Parlamento: modificate le sanzioni in materia di autotrasporto

 

E' stata pubblicata, sul Supplemento ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010, la Legge n. 120/2010, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Particolare importanza, per la nostra attività, è l'art. 30 che modifica le sanzioni in materia di autotrasporto.

La legge è entrata in vigore il 13 agosto 2010.

 

Art. 30
 
(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli  176  e  179  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida
degli autoveicoli adibiti al trasporto  di  persone  o  di  cose,  di
documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione  e  di
                   verifiche in caso di incidenti) 
 
  1. L'articolo 174 del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 174. - (Durata  della  guida  degli  autoveicoli  adibiti  al
trasporto di persone o di cose). - 1. La  durata  della  guida  degli
autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose  e  i  relativi
controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE)
n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  marzo
2006. 
  2. I registri di servizio, gli estratti del  registro  e  le  copie
dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono
essere esibiti,  per  il  controllo,  al  personale  cui  sono  stati
affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12  del
presente codice. I registri di servizio di cui al citato  regolamento
(CE),  conservati  dall'impresa,  devono  essere  esibiti,   per   il
controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici  e  agli  ispettori
della direzione provinciale del lavoro. 
  3. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo
possono  essere  sempre  accertate  attraverso  le  risultanze  o  le
registrazioni dei dispositivi di controllo  installati  sui  veicoli,
nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2. 
  4. Il  conducente  che  supera  la  durata  dei  periodi  di  guida
prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro  152.  Si
applica la sanzione da euro 200 a euro  800  al  conducente  che  non
osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero  di
cui al citato regolamento (CE). 
  5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
10 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei
periodi di guida prescritto dal  regolamento  (CE)  n.  561/2006,  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400  se
la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda  il  tempo
minimo di riposo prescritto dal citato regolamento. 
  6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
20 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei
periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo,  prescritti  dal
regolamento (CE) n. 561/2006 si applica  la  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. 
  7. Il conducente che non rispetta per oltre  il  10  per  cento  il
limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale  prescritti
dal  regolamento  (CE)  n.  561/2006  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma' da euro 250 a euro  1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per  cento  il  limite
minimo dei periodi di  riposo  settimanale  prescritti  dal  predetto
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti  di  cui  ai  periodi
precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si  applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  400  a
euro 1.600. 
  8. Il conducente che durante la guida non rispetta le  disposizioni
relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/ 2006 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 155 a euro 620. 
  9. Il conducente che e' sprovvisto dell'estratto  del  registro  di
servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al  regolamento
(CE)  n.  561/2006  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma' da euro 307 a euro 1.228. La stessa  sanzione
si applica a chiunque non ha con se' o tiene  in  modo  incompleto  o
alterato l'estratto del registro di servizio o copia  dell'orario  di
servizio, fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  previste  dalla
legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,  8  e  9  si  applicano
anche  agli  altri  membri  dell'equipaggio  che  non  osservano   le
prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006. 
  11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7  l'organo  accertatore,
oltre  all'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,
provvede al ritiro temporaneo  dei  documenti  di  guida,  intima  al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo  aver
effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone
che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in  un  luogo
idoneo per la sosta, ove deve permanere per  il  periodo  necessario;
del ritiro  dei  documenti  di  guida  e  dell'intimazione  e'  fatta
menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale e' indicato  anche
il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il
quale,  completati  le  interruzioni  o  i  riposi   prescritti,   il
conducente e' autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione  dei
documenti in precedenza ritirati; a  tale  fine  il  conducente  deve
seguire il percorso  stradale  espressamente  indicato  nel  medesimo
verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e  la  carta
di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio puo'
essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal  presente
articolo. Chiunque circola durante il periodo in  cui  gli  e'  stato
intimato di non proseguire il  viaggio  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078,
nonche' con il ritiro immediato della patente di guida. 
  12. Per le violazioni della  normativa  comunitaria  sui  tempi  di
guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato  membro
dell'Unione europea, se accertate  in  Italia  dagli  organi  di  cui
all'articolo 12, si applicano le sanzioni  previste  dalla  normativa
italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia  gia'
avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per  l'esercizio  dei
ricorsi previsti  dagli  articoli  203  e  204-bis,  il  luogo  della
commessa  violazione  si  considera  quello  dove  e'  stato  operato
l'accertamento in Italia. 
  13. Per le violazioni delle norme  di  cui  al  presente  articolo,
l'impresa da cui dipende il lavoratore  al  quale  la  violazione  si
riferisce e' obbligata in solido con  l'autore  della  violazione  al
pagamento della somma da questo dovuta. 
  14. L'impresa che nell'esecuzione  dei  trasporti  non  osserva  le
disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006,  ovvero  non
tiene i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti  o
alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da euro 307 a euro 1.228  per  ciascun  dipendente  cui  la
violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  15. Nel caso di ripetute inadempienze,  tenuto  conto  anche  della
loro entita' e frequenza, l'impresa  che  effettua  il  trasporto  di
persone ovvero di cose in conto proprio  ai  sensi  dell'articolo  83
