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Distacchi di personale per piccoli Comuni

L'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, ha stabilito che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le unioni di Comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

 

Art.1

 

557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza.