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Governo: sospensione di imposte e contributi per i Comuni alluvionati della provincia di Modena
L'articolo 3 del Decreto Legge n. 4/2014 prevede la sospensione dei termini di versamento delle imposte e dei contributi in favore dei residenti nei Comuni della Provincia di Modena colpiti dalle inondazioni del 17 gennaio 2014.
I Comuni sono: Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro e le frazioni di Albareto, San Matteo, La Rocca e Navicello del Comune di Modena.
Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile 1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, nonche' del fatto che i medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Nei confronti delle persone fisiche, nonche' per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati al comma 1, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento e' scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31 luglio 2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresi' sospesi fino al 31 luglio 2014: a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione; c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2. 4. Per le frazioni della citta' di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorita' comunale. L'autorita' comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni. 5. I rifiuti prodotti dall'evento alluvionale sono classificati rifiuti urbani e ad essi e' assegnato il codice CER 20.03.99. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce le modalita' di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilita' di detti rifiuti, si avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosita' il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone le misure piu' idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati. 6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.". 7. Per garantire le attivita' afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonche' al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo e' consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonche' presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2003, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
fonte: Gazzetta Ufficiale
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