Parlamento: approvato il disegno di legge in tema di sicurezza sul lavoro
E' stato approvato, in via definitiva, dalla Camera dei Deputati, in data 1° agosto 2007, ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Esso consta, sostanzialmente, di due parti:
La prima, contenuta nell'art. 1, è una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi che nel rispetto dei principi fondamentali della competenza statale e di quella regionale, contenenti norme di tutela e sicurezza per tutti i lavoratori indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro, con una particolare attenzione ai soggetti giovani, extracomunitari, in somministrazione e a progetto. Con la delega, da esercitare entro 9 mesi, dovrà essere rivisto l'apparato sanzionatorio finalizzato ad una maggiore corrispondenza tra sanzioni ed infrazioni. Viene confermata la procedura ex Decreto Legislativo 758/1994 e sono previste anche sanzioni di tipo interdittivo. Nella delega sono previste forme di coordinamento tra i vari organi di vigilanza, con particolare attenzione agli appalti e ai subappalti con valutazione della idoneità delle imprese, sopratutto sotto l'aspetto della sicurezza. E' previsto l'inserimento della materia della sicurezza del lavoro nei programmi scolastici.
La seconda, articoli da 2 a 12, contiene disposizioni che entrano in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta e la rituale vacatio dei 15 giorni. Tra le novità è opportuno segnalare:
obbligo del P.M. di riferire all'INAIL per l'eventuale costituzione di parte civile e per l'esercizio dell'azione di regresso in caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose;
unico documento della sicurezza elaborato dal committente in caso di appalto o contratto d'opera;
affidamento del coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza, in via provvisoria, al presidente della provincia o suo assessore delegato; tutto questo in attesa di un D.P.C.M. che indichi in via definitiva l'organo;
sospensione dell'attività in qualunque settore in caso di reiterate e gravi violazioni in materia di sicurezza e lavoro, in materia di riposi giornalieri, settimanali e di superamento dell'orario settimanale e in caso di utilizzo di personale "in nero" (non risultante da scritture obbligatorie), in percentuale pari o superiore al 20%. La revoca del provvedimento è possibile, a seguito della regolarizzazione dei dipendenti "in nero", dell'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro e del pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle contestate, pari ad 1/5 delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate. Tale sanzione aggiuntiva è prevista anche per il settore edile. I poteri di sospensione sono estesi al personale ispettivo delle A.S.L., limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
tesserino di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, in tutti i settori, a partire dal 1° settembre. La violazione dell'obbligo è punita allo stesso modo di quello già previsto per i cantieri edili;
riconoscimento del potere di diffida (ex. D.L.vo 124/2004) per il personale amministrativo degli Istituti Previdenziali;
adeguamento del valore economico nei contratti di appalto che tenga conto sia del costo del lavoro, rilevabile da periodiche tabelle ministeriali, che dei costi della sicurezza non comprimibili;
assunzione, da gennaio 2008, di 300 nuovi ispettori presso le Direzioni del Lavoro e adeguamento delle risorse economiche e finanziarie, finalizzate all'incremento dell'attività ispettiva.
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