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Tribunale di Voghera: licenziamento per giusta causa e mancata previsione contrattuale

 

Con ordinanza del 14 marzo 2013 il Tribunale di Voghera ha affermato che il licenziamento sproporzionato rispetto alla mancanza commessa è illegittimo, ma la conseguenza non è la reintegra ma soltanto un risarcimento del danno, se il fatto contestato è sussistente ma non si rinvenga una norma contrattuale che preveda per tale mancanza una sanzione di natura conservativa.

La questione ha riguardato il licenziamento adottato nei confronti di un dipendente addetto alla vigilanza anti taccheggio che era intervenuto nei confronti di un cliente, fermato fuori dal punto vendita, in maniera brusca con l’intimazione di aprire la borsa: tutto questo era avvenuto senza avvisare il responsabile del negozio (avvertito soltanto successivamente), in  ciò contravvenendo alla procedura prevista. Il giudice ha rilevato la mancanza ma ha ritenuto che la stessa non fosse di gravità tale da determinare il venir meno del vincolo fiduciario (licenziamento illegittimo e privo della proporzionalità). Non avendo rinvenuto nella contrattazione collettiva alcuna sanzione di natura conservativa, il giudice ha escluso la reintegra non individuando alcun elemento discriminatorio ed ha ritenuto applicabile il comma 5 dell’art. 18 (risarcimento compreso tra dodici e ventiquattro mensilità) che disciplina le “altre ipotesi” di insussistenza della giusta causa.

 

 


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