazione; 
    e) effettuare le  prove  di  funzionamento  dell'attrezzatura  di
lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. 
    3.1.3. Al fine di assicurare  un  riferimento  per  le  verifiche
periodiche successive, dovra' essere compilata la scheda  tecnica  di
identificazione. che  successivamente  costituira'  parte  integrante
della  documentazione  dell'attrezzatura  di  lavoro,  adottando   la
modulistica riportata in allegato IV. 
    3.1.4. Le eventuali violazioni riferite al punto  3.1.2.,  devono
essere comunicate all'organo di vigilanza competente per  territorio.
La constatazione  di  non  rispondenza  ai  requisiti  essenziali  di
sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari
di recepimento delle pertinenti  direttive  comunitarie  applicabili,
deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione. 
    3.2. Verifiche periodiche successive alla prima 
    3.2.1.  Le  verifiche  periodiche  successive  alla  prima,  sono
effettuate secondo le modalita' di cui  al  punto  3.1.2.  e  con  la
periodicita' indicata nell'allegato VII del  decreto  legislativo  n.
81/2008. 
    3.2.2. Le eventuali violazioni. riferite al punto 3.1.2. e  3.2.1
devono essere  comunicate  all'organo  di  vigilanza  competente  per
territorio.  La  constatazione  di  non  rispondenza   ai   requisiti
essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle pertinenti  direttive  comunitarie
applicabili,  deve  essere  segnalata  al  soggetto  titolare   della
funzione. 
    3.2.3. Nel corso delle verifiche periodiche,  sulle  gru  mobili.
sulle  gru  trasferibili  e  sui  ponti  sviluppabili  su  carro   ad
azionamento  motorizzato.  sono  esibite  dal  datore  di  lavoro  le
risultanze delle indagini supplementari di cui al  punto  2,  lettera
c), effettuate secondo le norme tecniche. 
    3.3. Verifica delle macchine per centrifugare 
    3.3. 1. La verifica periodica  delle  macchine  per  centrifugare
deve essere articolata, di norma, in due parti: 
    a) prova di funzionamento: 
    b) verifica di integrita' a macchina smontata. 
    3.3.2. La prova di funzionamento,  viene  effettuata  secondo  la
periodicita' prevista in allegato  VII  del  decreto  legislativo  n.
81/2008: consiste nel verificare il corretto stato di conservazione e
manutenzione e ad accertare il regolare funzionamento dei dispositivi
di sicurezza installati; per gli idroestrattori con  carica  di  tipo
discontinuo. deve essere verificata la corretta sequenza  delle  fasi
che costituiscono il ciclo di lavoro. 
    3.3.3. La verifica a macchina smontata deve essere effettuata con
la periodicita' e le modalita' stabilite dal fabbricante e  riportate
sul manuale di  istruzioni  per  l'uso  e  la  manutenzione:  per  le
centrifughe messe in servizio  in  data  antecedente  all'entrata  in
vigore della specifica direttiva di prodotto. la verifica a  macchina
smontata viene effettuata con la periodicita'  prevista  in  allegato
VII del d.lgs. n. 81/2008. 
    3.3.4. Vengono sottoposti a particolari controlli di tipo  visivo
e strumentale. con macchina smontata. i seguenti componenti: 
    a) paniere. 
    b) albero. 
    c) apparato frenante (disco o tamburo freno). 
    3.3.5.Vengono controllati inoltre.  l'involucro  di  contenimento
esterno e il collegamento dell'intera macchina alle parti strutturali
dell'edificio. 
    3.3.6.  Le  macchine  per  centrifugare  operanti  con   solventi
infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive,  installate  in
data antecedente al 21 settembre 1996. limitatamente  al  rischio  di
esplosione e incendio. dovranno rispondere a quanto  riportato  sulla
circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del  23
giugno 1980 n. 55, per quanto riguarda i  rischi  di  altro  tipo,  i
riferimenti  sono  contenuti  nelle  norme  generali  relative   alla
sicurezza delle macchine. 
    3.3.7.  La  verifica  a  macchina  smontata   c   la   prova   di
funzionamento assumono la  cadenza  prevista  dall'allegato  VII  del
decreto legislativo n. 81/2008. 
