Min.Lavoro: offerte lavoro pubblico sul portale cliclavoro.gov.it

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012, il Decreto 13 ottobre 2011 dove vengono definiti gli standard e le  regole per la trasmissione informatica delle informazioni e dei dati relativi alle procedure di elezione e di avviamento da parte dei soggetti obbligati a Cliclavoro (le amministrazioni pubbliche di cui  all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società pubbliche di cui all'art. 18  della legge 6 agosto  2008, n. 133), al fine di favorire la maggiore efficienza del mercato del lavoro e assicurare l'uniformità e la  tempestività delle comunicazioni sul territorio nazionale.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 13 ottobre 2011

Offerte lavoro pubblico su clic lavoro. (11A16791) 
 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
             IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                           E L'INNOVAZIONE 
 
  Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo
in materia di  lavori  usuranti,  di  riorganizzazione  di  enti,  di
congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di lavoro", ed, in particolare, l'art. 48, comma 6,  che
aggiunge il comma 1-bis all'art. 15 del predetto decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276; 
  Visto l'art. 15, comma 1-bis, del decreto legislativo 10  settembre
2003, n. 276, aggiunto dall'art. 48, comma 6, della legge 4  novembre
2010, n. 183, che, tra l'altro, prevede che con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite  le  informazioni
relative alle  procedure  comparative  previste  dall'art.  7,  comma
6-bis, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  alle
procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36  del
medesimo decreto che le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,
comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
tenute a conferire ai nodi regionali  e  interregionali  della  borsa
continua nazionale del lavoro entro il termine  di  cinque  giorni  a
decorrere dalla pubblicazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
"Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, comma  1,  del  predetto  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  che  definisce  la  trasparenza
come accessibilita' totale che le amministrazioni garantiscono  anche
attraverso  lo  strumento  della  pubblicazione   sui   propri   siti
istituzionali   delle   informazioni   concernenti    ogni    aspetto
dell'organizzazione,  allo  scopo  di  favorire  forme   diffuse   di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'
e  che  prevede  altresi'  che  la  trasparenza  costituisce  livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni  pubbliche
ai  sensi  dell'art.  117,   secondo   comma,   lettera   m),   della
Costituzione; 
  Visto, altresi', l'art. 11, comma 3, del medesimo decreto,  secondo
cui le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima  trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche"; 
  Visto l'art. 7 del predetto decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, ed in particolare il comma 6 che disciplina la possibilita'  per
le pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, di conferire  incarichi  individuali,  con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale  o  coordinata  e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria, previa determinazione della durata,  del  luogo,
dell'oggetto e del compenso della collaborazione; 
  Visto, inoltre, l'art.  7,  comma  6-bis,  del  richiamato  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone che le amministrazioni
pubbliche  disciplinano  e  rendono  pubbliche,  secondo   i   propri
ordinamenti,  procedure  comparative  per   il   conferimento   degli
incarichi di collaborazione; 
  Visto, altresi', l'art. 35  del  medesimo  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, il quale tra  l'altro  prevede  che  l'assunzione
nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite  procedure  selettive
che garantiscano in misura  adeguata  l'accesso  dall'esterno  ovvero
mediante avviamento degli iscritti nelle liste  di  collocamento,  ai
sensi della legislazione vigente, per le qualifiche e i profili per i
quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo e, per
le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo  1999,  n.  68,
mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento
ai   sensi   della   vigente   normativa,   previa   verifica   della
compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per  il
coniuge superstite e per i figli del personale  delle  Forze  armate,
delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e
del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del
servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e  della  criminalita'
organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.  466,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa; 
  Visto l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  che
dispone che, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, le
amministrazioni   pubbliche   nel   rispetto   delle   procedure   di
reclutamento  vigenti  possono  avvalersi  delle  forme  contrattuali
flessibili di assunzione e di  impiego  del  personale  previste  dal
codice civile e  dalle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
nell'impresa, tra  cui  rientrano  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, i contratti di formazione e lavoro, gli  altri  rapporti
formativi, la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, "Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi», ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, che prevede  che  i
