INPDAP: adeguamenti limiti imponibilità contributiva per l'anno 2010
L'INPDAP, con la nota operativa n. 5 del 26
febbraio 2010, comunica che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai ed impiegati, accertato dall'Istat per l'anno 2010, è pari al 0,7%.
In considerazione di ciò, fornisce, debitamente aggiornati, i minimali e
massimali contributivi in vigore ai fini pensionistici, per l'anno 2010.
Il minimale contributivo, previsto dall'art.1, del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito in Legge 7 dicembre 1989, n.389 e dal comma 8 dell'art.6 del decreto Legislativo 2 settembre 1997, n.314, è pari ad Euro 9.588,03;
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art.2, comma 18, della L. 335/95, per i nuovi iscritti dal 1/1/96 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari per l'anno 2010 ad Euro 92.147,03;
Il tetto retributivo, oltre il quale è prevista, ai sensi dell'art.3 ter, comma 1 della Legge 438/92 e dell'art.1, comma 241, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dell'iscritto, ammonta ad Euro 42.364,00;
L'importo del massimale contributivo previsto dall'art.3, comma 7 del Decreto Legislativo n.24 aprile 1997, n.181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'art.3 bis, comma 11, del Decreto Legislativo n.19 giugno 1999, n.229, è pari ad Euro 167.969,41.
Infine, L'Istituto precisa che, per gli effetti della rivalutazione, la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151, non può eccedere, per l'anno 2010, l'importo di Euro 43.579,05.
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