    3.3.8. Le macchine messe in servizio con marcatura  CE.  dovranno
subire lo smontaggio e il conseguente controllo delle  parti  interne
secondo  le  specifiche  dettate  dal  fabbricante.   la   prova   di
funzionamento con  il  relativo  controllo  di  tutti  i  dispositivi
installati per l'annullamento del rischio di esplosione o  incendio,.
Dovra' essere effettuata con le modalita' stabilite dal costruttore e
riportate sulle istruzione per l'uso e la manutenzione. 
    3.3.9. La periodicita' di verifica degli idroestrattori  operanti
con  solventi  infiammabili  e  fissata  una  volta  ogni   12   mesi
indipendentemente dalla data di messa in servizio. 
    4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR 
    4.1. Periodicita' delle verifiche 
    4.1.1. Per le attrezzature/insiemi a pressione di  cui  al  punto
1.1.3  del  presente  allegato  le  periodicita'  sono  regolamentate
secondo lo schema riportato nell'allegato VII del decreto legislativo
n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche
disposizioni  legislative  e  regolamentari  di   recepimento   delle
direttive comunitarie di prodotto. la  categorizzazione  e'  definita
dal  datore  di  lavoro  ai  sensi  dell'allegato  II   del   decreto
legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. Restano ferme le esclusioni e
le esenzioni dalle verifiche periodiche per le  attrezzature  di  cui
agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1°  dicembre  2004,  n.
329. 
    4.1.2. Per le attrezzature/insiemi di cui al  presente  punto  4.
per verifiche periodiche si intendono: 
    a) La «prima delle verifiche periodiche»: 
    b) Le «verifiche periodiche successive»: 
    b1) di funzionamento; 
    b2) interna; 
    b3) di integrita' (decennali). 
    4.  l.3.  Le  verifiche  di  efficienza  e  funzionalita'   degli
accessori di sicurezza seguono la  periodicita'  dell'attrezzatura  a
pressione cui sono destinati o con cui sono collegati. 
    4.1.4. Periodicita' delle verifiche, differenti da quelle di  cui
all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/12008, e tipologia  di
ispezioni alternative a quelle stabilite ai punti seguenti,  ma  tali
da garantire un  livello  di  rischio  equivalente,  potranno  essere
autorizzate in deroga, previa richiesta  da  inoltrare  al  Ministero
dello sviluppo economico. 
    4.2. La prima delle verifiche periodiche 
    4.2.1. La prima delle verifiche periodiche viene  eseguita  sulle
attrezzature previste dall'allegato VII del  decreto  legislativo  n.
81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11
del decreto ministeriale l° dicembre 2004 n. 329. 
    4.2.2.  La  prima  delle  verifiche  periodiche  andra'  eseguita
secondo  la  periodicita'  di  cui  all'allegato  VII   del   decreto
legislativo n. 81/2008 a decorrere dalla data di  messa  in  servizio
dichiarata dal datore di lavoro. 
    4.2.3. I controlli da eseguire in sede di «prima delle  verifiche
periodiche», in aggiunta a quelli di cui  al  punto  4.3.1.,  sono  i
seguenti: 
    a.  Individuazione  dell'attrezzatura   (o   delle   attrezzature
componenti l'insieme). 
    b.  Verifica  di  corrispondenza   delle   matricole   rilasciate
dall'ISPESL o dall'INAIL all'atto della  dichiarazione  di  messa  in
servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente  o  componenti
un  insieme)  rientranti  nelle   quattro   categorie   del   decreto
legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 non  escluse  dalle  verifiche
periodiche del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329; per  gli
insiemi di limitata complessita' (criogenici, cold-box, apparecchi di
tintura, generatori di vapore a tubi da fumo. ecc.) nel caso  in  cui
il datore di lavoro ha richiesto. in sede di dichiarazione  di  messa
in servizio, esplicitamente di  voler  considerare  l'insieme  stesso
come unita' indivisibile, la verifica di corrispondenza  riguarda  la
matricola unica dell'insieme. 
    c.  constatazione   della   rispondenza   delle   condizioni   di
installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato  nella
dichiarazione di messa in servizio di cui all'articolo 6 del  decreto
ministeriale l° dicembre 2004 n. 329: 
    d. controllo della esistenza e della corretta applicazione  delle
istruzioni per l'uso del fabbricante. 
