Con sentenza n. 229
del 16 settembre 2004 la sezione giurisdizionale della Corte dei
Conti ha affrontato il problema delle collaborazioni coordinate e
continuative nella Pubblica Amministrazione alla luce dei Decreti
Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001. Sull’argomento si erano più
volte espressi sia il Consiglio di Stato che la Funzione Pubblica,
secondo orientamenti già riportati in precedenza su questo sito.
La Corte dei Conti ribadisce alcuni principi essenziali ed
inderogabili:
a) gli incarichi di collaborazione devono riguardare
professionalità elevate e non presenti all’interno dell’Ente
conferente;
b) gli obiettivi fissati nell’incarico devono essere specifici e
non generici;
c) la valutazione circa l’effettivo obiettivo raggiunto è elemento
essenziale;
Il mancato ricorso a procedure selettive è di per se stesso
ammissibile atteso che “le prestazioni d’opera intellettuale o
professionale, spesso connotate da elevato indice di
specializzazione culturale, mal si concilia con quei parametri
valutativi finalizzati nell’ambito dei procedimenti selettivi
miranti a garantire la piena concorrenza e la “par condicio” degli
aspiranti potenziali destinatari dell’incarico, a ottenere la
migliore prestazione al costo più conveniente”.
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