INPS: proroga della CIG in deroga

 

L'Inps, con messaggio n. 20024/2010, ha affermato che allorquando un'azienda abbia usufruito di CIG in deroga per più di dodici mesi con una interruzione tra i periodi di utilizzo antecedenti il 1° gennaio 2009 e quelli successivi, per determinare la percentuale di abbattimento vanno considerati soltanto i periodi, anche non contributivi, successivi al 1° gennaio 2009.

Se, invece, non vi è stata interruzione, i periodi di proroga vanno tutti sommati, in quanto l'esigenza dell'impresa di sospendere i lavoratori non è riconducibile alla generale crisi di mercato.

 


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