    4.2.4. Per  gli  insiemi  verra'  redatto  un  verbale  di  prima
verifica periodica per ogni  attrezzatura  immatricolata  costituente
l'insieme. Occorre  anche  riportare  sul  verbale  di  ogni  singola
attrezzatura immatricolata il riferimento  al  numero  identificativo
dell'insieme  di  cui  fa  parte,  indicato  nella  dichiarazione  di
conformita' dell'insieme stesso. Si dovra' procedere a  redigere  una
relazione complessiva sulla certificazione e protezione  dell'insieme
c sul rispetto delle istruzioni per l'uso. da  inserire  nella  banca
dati informatizzata di cui  all'articolo  3,  comma  l  del  presente
decreto. Nel caso  di  insieme  immatricolato  come  un'unica  unita'
indivisibile considerando tutte  le  attrezzature  dell'insieme  come
«membrature» che non verranno immatricolate e subiranno singolarmente
la periodicita' di controllo previste  dalla  categoria  dell'insieme
verra' redatto un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature
dell'insieme. 
    4.2.5. Nel verbale della prima  delle  verifiche  periodiche,  da
compilare per ciascuna delle attrezzature immatricolate  dell'insieme
(o nel verbale relativo all'insieme nel suo  complesso  nel  caso  di
insieme considerato come unita'  indivisibile).  occorre  evidenziare
per le attrezzature componenti l'insieme: 
    a) quelle marcate CE; 
    b) quelle non marcate CE ed omologate ISPESL; 
    c)  quelle  non  marcate  CE  e  garantite  dalla  marcatura   CE
dell'insieme. 
    4.3. Le verifiche periodiche successive 
    4.3.1. La verifica di funzionamento 
    4.3.1.1. La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami
e controlli: 
    a) esame documentale: 
    b) controllo della funzionalita' dei dispositivi di protezione: 
    c) controllo dei parametri operativi. 
    4.3.1.2. I controlli di cui alla lettera  al  vengono  effettuati
sulla base della documentazione  rilasciata  a  seguito  della  prima
delle verifiche  periodiche. I  controlli  di  cui  alla  lettera  b)
possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni. oppure.
ove non  pregiudizievoli  per  le  condizioni  di  funzionamento,  in
esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza.  il  controllo
puo' consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti
temporali stabiliti dal  fabbricante  e,  comunque,  entro  i  limiti
relativi alle periodicita' delle verifiche di funzionalita'  relative
all'attrezzatura a pressione a cui sono asservite. I controlli di cui
alla lettera c) sono finalizzati  all'accertamento  che  i  parametri
operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti. Lo scarico  dei
dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo da non arrecare  danni
alle  persone.  L'installazione   di   valvole   di   intercettazione
sull'entrata e sull'uscita dei condotti delle valvole di sicurezza e'
consentita. qualora  non  in  contrasto  con  quanto  indicato  nelle
istruzioni per l'uso, su motivata richiesta del datore di  lavoro  in
particolare nel caso di fluidi  infiammabili,  tossici,  corrosivi  o
comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate
in posizione di apertura a cura dell'INAIL o delle ASL ai quali vanno
segnalate  tempestivamente  le   manovre   che   abbiano   comportato
manomissioni del sigillo. 
    4.3.1.3. Durante la verifica di funzionamento devono anche essere
annotati tutti gli eventuali  interventi  di  riparazione  intercorsi
accertandone  la  correttezza  in  base  alle  istruzioni  per  l'uso
rilasciate dal fabbricante o alle procedure di  cui  all'articolo  14
del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329. 
    4.3.2. La verifica di integrita' decennale 
    4.3.2.1. La verifica  di  integrita'  consiste  nell'accertamento
dello stato di conservazione delle varie  membrature  mediante  esame
visivo delle parti interne ed esterne accessibili  ed  ispezionabili,
nell'esame  spessimetrico  ed  altri  eventuali  prove,  eseguiti  da
personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di  lavoro,
che si rendano necessari: 
    a) data la non completa ispezionabilita' dell'attrezzatura: 
    b) qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature; 
    c) a fronte di situazioni evidenti di danno; 
    d) in base alle  indicazioni  del  fabbricante  per  attrezzature
costruite e certificate secondo le direttive di  prodotto  (97/23/CE,
87/404/CEE, 90/488/CEE). 
