Min.Lavoro: massimale di retribuzione ai fini dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, il Decreto 1 dicembre 2009 con la determinazione del massimale di retribuzione ai fini dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali.
In particolare, ai fini dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori, il massimale annuo di retribuzione è commisurato al limite minimo di retribuzione giornaliera annualmente vigente.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 2, comma 562, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Vista in particolare la lettera d) del citato art. 2, comma 562, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la definizione di un massimale di retribuzione per l'esonero dal versamento dei contributi di cui possono fruire i soggetti ivi individuati, per il periodo, alle condizioni, per la durata e secondo le modalita' specificati dalla medesima disposizione; Ritenuto di assumere, quale parametro di riferimento per la definizione del menzionato massimale di retribuzione, l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389; Vista la decisione della Commissione UE n. C(2009)8126 del 28 ottobre 2009; Rilevata la necessita' di dare attuazione alla disposizione recata dal citato art. 2, comma 562, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostitutivo dell'art. 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Decreta: Art. 1 1. Ai fini dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori, previsto dall'art. 2, comma 562, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostitutivo dell'art. 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui possono fruire tutti i soggetti ivi individuati, il massimale annuo di retribuzione e' commisurato al limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 683, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, annualmente vigente. 2. Resta fermo quanto previsto dal citato art. 2, comma 562, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostitutivo dell'art. 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, circa il periodo, le condizioni, la durata e le modalita' di fruizione del beneficio contributivo. 3. La definizione delle modalita' di attuazione del presente decreto e' rimessa alle determinazioni dell'ente impositore. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° dicembre 2009 Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi |
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it