Min.Lavoro: importi dei benefici per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2010, il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2010 con la determinazione, per l'esercizio finanziario 2010, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 22 gennaio 2010
 

Determinazione, per l'esercizio finanziario 2010, degli  importi  dei
benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro. (10A05138) 
 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
che, al fine di assicurare  un  adeguato  e  tempestivo  sostegno  ai
familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro,  anche  per  i
casi in cui le  vittime  medesime  risultino  prive  della  copertura
assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  ha
istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo; 
  Visto che il medesimo art. 1,  comma  1187,  ha  previsto  che  con
decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi  nonche'  i
requisiti e le modalita' di accesso agli stessi; 
  Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo  la
somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2007,  2008  e
2009; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
2 luglio 2007 con il quale sono state individuate  le  tipologie  dei
benefici concessi e i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi
ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto l'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
quale ha incrementato la dotazione del Fondo di  cui  sopra  «di  2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di  10  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010»; 
  Visto l'art. 9, comma  4,  lettera  d),  del decreto  legislativo 9
aprile 2008, n. 81, il  quale  dispone  che  l'INAIL  «eroga,  previo
trasferimento delle necessarie risorse da  parte  del  Ministero  del
lavoro della salute e delle politiche  sociali,  le  prestazioni  del
Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296» e che «in sede di prima applicazione,  le  relative  prestazioni
sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a  far  data
dal 1° gennaio 2007»; 
  Visto l'art. 9, comma  7,  lettera  e),  del decreto  legislativo 9
aprile 2008, n. 81, il quale  dispone  che  l'IPSEMA  «eroga,  previo
trasferimento delle necessarie risorse da  parte  del  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,  le  prestazioni  del
Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo» e che  «in
sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite  con
riferimento agli infortuni verificatisi a far  data  dal  1°  gennaio
2007»; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei  conti,
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali il  3  dicembre  2008,  registro  n.  6,
foglio 147), con il quale si e' provveduto alla  ridefinizione  delle
tipologie dei benefici  concessi,  i  requisiti  e  le  modalita'  di
accesso agli stessi; 
  Vista la circolare n. 5 del 26 marzo 2009 contenente le indicazioni
operative in merito ai requisiti e alle  modalita'  di  accesso  alla
prestazione prevista all'art. 1, comma 1187, della legge 27  dicembre
2006, n. 296; 
  Vista la nota del 3 dicembre 2009 con la quale l'INAIL, in raccordo
con l'IPSEMA, ha comunicato la  stima  della  spesa  per  l'esercizio
finanziario 2010 per l'erogazione della prestazione di  cui  all'art.
1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Tenuto conto che lo stanziamento di bilancio  di  €.  10.000.000,00
per il corrente esercizio finanziario e' destinato  interamente  alla
copertura delle prestazioni erogate per gli eventi  verificatesi  tra
il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010; 
  Ritenuto  pertanto  che  e'  possibile  provvedere   all'incremento
dell'importo delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 3 del decreto
19 novembre 2008 sopracitato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Ferme restando le procedure,  i  requisiti  e  le  modalita'  di
accesso ai benefici del Fondo  di  sostegno  per  le  famiglie  delle
vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto  del
Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  19
novembre 2008 indicato in premessa, per gli eventi  verificatisi  tra
il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 l'importo della  prestazione
di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto 19 novembre  2008  e'
determinato secondo le seguenti quattro tipologie: 
    
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
visto e la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 22 gennaio 2010 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi 
 
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2010 

 


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