incorre nella sospensione, per un periodo da  uno  a  tre  mesi,  del
titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante  il
veicolo cui le infrazioni si riferiscono se,  a  seguito  di  diffida
rivoltaledall'autorita' competente  a  regolarizzare  in  un  congruo
termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. 
  16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita'
nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale  esercizio  di  altri
servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del
provvedimento che la abilita o  la  autorizza  al  trasporto  cui  le
ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. 
  17. La sospensione, la decadenza o la revoca  di  cui  al  presente
articolo sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che
abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di  decadenza  sono
atti definitivi. 
  18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi  15  e  16  del
presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al  trasporto  di
persone o di cose in conto terzi, si applicano  le  disposizioni  del
comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000,  n.
395». 
  2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del
1992, le parole: «della sospensione della patente  di  guida  per  un
periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite  dalle  seguenti:
«della revoca della patente di guida». 
  3. L'articolo 178 del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali  con
veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La  durata  della  guida
degli autoveicoli adibiti al trasporto  di  persone  o  di  cose  non
muniti dei dispositivi  di  controllo  di  cui  all'articolo  179  e'
disciplinata dalle disposizioni dell'accordo  europeo  relativo  alle
prestazioni  lavorative  degli  equipaggi  dei  veicoli  addetti   ai
trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra  il  1°
luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6  marzo  1976,  n.  112.  Al
rispetto delle  disposizioni  dello  stesso  accordo  sono  tenuti  i
conducenti dei veicoli di cui al  paragrafo  3  dell'articolo  2  del
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 marzo 2006. 
  2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del
registro di servizio e  le  copie  dell'orario  di  servizio  di  cui
all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo  devono  essere
esibiti, per il controllo, agli organi di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa  e  i
registri di servizio devono essere esibiti, per il  controllo,  anche
ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici. 
  3. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo
possono  essere  sempre  accertate  attraverso  le  risultanze  o  le
registrazioni dei dispositivi di controllo  installati  sui  veicoli,
nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2. 
  4. Il  conducente  che  supera  la  durata  dei  periodi  di  guida
prescritti dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro  152.  Si
applica la sanzione da euro 200 a euro  800  al  conducente  che  non
osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero. 
  5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
10 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei
periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al
comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350  a
euro 1.400 se la violazione di  durata  superiore  al  10  per  cento
riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo. 
  6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
20 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei
periodi di guida, ovvero  minimo  del  tempo  di  riposo,  prescritti
dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. 
  7. Il conducente che non rispetta per oltre  il  10  per  cento  il
limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale  prescritti
dall'accordo  di  cui  al  comma  1   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a  euro  1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per  cento  il  limite
minimo dei periodi di  riposo  settimanale  prescritti  dal  predetto
accordo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 350 a euro 1.400. Se i  limiti  di  durata  di  cui  ai
periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento,  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 a euro 1.600. 
  8.  Il  conducente  che,  durante  la  guida,   non   rispetta   le
disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di  cui
al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da euro 250 a euro 1.000. 
  9. Il conducente che e'  sprovvisto  del  libretto  individuale  di
controllo, dell'estratto del  registro  di  servizio  o  della  copia
dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al  comma  1  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a  chiunque  non
ha con se'  o  tiene  in  modo  incompleto  o  alterato  il  libretto
individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,  8  e  9  si  applicano
anche  agli  altri  membri  dell'equipaggio  che  non  osservano   le
prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1. 
  11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del  presente  articolo
si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174. 
  12. Per le violazioni delle norme  di  cui  al  presente  articolo,
l'impresa da cui dipende il lavoratore  al  quale  la  violazione  si
riferisce e' obbligata in solido con  l'autore  della  violazione  al
pagamento della somma da questo dovuta. 
  13. L'impresa che nell'esecuzione  dei  trasporti  non  osserva  le
disposizioni contenute nell'accordo di cui al  comma  1,  ovvero  non
tiene i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti  o
alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da euro 307 a euro 1.228  per  ciascun  dipendente  cui  la
violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  14. In caso di ripetute inadempienze si applicano  le  disposizioni
di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute
violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati
non facenti  parte  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai  medesimi
commi  15,   16,   17   e   18   dell'articolo   174   si   applicano
all'autorizzazione o al  diverso  titolo,  comunque  denominato,  che
consente di effettuare trasporti internazionali». 
  4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di
registrazione»  sono  inserite  le  seguenti:  «o   la   scheda   del
conducente»; 
    b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. In caso di incidente con danno  a  persone  o  a  cose,  il
comando dal quale  dipende  l'agente  accertatore  segnala  il  fatto
all'autorita' competente, che dispone la verifica presso la sede  del
titolare  della  licenza  o  dell'autorizzazione   al   trasporto   o
dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per  l'esame
dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso». 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  articolo
l'amministrazione  competente  provvede  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 

 

 


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