Min.Lavoro: massimale di retribuzione ai fini dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, il Decreto 1 dicembre 2009 con la determinazione del massimale di retribuzione ai fini dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali.

In particolare, ai fini dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori, il massimale annuo di retribuzione è commisurato al limite minimo di retribuzione giornaliera annualmente vigente.

 

 

                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
   Visto l'art. 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
come sostituito dall'art. 2, comma 562, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; 
  Vista in particolare la lettera d) del citato art.  2,  comma  562,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che demanda ad un  decreto  del
Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  la
definizione  di  un  massimale  di  retribuzione  per  l'esonero  dal
versamento dei contributi  di  cui  possono  fruire  i  soggetti  ivi
individuati, per il periodo, alle condizioni, per la durata e secondo
le modalita' specificati dalla medesima disposizione; 
  Ritenuto  di  assumere,  quale  parametro  di  riferimento  per  la
definizione del menzionato massimale di retribuzione, l'art. 7, comma
1, del decreto-legge 12  settembre  1983,  n.  463,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come  modificato
dall'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389; 
  Vista la decisione della  Commissione  UE  n.  C(2009)8126  del  28
ottobre 2009; 
  Rilevata la necessita' di dare attuazione alla disposizione  recata
dal citato art. 2, comma 562, lettera d),  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, sostitutivo dell'art. 1,  comma  341,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori,  previsto
dall'art. 2, comma 562, lettera d), della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, sostitutivo dell'art. 1, comma  341,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, di cui possono fruire tutti i soggetti ivi individuati,
il massimale annuo di retribuzione e' commisurato al limite minimo di
retribuzione  giornaliera  di  cui   all'art.   7,   comma   1,   del
decreto-legge  12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 683, come  modificato
dall'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389,
annualmente vigente. 
  2. Resta fermo quanto  previsto  dal  citato  art.  2,  comma  562,
lettera d),  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sostitutivo
dell'art. 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  circa
il periodo, le condizioni, la durata e le modalita' di fruizione  del
beneficio contributivo. 
  3. La  definizione  delle  modalita'  di  attuazione  del  presente
decreto e' rimessa alle determinazioni dell'ente impositore. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° dicembre 2009 
 
                                 Il Ministro del lavoro, della salute 
                                            e delle politiche sociali 
                                                              Sacconi

 


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