L'art. 1, comma 149,
della legge n. 311/2004, prevede che a decorrere dal 1° giugno
2005, nei casi di malattia, che il medico curante trasmetta
all'INPS la diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta, per via
telematica (on-line) secondo le specifiche tecniche e le modalitą
procedurali che saranno determinate dall'istituto. Il lavoratore
sarą tenuto, entro 2 giorni dal relativo rilascio, a recapitare o
a trasmettere, a mezzo raccomandata a/r, l'attestazione della
malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro,
salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la
trasmissione in via telematica della suddetta attestazione,
secondo modalitą stabilite dall'istituto stesso.
art.
1
149. I commi
primo e secondo dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono sostituiti
dai seguenti:
«A decorrere dal 1o giugno 2005, nei casi di infermitą comportante
incapacitą lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il
certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della
malattia per via telematica on line, secondo le specifiche
tecniche e le modalitą procedurali determinate dall'INPS medesimo.
Il lavoratore č tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a
recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico
curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo
richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta
attestazione, secondo modalitą stabilite dallo stesso Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e
delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle
finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le
modalitą tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di
consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione
telematica on line della certificazione di malattia all'INPS e di
inoltro dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di
lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente
articolo».
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