INPS: variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
L'INPS, con circolare n. 1 del 3 gennaio 2006, ha variato il tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
A decorrere dal 6 dicembre 2005, quindi,
l’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma
4, del D.L. 14 giugno 1996 n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996 n. 402
è pari al 8,25 % .
La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per
ritardato o omesso versamento dei contributi.
1) INTERESSI DI DILAZIONE
L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 6 dicembre
2005, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 8,25 % inserito, a
cura di questa Direzione, nelle tabelle centrali.
2) INTERESSI DI DIFFERIMENTO
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei
contributi, la nuova aliquota del 8,25 % si applica a partire dalla
contribuzione relativa al mese di dicembre 2005.
3) SANZIONI CIVILI
La nuova misura delle sanzioni civili si determina come segue:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente
denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate
entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, è pari al TUR (2,25%)
maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, al 7,75% annuo ai sensi della Legge
23 dicembre 2000 art.116 c.8 lettera a) e lettera b) secondo periodo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, denunciati
dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e
non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1° ottobre 2000, è pari al 30% annuo ai
sensi della citata L. 388/2000 art.116 c.8 lettera b);
- per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116 e sempre
con la medesima decorrenza del 6 dicembre 2005, è pari al TUR maggiorato di 5,5
punti e quindi al 7,75% annuo;
- per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n. 88/2002) il
riferimento al “prime-rate”, come è noto, deve intendersi sostituito da quello
al tasso ufficiale di riferimento (2,25 %).
La circolare n. 1/2006 |
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