SENTENZA N.
183
ANNO 2009
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
Signori:
-
Francesco AMIRANTE Presidente
-
Ugo DE SIERVO
Giudice
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
-
Luigi MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
-
Sabino CASSESE "
-
Maria Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
-
Paolo Maria
NAPOLITANO "
-
Giuseppe FRIGO "
-
Alessandro CRISCUOLO "
-
Paolo GROSSI "
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma,
della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura
e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di
commercio), promosso dal Tribunale
ordinario di Treviso nel procedimento vertente tra Crescente Zeno e De
Marchi Licio con ordinanza del 29 ottobre 2007, iscritta al n. 433 del
registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2009.
Udito
nella camera di consiglio del 6 maggio 2009 il Giudice relatore Paolo
Grossi.
Ritenuto in
fatto
Nel corso
di un giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi – proposto
dal debitore esecutato, sull'assunto della impignorabilità della
pensione erogatagli dall'ENASARCO –, il Tribunale ordinario di
Treviso, con ordinanza emessa il 29 ottobre 2007 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 17 dicembre 2008), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 2
febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli
agenti e rappresentanti di commercio), secondo cui «i crediti degli
iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, né sequestrabili, né
pignorabili».
Affermata
la perdurante vigenza della norma impugnata (non abrogata, né
espressamente né implicitamente, a seguito della intervenuta
privatizzazione dell'Ente), nonché la rilevanza della questione nel
giudizio a quo (non definibile se non attraverso l'applicazione
della norma medesima), il rimettente osserva come tale disposizione si
ponga in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione e,
comunque, con il principio di ragionevolezza «nella parte in cui
esclude la pignorabilità [recte: nella parte in cui non prevede
la impignorabilità], nei limiti di un quinto, o, con le eccezioni
previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della
pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle
esigenze di vita e la pignorabilità, nei limiti del quinto, della
residua parte della pensione erogata dall'ENASARCO».
E ciò,
secondo il rimettente, a differenza di quanto dispongono: a)
l'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile con riguardo
alle retribuzioni; b) l'art. 128 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo
della previdenza sociale), come dichiarato incostituzionale dalla
sentenza n. 506 del 2002, con riferimento alle pensioni, agli assegni
ed alle indennità erogati dall'INPS; c) gli artt. 1 e 2, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), come
dichiarati incostituzionali dalla medesima sentenza n. 506 del 2002,
con riferimento alle pensioni, alle indennità che ne tengono luogo ed
agli altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni; d) l'art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio
1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919,
n. 2239), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 444 del
2005, relativamente alle pensioni dei notai; e) l'art. 1 della
legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e
assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani «Giovanni Amendola»), come dichiarato
incostituzionale dalla sentenza n. 256 del 2006, con riferimento alle
pensioni dei giornalisti.
Il
rimettente rileva che l'impignorabilità delle pensioni erogate in
favore di agenti del commercio determinerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento se confrontata con il regime di generale
pignorabilità, con le limitazioni di legge, delle retribuzioni nonché
delle pensioni, assegni ed indennità, conseguente anche ai citati
interventi di questa Corte. Ritiene infatti il Tribunale che – essendo
stato chiarito nella sentenza n. 506 del 2002 che «il presidio
costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di “mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita” non è tale da comportare, quale
suo ineludibile corollario, l'impignorabilità, in linea di principio,
della pensione, ma soltanto l'impignorabilità assoluta di quella parte
di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei mezzi
adeguati alle esigenze di vita» – non sembrano sussistere altri valori
che possano giustificare il persistente regime di favore per le
pensioni erogate dall'ENASARCO.
Considerato
in diritto
1. - Il
Tribunale ordinario di Treviso dubita – in riferimento all'art. 3
della Costituzione – della legittimità costituzionale dell'art. 28,
primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti
dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a
favore degli agenti e rappresentanti di commercio), in virtù della
quale «i crediti degli iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, né
sequestrabili, né pignorabili».
Secondo il
rimettente, l'esclusione della pignorabilità della pensione ENASARCO
lede l'evocato parametro costituzionale (sotto il duplice profilo
della disparità di trattamento e della irragionevolezza) in quanto
tale previsione si pone in contrasto con quanto disposto: a)
dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile con
riguardo alle retribuzioni; b) dall'art. 128 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento
legislativo della previdenza sociale), come dichiarato
incostituzionale dalla sentenza n. 506 del 2002, con riferimento alle
pensioni, agli assegni ed alle indennità erogati dall'INPS; c)
dagli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni), come dichiarati incostituzionali dalla citata
sentenza n. 506 del 2002, con riferimento alle pensioni, alle
indennità che ne tengono luogo ed agli altri assegni di quiescenza
erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dai soggetti di
cui all'art. 1 dello stesso d.P.R.; d) dall'art.12 del regio
decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio
decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), come dichiarato
incostituzionale dalla sentenza n. 444 del 2005, con riferimento alle
pensioni dei notai; e) dall'art. 1 della legge 9 novembre 1955,
n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale
attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
«Giovanni Amendola»), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza
n. 256 del 2006, con riferimento alle pensioni dei giornalisti.