    4.3.2.2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale  o  solamente
strumentale si  riscontrano  difetti  che  possono  in  qualche  modo
pregiudicare   l'ulteriore   esercizio   dell'attrezzatura,   vengono
intraprese per  l'eventuale  autorizzazione  da  parte  del  soggetto
titolare  della  verifica,  le  opportune   indagini   supplementari,
effettuate dal datore di lavoro. atte a stabilire non solo  l'entita'
del difetto ma anche la  sua  possibile  origine.  Cio'  al  fine  di
intraprendere le azioni piu' opportune di ripristino della integrita'
strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di  sicurezza
commisurato al tempo di ulteriore esercizio  con  la  permanenza  dei
difetti riscontrati.  Nel  caso  siano  intraprese  tali  valutazioni
(Fitness For Service - FFS-). per stabilire  il  tempo  di  ulteriore
esercizio con  la  permanenza  dei  difetti  riscontrati.  le  stesse
valutazioni andranno notificate dal  datore  di  lavoro  ai  soggetti
titolari  della  verifica  che   dovranno   autorizzare   l'ulteriore
esercizio. Le  autorizzazioni  rilasciate  devono  essere  notificate
all'INAIL per l'inserimento nella banca dati informatizzata,  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. ed alle ASL competenti
per territorio. 
    4.3.2.3. Quando l'attrezzatura ha  caratteristiche  tali  da  non
consentire adeguate condizioni di accessibilita'  all'interno.  anche
nei riguardi della sicurezza, o risulta  comunque  non  ispezionabile
completamente. l'ispezione e' integrata.  limitatamente  alle  camere
non ispezionabili, con una prova di pressione idraulica a 1.125 volte
la «pressione massima ammissibile» (PS) che  puo'  essere  effettuata
utilizzando un fluido allo stato liquido. 
    4.3.2.4. La non completa ispezionabilita' puo' essere conseguente
alla presenza, su parti  rappresentative  del  recipiente,  di  masse
interne  o  rivestimenti  interni  o   esterni   inamovibili,   anche
parzialmente.  o  la  cui  rimozione  risulti   pregiudizievole   per
l'integrita' delle  membrature  o  dei  rivestimenti  o  delle  masse
stesse. 
    4.3.2.5. La prova di pressione idraulica puo' essere  sostituita.
in caso di necessita' e previa predisposizione da  parte  dell'utente
di opportuni provvedimenti di cautela. con una prova di pressione con
gas (aria o gas inerte) ad un  valore  di  1,1  volte  la  «pressione
massima ammissibile» (PS). In tale caso dovranno essere  prese  tutte
le misure previste dal decreto legislativo n. 81/2008 per  tale  tipo
di prova la stessa deve avere una durata minima di due ore durante le
quali deve essere verificata l'assenza della caduta di pressione. 
    4.3.2.6. La verifica di integrita' per le tubazioni non  comporta
obbligatoriamente ne' la prova idraulica ne' l'esame visivo  interno.
ma opportuni  controlli  non  distruttivi  per  l'accertamento  della
integrita' della struttura. 
    4.4 Verifica di visita interna per generatori di vapore 
    4.4.1. La visita interna consiste nell'esame visivo  delle  parti
dei generatore accessibili ed ispezionabili, tanto  internamente  che
esternamente. 
    4.4.2.  Qualora  durante  la  verifica  emergessero  dubbi  sulla
condizione delle membrature o in  caso  di  necessiti,  a  fronte  di
situazioni evidenti di danno, e' consentito  avvalersi  di  ulteriori
esami  e  prove,  eseguiti  da  personale  adeguatamente  qualificato
incaricato dal datore di lavoro, al fine di accertare  la  permanenza
delle condizioni di stabilita' per la  sicurezza  dell'esercizio  del
generatore stesso. 
    4.5. Verifica di funzionamento per generatori di vapore 
    4.5.1. Per i generatori di vapore oltre agli  esami  e  controlli
previsti al punto 4.3. l. l  si  effettua,  durante  la  verifica  di
funzionamento, la verifica di rispondenza dei parametri dell'acqua di
alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l'uso. In mancanza
di tale informazione si puo'  far  riferimento  alle  relative  norme
applicabili. Durante la verifica deve essere riscontrata la  presenza
del conduttore abilitato, quando previsto. 
