Elezioni: le provvidenze per i lavoratori chiamati a funzioni elettorali
Ritenendo di fare cosa utile (nell’imminenza
delle elezioni europee, di quelle amministrative e dei referendum) la DPL di
Modena riepiloga la normativa a favore dei lavoratori chiamati a svolgere
funzioni presso uffici elettorali.
Le disposizioni legali in materia sono contenute nell’art. 119 del
DPR n.
361/1957, nell’art. 11 della
legge n. 53/1990, nella
legge n. 69/1992 e
nell’art. 3, lettera t), del
D.L.vo n. 534/1993.
Il occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi statali o
regionali, i lavoratori che adempiono funzioni presso uffici elettorali,
compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di
gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei
partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto di
assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle
relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti
gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Con la
legge n. 69/1992 si è fornita un'interpretazione autentica in materia di
trattamento dei lavoratori con funzioni presso gli uffici elettorali. Con essa
si è stabilito che gli stessi hanno diritto al pagamento di specifiche quote
retributive in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi
compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel
periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it