Associati in partecipazione: contribuzione alla gestione separata |
L'art. 1, comma 157, della legge n. 311/2004, modificando l'art. 43 della legge 326/2003, ha stabilito che la contribuzione dovuta per i rapporti di associazione in partecipazione confluisce alla gestione separata INPS prevista dall'art. 2, comma 26, della legge 335/1995.
Art.1
157. All'articolo
43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
apportate le seguenti modificazioni: |