Agenzia Entrate: tassazione fringe benefit erogati nei confronti di propri pensionati
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione
n. 137/E/09 del 29 maggio 2009, ha affermato che il fringe benefit
applicato ai soggetti pensionati ex dipendenti dell'azienda, essendo correlato
al rapporto di lavoro intercorso con l'azienda stessa, dovrà essere soggetto a
tassazione alla medesima stregua del fringe benefit erogato al
dipendente in servizio, a nulla rilevando la circostanza che il soggetto
beneficiario sia attualmente in pensione.
Pertanto, l’Ente Previdenziale, in qualità di soggetto erogatore degli
emolumenti pensionistici, previa comunicazione da parte dell’ex datore di lavoro
degli importi dei benefici in natura fruiti dai pensionati - ex dipendenti -
dovrà operare la ritenuta fiscale ai sensi dell’art. 23 del
D.P.R. 600/73.