Min.Lavoro: offerte lavoro pubblico sul portale cliclavoro.gov.it
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012, il Decreto 13 ottobre 2011 dove vengono definiti gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle informazioni e dei dati relativi alle procedure di elezione e di avviamento da parte dei soggetti obbligati a Cliclavoro (le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società pubbliche di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 2008, n. 133), al fine di favorire la maggiore efficienza del mercato del lavoro e assicurare l'uniformità e la tempestività delle comunicazioni sul territorio nazionale.
DECRETO 13 ottobre 2011
Offerte lavoro pubblico su clic lavoro. (11A16791)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", ed, in particolare, l'art. 48, comma 6, che aggiunge il comma 1-bis all'art. 15 del predetto decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Visto l'art. 15, comma 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiunto dall'art. 48, comma 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che, tra l'altro, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a conferire ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, del predetto decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che definisce la trasparenza come accessibilita' totale che le amministrazioni garantiscono anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui propri siti istituzionali delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita' e che prevede altresi' che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; Visto, altresi', l'art. 11, comma 3, del medesimo decreto, secondo cui le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto l'art. 7 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il comma 6 che disciplina la possibilita' per le pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, previa determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione; Visto, inoltre, l'art. 7, comma 6-bis, del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; Visto, altresi', l'art. 35 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale tra l'altro prevede che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite procedure selettive che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno ovvero mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente, per le qualifiche e i profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo e, per le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa; Visto l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone che, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, le amministrazioni pubbliche nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, tra cui rientrano i contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di formazione e lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, che prevede che i bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 puo' essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" che all'art. 18, comma 1, in tema di reclutamento del personale delle societa' pubbliche, prevede che le societa' che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il successivo comma 2 stabilisce che le altre societa' a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita', fermo restando che, secondo il comma 3, le disposizioni dell'articolo non si applicano alle societa' quotate su mercati regolamentati; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", ed, in particolare, il Titolo III - Capo I, in tema di somministrazione di lavoro e il Titolo VII - Capo II -, in tema di prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti; Visti decreti interministeriali del 13 ottobre 2004 e del 30 ottobre 2007 concernenti l'individuazione degli standard tecnici della borsa continua nazionale del lavoro; Considerata l'esigenza di favorire la maggiore efficienza e trasparenza del mercato del lavoro pubblico, nonche' di assicurare l'uniformita' sul territorio nazionale e la tempestivita' del conferimento delle informazioni e dei dati previsti dal richiamato art. 15, comma 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in applicazione degli articoli 51 e 97 della Costituzione in materia di pubblici concorsi; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 settembre 2011; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: "Cliclavoro", la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 2, comma 1 lett. g), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni; "soggetti obbligati", le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' pubbliche di cui all'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133; "procedure di selezione e avviamento", le procedure comparative previste dall'art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, svolte per l'attribuzione di incarichi di collaborazione, di natura occasionale e coordinata e continuativa, nonche', in base agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo, le procedure selettive e di avviamento per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato e con contratti di formazione e lavoro, le altre procedure previste dalla legge per la costituzione di rapporti di lavoro di tipo flessibile, tra cui la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio ed, infine, le richieste di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento. Vi rientrano, altresi', le procedure corrispondenti alle predette tipologie di reclutamento, nel rispetto della normativa di settore, delle societa' individuate di cui all'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 2 Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle informazioni e dei dati relativi alle procedure di selezione e di avviamento da parte dei soggetti obbligati a Cliclavoro, al fine di favorire la maggiore efficienza del mercato del lavoro e assicurare l'uniformita' e la tempestivita' delle comunicazioni sul territorio nazionale. 2. Il conferimento delle informazioni e dei dati e' effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'art. 11, commi 1 e 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con le conseguenze ivi disciplinate.
Art. 3 Oggetto 1. Sono adottati i moduli "Richieste di Personale" e "Procedura di selezione" di cui all'allegato A, secondo i sistemi di classificazione di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. I soggetti obbligati sono tenuti a conferire le informazioni contenute nel modulo "Richieste di personale" nei termini e con le modalita' indicate nei successivi articoli 4 e 5 del presente decreto. 3. I soggetti obbligati possono altresi' conferire le informazioni contenute nel modulo "Procedure di selezione" per rendere pubbliche le fasi successive a quella di cui al comma 2, nei termini e con le modalita' indicate nei successivi articoli 4 e 5 del presente decreto. Per tali informazioni restano fermi gli obblighi di pubblicita' sui siti istituzionali dei soggetti di cui all'art. 1, come previsto dalla normativa vigente.
Art. 4 Termini 1. I soggetti obbligati conferiscono le informazioni relative alla fase di avvio delle procedure di selezione e avviamento, attraverso il modulo "Richieste di personale" di cui all'allegato A, entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla data di: pubblicazione del bando di concorso o del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero dalla data della richiesta di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato e con contratti di formazione e lavoro, comprese le categorie protette; pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito internet istituzionale per i contratti di collaborazione e per il lavoro accessorio; aggiudicazione definitiva della gara per i contratti di somministrazione. 2. Le informazioni relative alle fasi successive a quella di cui al comma 1 possono essere conferite, attraverso il modulo "Procedura di selezione" di cui all'allegato A, entro cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento che le definisce. 3. Per le societa' individuate dall'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il termine di cinque giorni di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di adozione dei corrispondenti atti da parte degli organi competenti.
Art. 5 Modalita' di trasmissione 1. Il modulo "Richieste di Personale" di cui all'allegato A, ed eventualmente il modulo "Procedura di selezione" di cui al medesimo allegato, e' trasmesso alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso la compilazione del modulo predisposto nell'apposita sezione presente sul sistema Cliclavoro. 2. Il modulo trasmesso con le modalita' di cui al presente articolo soddisfa i requisiti della forma scritta e la trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 3. Cliclavoro rilascia ricevuta dell'avvenuta comunicazione indicante la data di trasmissione che fa fede, salvo prova di falso.
Art. 6 Monitoraggio delle informazioni 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica redige, entro il 31 gennaio di ogni anno, una reportistica, relativa all'anno precedente, delle informazioni sul lavoro pubblico presenti su Cliclavoro. La reportistica viene resa pubblica sui siti istituzionali del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 7 Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le linee guida di attuazione del presente decreto, con possibilita' di prevedere una fase sperimentale di applicazione della normativa, non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attivita' previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Il presente decreto, che sara' inoltrato ai competenti organi di controllo, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 2011 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Ministero salute e Ministero lavoro, registro n. 14, foglio n. 77