Parlamento: Consulenti del Lavoro e novità nella professione

 

E' stato approvato in via definitiva, in data 3 aprile 2007 alla Camera dei Deputati il Decreto Legge n. 10/2007, la cui Legge di conversione è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L'articolato tratta diversi argomenti. Di particolar importanza è l'art. 5 ter che concerne l'adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro.

Ritenendo di fare cosa utile, la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena sottolinea gli aspetti più significativi che possono così sintetizzarsi:

  1. Centri elaborazioni dati: le imprese con meno di 250 dipendenti che si avvalgono dei CED lo potranno fare ma questi ultimi dovranno, in ogni caso, essere assistiti da uno o più consulenti del lavoro (o professionisti equiparati);

  2. Esame di abilitazione alla professione di Consulente del lavoro: Viene riscritto il punto d), del comma 2, dell'art 3 della Legge 12/1979. Ora per poter accedere all'esame di abilitazione i candidati debbono aver conseguito "la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti della Facoltà di Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in Consulenza del Lavoro o la laurea quadriennale in Giurisprudenza, in Scienze Economiche e Commerciali o in Scienze Politiche".

  3. Condizioni per l'iscrizione all'albo: Le condizioni sono rimaste le stesse, è cambiata soltanto la lettera i) dell'art. 1 ove a posto del certificato di residenza va prodotta la "documentazione attestante l'esercizio di domicilio professionale".

  4. E' stato introdotto, dopo l'art. 8 della legge 12/1979, un nuovo articolo: l'8 bis, che detta alcune norme transitorie relative all'iscrizione all'albo e agli esami di abilitazione dei praticanti già iscritti. Il contenuto è il seguente: "coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro 3 anni dalla data in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso del titolo di laurea di cui all'art. 3, 2° comma, lett. d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizioni, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013".

 

 

 

 

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