    4.6. Verifica di impianti di riscaldamento 
    4.6.  l.  Gli  impianti  di   riscaldamento   centralizzati   con
generatore di calore di  potenzialita'  superiore  a  116  kW  devono
rispettare. qualora  non  in  contrasto  con  quanto  indicato  nelle
istruzioni per l'uso. le prescrizioni della Raccolta R dell'ISPESL. 
    4.7. Verifiche periodiche di attrezzature particolari 
    4.7.1. I recipienti di capacita' fino  a  13  m³  contenenti  GPL
possono usufruire dell'esonero dalle verifiche periodiche di  cui  ai
precedenti punti 4.2. e 4.3.1. alle condizioni di cui all'articolo  3
del decreto del 29 febbraio 1988 di cui all'articolo 6  del  presente
decreto. 
    4.7.2. Le modalita' di effettuazione della verifica di integrita'
sui recipienti di capacita' non superiore a 13 m³ contenenti GPL. con
verifiche a campione a mezzo della tecnica  dell'emissione  acustica,
nonche' le modalita' di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti
abilitati  all'effettuazione   delle   suddette   verifiche   restano
disciplinate dal decreto del 23 settembre 2004 di cui all'articolo  6
del presente decreto. 
    4.7.3. Per  i  serbatoi  criogenici  con  intercapedine  isolante
sottovuoto  non  soggetti  ad  azione  interna  di  corrosione  o  di
abrasione o di erosione, la verifica  d'integrita'  consiste  in  una
prova pneumatica, di norma mediante lo  stesso  gas  contenuto.  alla
pressione di 1.1 volte la «pressione massima ammissibile» (PS). ed in
una   prova   di   ermeticita'   al   vuoto. Il   grado   di    vuoto
nell'intercapedine sara'  spinto  fino  a  1000  micron  Hg  e  sara'
controllato con un vacuometro; la prova avra' la durata minima  di  3
ore dopo la stabilizzazione della pressione e del grado di vuoto.  Al
termine della prova il grado di vuoto  nell'intercapedine,  letto  al
vacuometro, non dovra' discostarsi dalla  lettura  iniziale.  Non  e'
richiesto il controllo spessimetrico. 
    4.7.4. Le attrezzature/insiemi itineranti, che  in  relazione  al
loro impiego possono essere movimentati frequentemente da un luogo di
lavoro all'altro, possono essere assoggettati  a  verifica  periodica
direttamente presso il  magazzino  distributore  anziche'  presso  il
cantiere di lavoro. 
    4.7.5. Per le attrezzature che lavorano in condizioni  di  regime
tali per cui possono essere  significativi  fenomeni  di  scorrimento
viscoso o  di  fatica  oligociclica,  si  osservano  le  prescrizioni
tecniche  vigenti  in  materia.   Le   autorizzazioni   all'ulteriore
esercizio vengono rilasciate dall'INAIL sulla base della  valutazione
effettuata dal datore di lavoro. 
    4.8. Considerazioni generali 
    4.8.1. Ove la verifica abbia evidenziato situazioni di criticita'
per l'esercizio, il soggetto  incaricato  deve  ordinare  il  divieto
d'uso della attrezzatura. 
    4.8.2.  Ove  anche  a  seguito  di  riparazioni,  sostituzioni  o
modifiche l'attrezzatura non dia  garanzia  di  idoneo  funzionamento
essa deve declassata, utilizzato a pressione atmosferica o demolita. 
    5. Procedure amministrative 
    5.1. La prima delle verifiche periodiche 
    5.1.1. Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  un'attrezzatura
di  lavoro  fra  quelle  riportate  nell'allegato  VII  del   decreto
legislativo n. 81/2008, ne da' immediata comunicazione all'INAIL  per
consentire la gestione della relativa  banca  dati.  L'INAIL  assegna
all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica  al  datore  di
lavoro. 
    5.1.2. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del  termine
per l'esecuzione della prima  delle  verifiche  periodiche  stabilito
dall'allegato VII del decreto  legislativo  n.  81/2008  in  funzione
della specifica attrezzatura di lavoro,  il  datore  di  lavoro  deve
richiedere  all'INAIL  l'esecuzione  della  prima   delle   verifiche
periodiche. comunicando il  luogo  presso  il  quale  e'  disponibile
l'attrezzatura  per  l'esecuzione  della  verifica.  Per  i  carrelli
semoventi  a  braccio   telescopico,   le   piattaforme   di   lavoro
autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi  da  cantiere
con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli  idroestrattori  a
forza centrifuga, di cui all'allegato VII del decreto legislativo  n.