2. - La
questione è fondata.
2.1. - Con
la sentenza n. 506 del 2002, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, «nella parte in cui esclude la pignorabilità
per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed
indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con
le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola
parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al
pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei
limiti del quinto della residua parte».
Nella
medesima decisione, la declaratoria di illegittimità costituzionale è
stata estesa in via consequenziale anche agli artt. 1 e 2, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180, «nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito
dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed
altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti
individuati dall'art. 1, anziché prevedere l'impignorabilità, con le
eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola
parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza
necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze
di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte».
Rilevato,
in detta sede, che il pubblico interesse – in cui si traduce il
criterio di solidarietà sociale (posto a fondamento della tutela di
cui all'art. 38 Cost.) – a che il pensionato goda di un trattamento
«adeguato alle esigenze di vita» può, ed anzi deve, comportare anche
una compressione del diritto di terzi di soddisfare le proprie ragioni
creditorie sul bene-pensione, questa Corte ha nel contempo affermato
che, tuttavia, siffatta compressione non può essere totale ed
indiscriminata (così da comportare quale suo ineludibile corollario,
l'impignorabilità, in linea di principio, della pensione), «bensì deve
rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad
assicurare in ogni caso (e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni
di terzi) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e,
dall'altro lato, a non imporre ai terzi, oltre un ragionevole limite,
un sacrificio dei loro crediti, negando alla intera pensione la
qualità di bene sul quale possano soddisfarsi». Ed ha, di conseguenza,
ritenuto che il doveroso bilanciamento fra i due valori
costituzionalmente rilevanti non può rendere impignorabile anche la
parte di pensione che eccede quanto necessario alle esigenze di vita
del pensionato; «di modo che, soddisfatta integralmente l'esigenza
sottesa al disposto dell'art. 38, comma secondo, Cost., detta parte
eccedente deve ritenersi (nei limiti e secondo le regole fissati
dall'art. 545 cod. proc. civ.) assoggettabile al regime generale della
responsabilità patrimoniale (art. 2740 cod. civ.)».
2.2. -
Successivamente, questa Corte è intervenuta su analoghe norme che
prevedevano l'assoluta impignorabilità, per i crediti comuni, delle
pensioni e degli assegni corrisposte ai notai ed ai giornalisti
(sentenze n. 444 del 2005 e n. 256 del 2006), dichiarando
l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del regio decreto-legge 27
maggio 1923, n. 1324, e dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n.
1122, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito
dell'intero ammontare delle pensioni erogate rispettivamente dalla
Cassa nazionale del notariato e dall'INPGI, «anziché prevedere
l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti
qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare
al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità
nei limiti del quinto della residua parte».
2.3. - Le
medesime argomentazioni svolte a sostegno delle citate pronunce di
illegittimità costituzionale portano a ritenere ingiustificato ed
irragionevole il permanere di un regime diversificato e di favore per
le pensioni erogate dall'ENASARCO.
Peraltro,
la circostanza che tale Ente – ancorché con i controlli e limiti
derivanti dalla persistente natura pubblica della sua attività
istituzionale – abbia acquisito natura privatistica (Fondazione), per
effetto del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione
della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone
giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza), non costituisce certamente ragione idonea a
giustificare (come già sottolineato riguardo all'INPGI nella sentenza
n. 256 del 2006, in riferimento ad analoga situazione) il peculiare
trattamento disposto dalla norma censurata rispetto a quanto previsto
per le pensioni dei dipendenti, sia pubblici che privati, dei notai e
dei giornalisti. Va, infatti, ribadito che, poiché «l'impignorabilità
si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (art. 2740
del codice civile) e in una compressione del diritto dei creditori,
nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti a ciascuna
categoria di beneficiari sotto il profilo – l'unico rilevante nel
presente giudizio – della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata»
(sentenze n. 444 del 2005 e n. 256 del 2006).
Pertanto –
in armonia con quanto questa Corte ha statuito nelle richiamate
pronunce – deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale della norma
censurata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte
in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare
delle pensioni erogate dell'Ente nazionale di assistenza per gli
agenti e rappresentanti di commercio, anziché prevedere
l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti
qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare
al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità
nei limiti del quinto della residua parte.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge
2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli
agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui esclude la
pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni
erogate dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti del quinto della residua parte.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco
AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI,
Redattore
Maria Rosaria
FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 26 giugno 2009.
Il Cancelliere
F.to:
FRUSCELLA |