Tribunale di Milano: co.co.pro. - non riconoscimento del progetto non adeguatamente circostanziato

 

Con sentenza n. 2655 del 2 agosto 2006, il Tribunale di Milano ha riconosciuto la subordinazione in un contratto a progetto in quanto:

 

"l'art. 69 del D.L.vo n. 276/2003 prevede che "I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto".

Ora per mancata individuazione del progetto si deve intendere sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma sia la non configurabilitā di un effettivo progetto.

Nel caso di specie, nel contratto di collaborazione sottoscritto dalle parti, quest'ultimo č definito come "monitoraggio delle opinioni, tendenze e grado di soddisfazione dei consumatori".

Appare evidente come il progetto non possa ritenersi adeguatamente descritto, consistendo nella semplice descrizione del contenuto delle mansioni attribuite al lavoratore, senza alcun accenno all'obiettivo che si intende raggiungere ed alle attivitā ad esso prodromiche e funzionali al suo conseguimento.

Nel caso di specie il preteso programma o progetto, invece di essere individuato come realizzazione di un preciso e circostanziato piano di lavoro o risultato, consiste semplicemente nella messa a disposizione dell'attivitā lavorativa del collaboratore".

 

 

 

 La sentenza n. 2655/06

 

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