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Agenzia delle Entrate: esuberi nel settore del credito

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 30/E del 2 marzo 2004, ha affermato che l'erogazione corrisposta dal fondo esuberi per il personale delle imprese di credito e del credito cooperativo previsto dai DM n. 157 e 158 del 2000 in favore del personale che ha risolto il proprio rapporto di lavoro senza godere del trattamento previdenziale previsto, ha natura di riscatto.

Pure essendo, in linea di principio, i riscatti soggetti a tassazione ordinaria, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che ove l'erogazione del fondo pensione avvenga per cause non dipendenti dalla volontà delle parti è possibile praticare la tassazione separata ai sensi dell'art. 17 del Tuir. A tale conclusione l'Agenzia delle Entrate giunge in quanto l'adesione del lavoratore al fondo esuberi, per accelerare l'esodo, non si può definire una scelta libera del lavoratore.