Contratto Edili: niente Durc alle imprese che superano il 3% di lavoratori part-time

 

Tra le novità introdotte dal nuovo contratto nazionale degli edili, quella più evidente ed importante, in una prospettiva di lotta al lavoro nero, è il mancato rilascio del Durc (documento unico di regolarità contributiva, che attesta il pagamento da parte dell'impresa di tutti gli oneri nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile) alle imprese che superano il limite del 3% di lavoratori part-time sul totale dei rapporti di lavoro.

Nelle prossime settimane dovrà essere emanata una circolare della Commissione nazionale casse edili per attuare la norma contrattuale.

 

Lo stralcio del verbale di accordo, contenente la disposizione:

 

Art. 30 bis - Disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale, a termine, di somministrazione, distacco, inserimento

A) Contratto di lavoro a tempo parziale

Il punto 3. del paragrafo A) dell’art. 30 bis del C.C.N.L. 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:

“3. Fermo restando quanto previsto dalla legge e nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili, le parti stabiliscono che, nei confronti del personale operaio, non rientrante nelle casistiche di cui al seguente punto 4, i rapporti di lavoro a tempo parziale sono consentiti per una percentuale non superiore al 3% degli addetti in forza a tempo indeterminato.
Resta in ogni caso consentita alle imprese la possibilità di impiegare almeno uno (1) operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
I contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali sopra riportate impediscono il rilascio del DURC all’impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera attuativa della CNCE che obbliga l’adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE stessa.
Dal computo delle predette percentuali sono esclusi i rapporti a tempo parziale che sono stati stipulati a richiesta del lavoratore, per motivi personali o familiari prima della stipula del presente CCNL. La sussistenza di questi requisiti deve essere certificata per iscritto dalla R.S.U. alla Cassa Edile.
 

 


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