Min.Lavoro: criteri per la concessione di contributi per attività in materia di sicurezza sul lavoro

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2010, il Decreto 5 novembre 2009, con i criteri e le procedure per la concessione dei contributi per la realizzazione di studi e ricerche sulle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere, nonché per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, così come previsto dall'art. 1, comma 1186 della legge 27 dicembre 2006  n. 296 - per il biennio economico 2009-2010.

 

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 5 novembre 2009
 

Individuazione dei criteri per l'utilizzo e la ripartizione dei Fondi
per le finalita' di cui all'articolo 197, lettera c) del testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica  n.  1124/65  e
successive modifiche ed integrazioni. (10A01048) 
 
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 197, lettera c),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come  sostituito  dall'art.
9, lettera c), della legge 5 maggio 1976,  n.  248,  che  prevede  la
facolta' del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  di
erogare somme a carico del Fondo Speciale Infortuni  per  contribuire
allo sviluppo ed al  perfezionamento  degli  studi  delle  discipline
infortunistiche e di medicina sociale in genere; 
  Vista la legge 23 dicembre 1993, n, 559, concernete  la  disciplina
della soppressione delle gestioni fuori  bilancio  nell'ambito  delle
Amministrazioni dello Stato; 
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  23  del  28
gennaio 1995, concernente la definizione  dei  criteri,  modalita'  e
procedure per la concessione dei contributi  di  cui  alla  legge  n.
248/1976 sopracitata; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
27  febbraio  2003,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana  del  17  maggio  2003,  n.  113,   recante   la
ridefinizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure  per  la
concessione dei contributi di cui all'art. 197, lettera c), del Testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
1124/1965; 
  Visto l'art. 1, comma 1186 della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006; 
  Rilevato  che  occorre  provvedere,  per   il   biennio   economico
2009-2010, alla definizione dei criteri  e  delle  procedure  per  la
concessione dei contributi per la realizzazione di studi  e  ricerche
sulle discipline infortunistiche e di  medicina  sociale  in  genere,
nonche' per il finanziamento di attivita' promozionali ed  eventi  in
materia di  salute  e  sicurezza  del  lavoro,  cosi'  come  previsto
dall'art. 1, comma 1186 della legge 27 dicembre 2006 sopracitata. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 197, lettera c) del Testo unico
delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro   gli
infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali,  approvato  con
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  1124/65  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  le  somme  assegnate  sul  capitolo  di
bilancio a tal fine  destinato  dovranno  essere  utilizzate  per  il
biennio economico 2009-2010: 
    a) nella misura  del  70%  per  contribuire  alla  promozione  di
soluzioni organizzative e gestionali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro; con successivo decreto direttoriale  saranno  individuate
le specifiche attivita' da ammettere alla contribuzione, le modalita'
di presentazione delle domande, nonche' le procedure  di  concessione
ed erogazione dei contributi; 
    b) nella  misura  del  30%  per  il  finanziamento  di  attivita'
promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza  del  lavoro,
con particolare riferimento alla predisposizione e  realizzazione  di
«campagne  informative»  nei   settori   a   piu'   elevato   rischio
infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422;  con  successivo  decreto
direttoriale saranno individuate le specifiche campagne informative e
le modalita' per il finanziamento delle campagne medesime. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana. 
    Roma, 5 novembre 2009 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi

 


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