SENTENZA N. 19
ANNO
2009
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
-
Giovanni Maria
FLICK Presidente
- Francesco
AMIRANTE Giudice
- Paolo
MADDALENA
"
- Alfio
FINOCCHIARO "
- Alfonso
QUARANTA "
- Franco
GALLO "
- Luigi
MAZZELLA "
- Gaetano
SILVESTRI "
- Sabino
CASSESE "
-
Maria Rita
SAULLE "
- Giuseppe
TESAURO "
-
Paolo
Maria NAPOLITANO
"
- Giuseppe
FRIGO "
- Alessandro
CRISCUOLO "
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53),
promosso con ordinanza del 26 marzo 2008 dal Tribunale di Tivoli nel
procedimento civile vertente tra C.F. e l'Istituto superiore «Zambeccari»,
iscritta al n. 244 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie
speciale, dell'anno 2008.
Visto
l'atto di costituzione di C.F.;
udito
nell'udienza pubblica del 2 dicembre 2008 il Giudice relatore
Maria Rita
Saulle;
udito
l'avvocato Giampaolo Ruggiero per C.F.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 26
marzo 2008, il Tribunale di Tivoli, sezione lavoro, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53), per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della
Costituzione.
Ad avviso del Tribunale rimettente, la norma contrasterebbe con
i citati parametri costituzionali «nella parte in cui esclude dal
novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il
figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi
cura della persona affetta» da disabilità grave.
1.1. – Nell'ordinanza di rimessione si precisa che il giudizio
principale ha ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700
del codice di procedura civile avverso il provvedimento con il quale
un Istituto statale di istruzione superiore aveva respinto l'istanza
avanzata da un proprio dipendente – inquadrato come collaboratore
scolastico a tempo indeterminato – finalizzata ad ottenere il
riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito per
poter assistere la madre in situazione di disabilità grave,
certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate), in quanto unico soggetto
convivente.
Il rigetto dell'istanza da parte dell'Amministrazione, afferma
il rimettente, è stato motivato in ragione della mancata menzione
espressa, nella disposizione censurata, del figlio del genitore
disabile tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo
straordinario retribuito.
2. – In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale
rimettente osserva che questa Corte, con le sentenze n. 233 del 2005 e
n. 158 del
2007, ha
esteso il beneficio in esame; con la prima pronuncia, ai fratelli o
alle sorelle conviventi nell'ipotesi in cui i genitori siano
impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio in situazione
di disabilità grave perché totalmente inabili; con la seconda
pronuncia, al coniuge convivente del disabile.
In particolare, ad avviso del giudice a quo,
rileverebbe nel caso di specie l'affermazione di questa Corte secondo
la quale la «ratio legis della disposizione
normativa in esame consiste nel favorire l'assistenza al soggetto con
handicap grave mediante la previsione del diritto ad un congedo
straordinario − rimunerato in misura corrispondente all'ultima
retribuzione e coperto da contribuzione figurativa − che, all'evidente
fine di assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza ed evitare
vuoti pregiudizievoli alla salute psicofisica del
soggetto diversamente abile, è riconosciuto non solo in capo alla
lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre ma anche, dopo
la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi» (sentenza n. 233 del 2005). Il rimettente
sottolinea, altresì, che, sempre secondo questa Corte,
«l'interesse primario cui è preposta la norma in questione – ancorché
sistematicamente collocata nell'ambito di un corpo normativo in
materia di tutela e sostegno della maternità e paternità – è quello di
assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e
nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare,
indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio
dell'assistito» (sentenza n. 158 del 2007).
