Governo: contributi per le aziende che prevedono azioni positive per la flessibilità di orario
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011, il D.P.C.M. n. 277 del 23 dicembre 2010, contenente il regolamento con i criteri e modalità per la concessione dei contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità di orario (così come previsto dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53).
In particolare:
progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
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