DPL Modena: apprendistato di 1° liv. solo nelle Regioni che hanno regolamentato i profili formativi

 

DPL Modena ricorda che dal 26 aprile 2012 l'apprendistato c.d. di 1° livello (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale), previsto dall'articolo 3 Decreto Legislativo n. 167/2011 (Testo Unico), sarà operativo unicamente nelle Regioni e nelle Province autonome che hanno regolamentato i profili formativi, così come disciplinato dal 2° comma dell'articolo 3.

Infatti, l'articolo in questione recita così:

 

                              Art. 3 
 
 
    Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 
 
  1. Possono essere assunti con contratto  di  apprendistato  per  la
qualifica e per il diploma  professionale,  in  tutti  i  settori  di
attività, anche per l'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione,  i
soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento  del
venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è  determinata
in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire  e  non
può in ogni caso essere superiore, per la sua componente  formativa,
a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. 
  2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per
la qualifica e per il diploma professionale è rimessa alle regioni e
alle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  previo  accordo  in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite  le  associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative  sul  piano  nazionale,  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri e principi direttivi:
 
    a) definizione della qualifica o diploma professionale  ai  sensi
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
 
    b) previsione di un monte ore di formazione, esterna  od  interna
alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del  diploma
professionale in funzione di quanto stabilito al comma  1  e  secondo
standard minimi formativi definiti ai sensi del  decreto  legislativo
17 ottobre 2005, n. 226;
 
    c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati  a  livello
nazionale, territoriale o aziendale  da  associazioni  dei  datori  e
prestatori di lavoro comparativamente  più  rappresentative  per  la
determinazione,  anche  all'interno  degli  enti  bilaterali,   delle
modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli
standard generali fissati dalle regioni. 

 

fonte: Gazzetta Ufficiale


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