ENPALS: reintroduzione del contratto di lavoro intermittente
L'ENPALS, con circolare n. 18 del 30 settembre 2008, ricorda che, a seguito dei commi 10, lett. m) e 11 dell’art. 39 del D.L. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, a far data dal 25 giugno 2008 il contratto di lavoro intermittente riprende ad esplicare la propria efficacia.
Inoltre, l'Istituto - nella circolare -
spiega come usufruire del contratto in oggetto: "il contratto di lavoro a
chiamata il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le linee
d’indirizzo individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale
ovvero per svolgere prestazioni in predeterminati periodi nell’arco della
settimana, del mese o dell’anno. È previsto, inoltre, che indipendentemente dal
tipo di attività, il contratto di lavoro intermittente possa essere concluso con
riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età e
da lavoratori con più di 45 anni di età, anche se pensionati.
In relazione alle prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, è il
caso di puntualizzare che, in assenza delle regolamentazioni dei contratti
collettivi, il Ministro del Lavoro con decreto del 23 ottobre 2004 ha disposto
che è ammessa la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente con
riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio
decreto 6 dicembre 1923, n. 2657. Tra le tipologie di attività che possono
richiedere un lavoro discontinuo, indicate in tale R.D., si menzionano, a titolo
esemplificativo, qui di seguito, e per quanto di competenza di questo Ente,
quelle elencateal numero 45) della citata tabella: “Artisti dipendenti da
imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli
teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen-recording o
teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello
spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici”.
Con riferimento, invece, alla tipologia di contratto di lavoro intermittente per
periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (es. il
fine settimana, le ferie estive, etc.) si riporta, sempre a titolo di esempio,
l’ipotesi dei lavoratori dipendenti da società sportive che pongono in essere le
loro prestazioni nel week-end, tra cui i c.d. steward.
Si rammenta, infine, che per il contratto di lavoro intermittente è prescritta
la forma scritta ai fini della prova di alcuni elementi quali, ad esempio, la
durata, la sussistenza delle ipotesi che ne consentono la stipulazione, il
luogo, la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore,
e del relativo preavviso di chiamata, il trattamento economico e normativo
spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di
disponibilità ove prevista.".
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