81/2008, gia' messi in servizio alla data di entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  la  richiesta   di   prima   verifica   periodica
costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione  all'INAIL  per
le finalita' di cui al punto 5.1.1. 
    5.1.3. Per  i  carrelli  semoventi  a  braccio  telescopico,  gli
ascensori e montacarichi da cantiere con  cabina/piattaforma  guidata
verticalmente e gli  idroestrattori  a  forza  centrifuga,  messi  in
servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovra' essere
attestata da parte del datore di lavoro o da  persona  competente  da
lui  incaricata  la  conformita'  della  macchina  ai  requisiti   di
sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo  n.  81/2008:
tale attestazione dovra' essere allegata alla richiesta  della  prima
delle verifiche periodiche. 
    5.2. Verifiche periodiche successive alla prima 
    5.2.1. Con la periodicita' prevista dall'allegato VII del decreto
legislativo n. 81/2008 e almeno 30 giorni prima  della  scadenza  del
relativo termine, il  datore  di  lavoro  deve  richiedere  alla  ASL
competente per territorio  l'esecuzione  delle  verifiche  periodiche
successive alla prima,  comunicando  il  luogo  presso  il  quale  e'
disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse. 
    5.3. Disposizioni consumi 
    5.3.1. Per le operazioni di verifica il  datore  di  lavoro  deve
mettere a disposizione  del  verificatore  il  personale  occorrente,
sotto  la  vigilanza  di  un  preposto.  e  i  mezzi  necessari   per
l'esecuzione delle  operazioni  stesse,  esclusi  gli  apparecchi  di
misurazione. 
    5.3.2. La documentazione  concernente  le  verifiche  nonche'  le
denunce  di  cui  al  decreto  ministeriale  12  settembre  1959  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di
messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e  s.m.i.  deve
essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata. 
    5.3.3. Il datore  di  lavoro  deve  comunicare  alla  sede  INAIL
competente per territorio la cessazione  dell'esercizio,  l'eventuale
trasferimento  di  proprieta'  dell'attrezzatura  di  lavoro   e   lo
spostamento delle attrezzature. per l'inserimento in banca dati. 
    5.4. Disposizioni transitorie 
    5.4.1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto.
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia  all'INAIL  e
alle  ASL  territorialmente  competenti  la  documentazione  in   suo
possesso.  riguardante  le  attrezzature  di  lavoro  rientranti  nel
decreto ministeriale 4 marzo  1982.  rispettivamente  ai  fini  della
prima verifica periodica e  delle  verifiiche  periodiche  successive
alla prima. 

(1) da trattarsi come generatori  di  vapor  d'acqua  o  impianti  di
    riscaldamento in accordo all'articolo 3 del decreto  ministeriale
    l° dicembre 1975 

(2) per  gli  obblighi   di   verifica   relativi   all'impianto   di
    riscaldamento si rimanda al punto 4.6.1. 

        
      
                                                         Allegato III 
 
Modalita' per l'abilitazione, il  controllo  e  il  monitoraggio  dei
                   soggetti di cui all'allegato I 
 
    l. Presentazione della domanda 
    1.1. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione  nell'elenco
dei soggetti abilitati. pubblici o privati,  all'effettuazione  delle
verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all'allegato  VII  del
decreto legislativo n. 81/2008. deve essere indirizzata al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro - Div. VI,  che  istituisce,  pubblica  ed
aggiorna il suddetto elenco. 
    1.2. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione  di  cui  al
punto 1.1.,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante.  deve  essere
prodotta anche in via telematica  certificata  e  contenere  l'elenco
delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008  per  le  quali  il  soggetto  pubblico  o  privato   intende
effettuare le verifiche, l'indicazione delle Regioni di intervento  e
l'elenco della documentazione allegata. 