3. – Alla luce di tali premesse, secondo il Tribunale di
Tivoli, l'esclusione del figlio del disabile dal novero dei soggetti
legittimati a fruire del congedo retribuito previsto dall'art. 42,
comma 5, del d.lgs. n. 151 del
2001, in
mancanza di altre persone idonee ad occuparsi dello stesso,
contrasterebbe in primo luogo con l'art. 3 della Costituzione, posto
che lo «status di figlio è fonte dell'obbligo alimentare
previsto dall'art. 433 del codice civile, nell'ambito del quale il
figlio medesimo è collocato in via prioritaria rispetto allo stesso
genitore dell'avente diritto»; di conseguenza, il mancato
riconoscimento del relativo diritto nei confronti del figlio
convivente, rispetto a quanto previsto per i genitori, il coniuge ed i
fratelli conviventi, determinerebbe un'ingiustificata disparità di
trattamento del figlio rispetto agli altri congiunti del disabile.
In secondo luogo, sempre ad avviso del giudice a quo,
detta esclusione violerebbe anche l'art. 2 Cost., «che richiede il
rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà e la conseguente
predisposizione di misure che consentano l'esercizio dei medesimi»,
nonché l'art. 32 Cost., poiché il diritto alla salute non verrebbe
sufficientemente tutelato a causa della mancata garanzia ad un
«soggetto lavoratore, avente lo status di unico convivente con
persona affetta da stabile disabilità», della «predisposizione di
idonee misure finalizzate alla prestazione della necessaria
assistenza».
4. – In punto di rilevanza, infine, il Tribunale di Tivoli
osserva che «la pretesa azionata dal ricorrente non può che essere
esaminata in riferimento» alla disposizione censurata, risultando
altresì dagli atti di causa che «l'istante è l'unico soggetto
convivente con la madre […] riconosciuta affetta da handicap grave, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, dalla competente
commissione della AUSL locale» e che il rigetto da parte della
autorità scolastica dell'istanza di concessione del congedo
straordinario avanzata dal ricorrente è motivata unicamente dalla
mancata inclusione, nel novero dei soggetti legittimati, del figlio
del disabile.
5. – Con memoria depositata in data 17 luglio 2008, si è
costituito in giudizio il ricorrente nel giudizio a quo,
chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia accolta.
La parte privata, dopo aver ribadito la ricostruzione dei fatti
e le argomentazioni svolte dal giudice rimettente, deduce in
particolare che la disparità di trattamento determinata
dall'esclusione del figlio di un disabile dai soggetti legittimati a
poter usufruire del congedo straordinario retribuito riserverebbe
«irragionevolmente una minor tutela sia al nucleo familiare del
disabile […], rispetto a quella riservata alla sua famiglia di
origine, sia al diritto alla salute dello stesso, la cui realizzazione
è assicurata anche attraverso il sostegno economico della famiglia che
lo assiste».
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Tivoli,
in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui esclude dal
novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il
figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi
cura della persona affetta» da disabilità grave, per contrasto con gli
artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
Ad avviso del giudice rimettente, infatti, la norma censurata,
riconoscendo il diritto al congedo straordinario retribuito
esclusivamente ai genitori della persona in situazione di disabilità
grave, o, in alternativa, in caso di loro scomparsa o impossibilità
(dopo la sentenza n. 233 del 2005 di questa Corte), ai fratelli e
sorelle con essa conviventi, nonché (dopo la successiva sentenza n.
158 del 2007) al coniuge convivente del disabile, si porrebbe in
contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., determinando un
ingiustificato trattamento deteriore di un soggetto, il figlio
convivente, tenuto ai medesimi obblighi di assistenza morale e
materiale nei confronti del disabile.
La norma in questione, al contempo, contrasterebbe con l'art. 2
Cost., il quale, imponendo il rispetto dei doveri inderogabili di
solidarietà, richiederebbe la predisposizione di misure idonee a
consentirne l'adempimento, nonché con l'art. 32 Cost., in quanto la
garanzia del diritto alla salute, ivi prevista, risulterebbe
vanificata dalla mancata previsione del diritto al congedo
straordinario a favore dell'unico soggetto convivente con la persona
affetta da stabile disabilità e bisognosa della necessaria assistenza.
