Governo: disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2010, il Decreto Legge n. 64/2010 riguardante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
Nel Decreto Legge vi sono decisioni inerenti la materia lavoro:
Art. 2 - Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico.
Art. 3 - Disposizioni in materia di
personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche.
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2010 , n. 64 Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali. (10G0085) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere interventi in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonche' in materia di attivita' e servizi culturali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico 1. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di efficienza, corretta gestione, economicita' ed imprenditorialita', anche al fine di favorire l'intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni; b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attivita', nonche' alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; c) previsione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione; d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale; e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva; f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarita', alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacita' produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che i componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attivita' triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' sentito per le materie di sua specifica competenza. 2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e' comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo. 3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 2 Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico 1. In attesa della riforma organica del sistema di contrattazione collettiva riguardante i rapporti di lavoro alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni e' sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione individuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. L'accordo e' sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentativita' dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro e' stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 3 Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche 1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, puo' svolgere attivita' di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalita' previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, sempre che cio' non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 2. Nell'ambito delle attivita' consentite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l'impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, e' condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, e' riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. 3. Il comma 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4». I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. 4. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilita' finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi e la produttivita' del settore, decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalita' di cui al presente articolo, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, in godimento ai dipendenti delle fondazioni medesime, e' ridotto del cinquanta per cento. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, alle fondazioni lirico-sinfoniche e' fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonche' di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalita' artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attivita' produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' da assumere non potra' essere superiore a quello delle unita' cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilita' di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosi' detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresi' inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attivita' artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto e' sostituito dal seguente: «4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'eta' pensionabile e' fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di eta' anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'eta' inferiore.». 8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma 8, valutato in euro 1.700.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 8 e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attivita' culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4 Disposizioni in materia di attivita' culturali 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali ridetermina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, i criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, nonche' le modalita' per la loro liquidazione e anticipazione. I criteri di assegnazione tengono conto dei livelli quantitativi e della importanza culturale della produzione svolta, della regolarita' gestionale degli organismi, nonche' degli indici di affluenza del pubblico e sono riferiti ad attivita' gia' svolte e rendicontate. Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attivita' culturali puo' liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalita' previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito. Art. 5 Disposizioni in materia di attivita' cinematografiche 1. Al fine di quanto previsto nell'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. Nella societa' di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze assume la titolarita' delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro", esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. 3. La societa' di cui al comma 1 presenta al Ministro una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo emanato annualmente. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse generale, con esclusione della produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalita' istituzionali. Sono ricompresi nelle attivita' e servizi di interesse generale l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la distribuzione, in coerenza con gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzo, di: a) opere cinematografiche prime e seconde di lungometraggio; b) opere cinematografiche di cortometraggio; c) opere cinematografiche espressione di tecniche sperimentali o che utilizzano nuove tecnologie. 4. Il programma annuale delle attivita' di cui al comma 3 e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi per il personale. Le attivita' del programma annuale sono svolte entro l'anno di riferimento, salvo eventuali variazioni da comunicare al Ministro entro il semestre successivo alla chiusura dell'anno di riferimento. In quest'ultimo caso, tali attivita' possono essere realizzate entro la fine dell'esercizio successivo.». 2. All'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi soggetti selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni.». Art. 6 Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive 1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attivita' culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalita' di registrazione delle opere, le relative tariffe e la documentazione probatoria necessaria per l'accertamento della titolarita' dei diritti.»; b) al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «Per le opere cinematografiche» sono inserite le seguenti: «e per le opere audiovisive». 2. E' abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, resta in vigore il sistema previgente. 3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 7 Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, e' costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali, il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalita' giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, assicurando che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano un componente ciascuno del collegio. 2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE e' trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile. 3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso. Art. 8 Abrogazioni 1. Restano in vigore esclusivamente gli articoli 23, 27, 28, 32, 35, 36, 39, 42, 43 e 45 della legge 14 agosto 1967, n. 800. 2. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «sentito il Dipartimento dello spettacolo» e le parole: «di concerto con le Autorita' di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo» sono soppresse. 3. Sono abrogati: a) il sesto e settimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426; b) il comma quarto dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, mentre al comma settimo del medesimo articolo 2 le parole: «dell'articolo 1, commi sesto e settimo» sono soppresse; c) il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43; d) l'articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e) l'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Art. 9 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bondi, Ministro per i beni e le attivita' culturali Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Alfano |
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