bandi di concorso sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana  e  che  per  gli  enti  locali  territoriali  la
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui  al  comma  1
puo' essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso  di  concorso
contenente gli estremi del bando e l'indicazione della  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008   n.   133,   recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione Tributaria"  che  all'art.  18,  comma  1,  in  tema  di
reclutamento del personale delle societa' pubbliche, prevede  che  le
societa'  che   gestiscono   servizi   pubblici   locali   a   totale
partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e
modalita' per il reclutamento del personale  e  per  il  conferimento
degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art.
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il successivo comma
2 stabilisce che le altre societa' a partecipazione pubblica totale o
di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e  modalita'
per il  reclutamento  del  personale  e  per  il  conferimento  degli
incarichi  nel  rispetto   dei   principi,   anche   di   derivazione
comunitaria,  di  trasparenza,  pubblicita'  e  imparzialita',  fermo
restando che, secondo il comma 3, le disposizioni  dell'articolo  non
si applicano alle societa' quotate su mercati regolamentati; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante
"Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro,  di  cui  alla  legge  14  febbraio  2003,  n.  30",  ed,  in
particolare, il Titolo III - Capo I, in tema di  somministrazione  di
lavoro e  il  Titolo  VII  -  Capo  II  -,  in  tema  di  prestazioni
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti; 
  Visti decreti interministeriali  del  13  ottobre  2004  e  del  30
ottobre 2007  concernenti  l'individuazione  degli  standard  tecnici
della borsa continua nazionale del lavoro; 
  Considerata  l'esigenza  di  favorire  la  maggiore  efficienza   e
trasparenza del mercato del lavoro pubblico,  nonche'  di  assicurare
l'uniformita'  sul  territorio  nazionale  e  la  tempestivita'   del
conferimento delle informazioni e dei dati  previsti  dal  richiamato
art. 15, comma 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276, in applicazione degli articoli 51 e  97  della  Costituzione  in
materia di pubblici concorsi; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 22 settembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
  "Cliclavoro",  la  borsa  continua  nazionale  del  lavoro  di  cui
all'art. 2, comma 1 lett. g), del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276 e successive modificazioni; 
  "soggetti obbligati", le amministrazioni pubbliche di cui  all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  le
societa' pubbliche di cui all'art. 18  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto  2008,
n. 133; 
  "procedure di selezione e  avviamento",  le  procedure  comparative
previste dall'art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,   svolte   per   l'attribuzione   di   incarichi   di
collaborazione, di natura occasionale e  coordinata  e  continuativa,
nonche',  in  base  agli  articoli  35  e  36  del  medesimo  decreto
legislativo, le procedure selettive e di avviamento per  l'assunzione
di personale a tempo indeterminato e determinato e con  contratti  di
formazione e lavoro, le altre procedure previste dalla legge  per  la
costituzione di rapporti di lavoro di tipo  flessibile,  tra  cui  la
somministrazione di lavoro e il  lavoro  accessorio  ed,  infine,  le
richieste di avviamento degli iscritti nelle liste  di  collocamento.
Vi rientrano, altresi', le  procedure  corrispondenti  alle  predette
tipologie di reclutamento, nel rispetto della normativa  di  settore,
delle societa' individuate di cui all'art. 18  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce gli standard e le  regole  per  la
trasmissione informatica delle informazioni e dei dati relativi  alle
procedure  di  selezione  e  di  avviamento  da  parte  dei  soggetti
obbligati a Cliclavoro, al fine di favorire  la  maggiore  efficienza
del mercato del lavoro e assicurare l'uniformita' e la  tempestivita'
delle comunicazioni sul territorio nazionale. 
  2. Il conferimento delle informazioni  e  dei  dati  e'  effettuato
anche nel rispetto dei principi di trasparenza di  cui  all'art.  11,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con  le
conseguenze ivi disciplinate. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Sono adottati i moduli "Richieste di Personale" e "Procedura  di
selezione"  di   cui   all'allegato   A,   secondo   i   sistemi   di
classificazione  di  cui  all'allegato  B,  che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto. 
  2. I soggetti obbligati sono tenuti  a  conferire  le  informazioni
contenute nel modulo "Richieste di personale" nei termini  e  con  le
modalita' indicate  nei  successivi  articoli  4  e  5  del  presente
decreto. 
  3. I soggetti obbligati possono altresi' conferire le  informazioni
contenute nel modulo "Procedure di selezione" per  rendere  pubbliche
le fasi successive a quella di cui al comma 2, nei termini e  con  le
modalita' indicate  nei  successivi  articoli  4  e  5  del  presente
decreto.  Per  tali  informazioni  restano  fermi  gli  obblighi   di
pubblicita' sui siti istituzionali dei soggetti di  cui  all'art.  1,
come previsto dalla normativa vigente. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                               Termini 
 