    2. Documentazione  richiesta  per  l'iscrizione  nell'elenco  dei
soggetti pubblici o privati 
    2.1. All'istanza di iscrizione nell'elenco dei soggetti  pubblici
o privati da inviarsi con le modalita' di cui  al  punto  1..  devono
essere allegati i seguenti documenti. datati. timbrati e firmati  dal
legale rappresentante. su supporto informatico: 
    a) certificalo di iscrizione alla  camera  di  commercio,  ovvero
estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico: 
    b) copia notarile dell'atto costitutivo e statuto, ovvero estremi
dell'atto normativo per  i  soggetti  di  diritto  pubblico.  da  cui
risulti l'esercizio dell'attivita' oggetto di istanza: 
    c) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti  di  cui
all'allegato I completa di manuale di qualita' redatto ai sensi della
nonna UNI CEI EN ISO IEC 17020 e di elenco dettagliato del personale.
dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione di  durata  non
inferiore  a  quella  dell'iscrizione   nell'elenco,   con   relative
qualifiche, titoli di studio, mansioni  ed  organigramma  complessivo
con evidenziazione dettagliata della struttura operativa relativa  al
settore delle verifiche, in particolare, l'indicazione nominativa dei
responsabili dei diversi settori di attivita' di verifica: 
    d) elenco dei laboratori di cui. mediante apposita convenzione da
allegare alla domanda. il soggetto pubblico o privato si  avvale  nel
rispetto  della  nonna  UNI  CEI  EN  ISO  IEC  17025.  Elenco  delle
attrezzature  possedute  dai  laboratori  convenzionati.  presso  cui
vengono effettuati esami e/o prove: 
    e) dichiarazione di possesso delle nonne tecniche di riferimento; 
    f) planimetria della sede  centrale.  in  scala  adeguata,  degli
uffici, compresi quelli dislocati nelle Regioni di intervento, in cui
risultino evidenziate la funzione degli ambienti. 
    2.2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva
di richiedere ogni altra documentazione ritenuta  necessaria  per  la
verifica del possesso dei requisiti richiesti. 
    3. Procedura di abilitazione 
    3.1. Con provvedimento dei Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituita  presso  lo  stesso  Ministero.  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il  bilancio  dello  Stato,  una  Commissione  per
l'esame della documentazione di cui al punto 2. 
    3.2. La Commissione di cui al punto 3.1. e' composta da: 
    a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente; 
    b) un rappresentante effettivo ed  uno  supplente  del  Ministero
della salute; 
    c) un rappresentante effettivo ed  uno  supplente  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
    d) un rappresentante effettivo  ed  uno  supplente  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 
    e) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento
tecnico delle regioni. 
    3.3. La Commissione di  cui  al  punto  3.1.  svolge  i  seguenti
compiti: 
    a) formula il parere circa l'iscrizione nell'elenco dei  soggetti
abilitati. pubblici o privati entro sessanta giorni dalla data  della
richiesta di iscrizione; 
    b) costituisce ed aggiorna l'elenco dei soggetti abilitati di cui
alla lettera a): 
    c) effettua gli accertamenti tecnico-amministrativi sui soggetti.
pubblici o privati, richiedenti l'abilitazione: 
    d)  formula  il  parere  di  sospensione.  in   caso   di   gravi
inadempienze, dei soggetti abilitati di cui alla lettera a). Nei casi
di  particolare  gravita'  formula   il   parere   di   cancellazione
dall'elenco. 
    3.4. Per le attivita' relative alle lettere a), c) e d) di cui al
punto 3.3 . la Commissione di cui al punto 3.1. puo'  avvalersi,  per
le proprie valutazioni, dell'INAIL o delle ASL che esprimono il  loro
parere a seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti. 
    3.5. La  Commissione.  di  cui  al  punto  3.1  si  riunisce,  su
convocazione del presidente e su richiesta  del  presidente  o  della
meta' piu' uno  dei  componenti.  In  ogni  caso  la  Commissione  si
riunisce  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della   richiesta   di
iscrizione nell'elenco. 
    3.6. Le sedute della Commissione di cui al punto 3.1 sono  valide
se risultano presenti  tutti  soggetti  di  cui  al  punto  3.2..  Le
decisioni della Commissione sono prese  all'unanimita'.  Di  ciascuna
seduta deve essere redatto un verbale. 
    3.7. A seguito del parere positivo di cui al  punto  3.3.a).  con
decreto  dirigenziale  del  direttore  generale  della  Tutela  delle
Condizioni di Lavoro del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con  il  direttore  generale  della  Prevenzione
Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per  il
Mercato, la Concorrenza. il Consumatore, la Vigilanza e la  Normativa
Tecnica del Ministero dello sviluppo  economico,  viene  adottato  il
provvedimento  di  iscrizione  nell'elenco  dei  soggetti  abilitati.
pubblici o privati. di cui al punto l. l. 