2. – La questione è fondata.
2.1. – Questa Corte ha operato un primo vaglio della norma
censurata relativa all'istituto del congedo straordinario, dichiarando
l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n.
151 del 2001, nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi con un disabile grave a fruire del
congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori fossero
impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato
perché totalmente inabili (sentenza n. 233 del 2005).
In quell'occasione
la Corte
ha sottolineato che il
congedo straordinario retribuito si iscrive negli interventi economici
integrativi di sostegno alle famiglie che si fanno carico
dell'assistenza della persona diversamente
abile, evidenziando altresì il rapporto di stretta e diretta
correlazione di detto istituto con le finalità perseguite dalla legge
n. 104 del 1992, ed in particolare con quelle di tutela della salute
psico-fisica della persona handicappata e di promozione della sua
integrazione nella famiglia.
2.2. – Questa Corte ha poi dichiarato l'illegittimità
costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non
includeva nel novero dei soggetti beneficiari, ed in via prioritaria
rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, il
coniuge convivente della persona in situazione di disabilità grave
(sentenza n. 158 del 2007).
Con tale pronuncia si è posta in evidenza la ratio
dell'istituto del congedo straordinario retribuito, alla luce dei suoi
presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato,
rilevandosi che «sin dal momento della sua introduzione, […]
l'istituto in questione mirava a tutelare una situazione di assistenza
della persona con handicap grave già in atto, pur
limitando l'ambito di operatività del beneficio ai componenti
(genitori e, in caso di loro scomparsa, fratelli) della sola famiglia
di origine del disabile». Conseguentemente, si è affermato che
«l'interesse primario cui è preposta la norma in questione
– ancorché sistematicamente
collocata nell'ambito di un corpo normativo in materia di tutela e
sostegno della maternità e paternità –
è quello di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e
nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare,
indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio
dell'assistito».
Sulla base di tali premesse, questa Corte ha ritenuto che il
trattamento riservato dalla norma censurata al lavoratore coniugato
con un disabile, che versi in situazione di gravità e con questo
convivente, ometteva di considerare le situazioni di compromissione
delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali, tali da «rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione»
– secondo quanto previsto dall'art.
3 della legge n. 104 del 1992 – che
si fossero realizzate in dipendenza di eventi successivi alla nascita
ovvero in esito a malattie di natura progressiva. In tal modo la
stessa norma avrebbe comportato un inammissibile impedimento
all'effettività dell'assistenza ed integrazione del disabile stesso
nell'ambito di un nucleo familiare in cui ricorrono le medesime
esigenze che l'istituto in questione è deputato a soddisfare, in
violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.
2.3. – I principi appena
richiamati sono applicabili anche all'ipotesi oggetto del presente
giudizio.
La disposizione censurata, omettendo di prevedere tra i
beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente,
anche qualora questi sia l'unico soggetto in grado di provvedere
all'assistenza della persona affetta da handicap grave,
viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la
ratio dell'istituto. Questa, infatti, come sopra
evidenziato, consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza al
disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle
cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della
salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall'età e dalla
condizione di figlio di quest'ultimo.
Inoltre, la suddetta omissione determina un trattamento
deteriore dell'unico figlio convivente del disabile – allorché sia
anche il solo soggetto in grado di assisterlo – rispetto agli altri
componenti del nucleo familiare di quest'ultimo espressamente
contemplati dalla disposizione oggetto di censura; trattamento
deteriore che, diversificando situazioni omogenee, quanto agli
obblighi inderogabili di solidarietà derivanti dal legame familiare,
risulta privo di ogni ragionevole giustificazione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53),
nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a
fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di
altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di
disabilità grave.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria
FLICK, Presidente
Maria
Rita SAULLE,
Redattore
Giuseppe DI
PAOLA, Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 30 gennaio
2009.
Il Direttore
della
Cancelleria
F.to: DI PAOLA |