  1. I soggetti obbligati conferiscono le informazioni relative  alla
fase di avvio delle procedure di selezione e  avviamento,  attraverso
il modulo "Richieste di personale" di cui all'allegato  A,  entro  il
termine di cinque giorni a decorrere dalla data di: 
  pubblicazione del bando di concorso o  del  relativo  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero dalla data  della
richiesta di avviamento degli iscritti nelle liste  di  collocamento,
per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato  e
con contratti di formazione e lavoro, comprese le categorie protette; 
  pubblicazione  dell'avviso   di   selezione   sul   sito   internet
istituzionale per i contratti  di  collaborazione  e  per  il  lavoro
accessorio; 
  aggiudicazione  definitiva  della   gara   per   i   contratti   di
somministrazione. 
  2. Le informazioni relative alle fasi successive a quella di cui al
comma 1 possono essere conferite, attraverso il modulo "Procedura  di
selezione" di cui all'allegato A, entro cinque giorni dalla  data  di
adozione del provvedimento che le definisce. 
  3. Per le societa' individuate dall'art. 18  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, il termine di cinque giorni di cui ai commi 1  e
2 decorre dalla data di adozione dei  corrispondenti  atti  da  parte
degli organi competenti. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Modalita' di trasmissione 
 
  1. Il modulo "Richieste di Personale" di  cui  all'allegato  A,  ed
eventualmente il modulo "Procedura di selezione" di cui  al  medesimo
allegato, e' trasmesso  alla  borsa  continua  nazionale  del  lavoro
attraverso  la  compilazione  del  modulo  predisposto  nell'apposita
sezione presente sul sistema Cliclavoro. 
  2. Il modulo trasmesso con le modalita' di cui al presente articolo
soddisfa i requisiti della forma scritta e la trasmissione  non  deve
essere seguita da quella del documento originale. 
  3.  Cliclavoro  rilascia   ricevuta   dell'avvenuta   comunicazione
indicante la data di trasmissione che fa fede, salvo prova di falso. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                   Monitoraggio delle informazioni 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica redige, entro il  31  gennaio  di  ogni  anno,  una
reportistica, relativa all'anno precedente,  delle  informazioni  sul
lavoro pubblico presenti su Cliclavoro. La  reportistica  viene  resa
pubblica sui  siti  istituzionali  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
              Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 
  1. Con Direttiva del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione e del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
sono definite le linee guida di attuazione del presente decreto,  con
possibilita' di prevedere una fase sperimentale di applicazione della
normativa, non superiore a dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attivita' previste  dal
presente decreto  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Il presente decreto, che sara' inoltrato ai competenti organi di
controllo, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 ottobre 2011 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Sacconi          
 
Il Ministro per la pubblica amministrazione 
           e l'innovazione 
               Brunetta 

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2011 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Ministero  salute  e
Ministero lavoro, registro n. 14, foglio n. 77 

        
      

 


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