    4, Condizioni e validita' dell'autorizzazione 
    4.1. L'iscrizione nell'elenco ha validita'  quinquennale  e  puo'
essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo
dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo  le
stesse modalita' previste nel punto 3. 
    4.2. I soggetti abilitati, pubblici o privati,  devono  riportare
in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche
effettuate nonche' i seguenti dati:  regime  di  effettuazione  della
verifica (affidamento diretto da parte del  datore  di  lavoro  o  da
parte del titolare della funzione), data  del  rilascio,  data  della
successiva verifica periodica. datore di lavoro, tipo di attrezzatura
con riferimento all'allegato VII del decreto legislativo n.  81/2008,
costruttore, modello e numero di fabbrica o di  matricola  e  per  le
attrezzature certificate CE  da  parte  di  Organismi  Notificati  il
relativo numero di identificazione: c conservare. per un periodo  non
inferiore  a  dieci  anni,  tutti  gli  atti   documentali   relativi
all'attivita' di verifica. 
    4.3. II registro informatizzato di cui al punto 4.2. deve  essere
trimestralmente (15 aprile, 15  luglio,  15  ottobre  e  15  gennaio)
trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione,  al
fine di  consentire  l'attivita'  amministrativa,  di  controllo,  di
monitoraggio, di costituzione, di gestione e mantenimento della banca
dati di cui all'articolo 3. comma l del presente decreto. 
    5. Verifiche 
    5.1.  Le  ASL  ovvero  le  ARPA  nei  casi  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 2 del presente decreto, devono inviare  all'INAIL,  per
via telematica, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutti i dati circa
le attivita' di verifica  effettuate  nell'anno  precedente  comprese
quelle svolte dai soggetti abilitati, pubblici o privati. 
    5.2. L'INAIL  deve  inviare  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali - Direzione generale della tutela delle  condizioni
di lavoro - Div. VI, entro il 15 maggio di ogni anno,  una  relazione
circa le attivita' di verifica effettuate, comprese quelle svolte dai
soggetti abilitati. pubblici o privati, tenendo conto dei dati di cui
al punto precedente. Tale relazione viene trasmessa alla  Commissione
di cui al punto 3.1. entro il 31 maggio di  ogni  anno,  al  fine  di
acquisire eventuali indicazioni che  possano  migliorare  l'efficacia
delle verifiche periodiche delle attrezzature  oggetto  del  presente
decreto. 
    5.3. L'INAIL e le ASL, ovvero alle ARPA nei casi di cui al  comma
2   dell'articolo   2   del   presente   decreto,   devono    inviare
tempestivamente le eventuali segnalazioni  di  comportamenti  anomali
dei soggetti abilitati, pubblici o privati, nell'effettuazione  delle
verifiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni  oppure  la
sospensione o la cancellazione dall'elenco  dei  soggetti  abilitati,
pubblici o privati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro  -  Div.
VI. 
    5.4. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  per  il
tramite della Commissione di cui al punto  3.1  e  tenuto  conto  del
punto 3 entro il periodo di  validita'  quinquennale  dell'iscrizione
nell'elenco  dei  soggetti  abilitati.  pubblici  o   privati,   puo'
procedere al controllo della  sussistenza  dei  presupposti  di  base
dell'idoneita' dei suddetti soggetti abilitati. 
    5.5. A seguito delle segnalazioni di cui al punto 5,3, o nel caso
di  verifica  della  non  sussistenza   dei   presupposti   di   base
dell'idoneita' dei soggetti abilitati di cui al punto 5.4., acquisito
il parere  dalla  Commissione  di  cui  al  punto  3.1.  l'iscrizione
nell'elenco di cui al punto 1,1, viene sospesa con effetto immediato,
dando luogo al controllo di tutta l'attivita' di verifica fino a quel
momento effettuata da parte della stessa  Commissione,  Nei  casi  di
particolare gravita' si procede alla cancellazione dall'elenco  sopra
citato, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con  il  Ministero  della  salute  e  il  Ministero  dello   sviluppo
economico, adotta sia il provvedimento  dirigenziale  di  sospensione
che quello di cancellazione.  

 


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