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Associati in partecipazione: contribuzione alla gestione separata

L'art. 1, comma 157, della legge n. 311/2004, modificando l'art. 43 della legge 326/2003, ha stabilito che la contribuzione dovuta per i rapporti di associazione in partecipazione confluisce alla gestione separata INPS prevista dall'art. 2, comma 26, della legge 335/1995.

 

Art.1

 

157. All'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «in un'apposita gestione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b) al comma 2, le parole da: «alla gestione separata» fino a: «n. 335» sono soppresse;
c) il comma 9 č abrogato.