L'art. 1, commi 347
e 348, della legge n. 311/2004, disciplina la riduzione dell'IRAP
per quelle imprese che incrementano il numero degli assunti a
tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con
il medesimo contratto, mediamente occupati nel periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2004.
art.
1
347. All'articolo 11
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto
alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto
personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la
realizzazione di programmi comuni di ricrca e sviluppo, a
condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia
rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in
mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto
negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle
forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale»;
b) nel medesimo comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal
seguente:
«1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi
relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo
comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile»;
c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i
seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non
euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non
euro 180.999,91»;
d) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:
«4-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti
assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero
dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente
occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, è
deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale
non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto,
e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale
classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri
9) e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto
personale nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso
al 31 dicembre 2004; la media dell'incremento occupazionale
raggiunto nei predetti periodi di imposta costituisce l'incremento
massimo agevolabile nei periodi d'imposta successivi. L'incremento
della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di
cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale
dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato
nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con
riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati
nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati
anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia
ai fini della individuazione della base occupazionale di
riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità
del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a
tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale
individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2.
Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i
trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale
all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova
costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti
dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte
attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione
delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio
pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la
deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al
numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa
sostituita.
4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che
istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana
degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006,
l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è
raddoppiato».
348. Le disposizioni del comma 347 si applicano a partire dal
periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004,
ad eccezione di quelle della lettera d), che si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione
da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
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