Min.Lavoro: concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia ed il Ministero per la Coesione Territoriale ha pubblicato, sulla Gazzetta n. 127 del 1° giugno 2012 il Decreto 24 maggio 2012 con le disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


DECRETO 24 maggio 2012

Disposizioni di  attuazione  dell'articolo  2  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, che prevede la  concessione  di  un  credito  di
imposta per la creazione di nuovo  lavoro  stabile  nel  Mezzogiorno.
(12A06251) 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

				 
                           di concerto con 

				 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

				 
                                  e 

				 
              IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE 

 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione  europea  (gia'  articoli  87  e  88  del  Trattato   che
istituisce la Comunita' Europea); 
  Visto il Regolamento (CE) n.  800/2008  della  Commissione,  del  6
agosto 2008, concernente il regolamento  generale  di  esenzione  per
categoria, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con  il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato; 
  Visti il Regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio,  recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali e il Regolamento (CE)  n.
1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  relativo  al  Fondo
sociale europeo (FSE), nonche' il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della
Commissione che  stabilisce  modalita'  di  applicazione  dei  citati
Regolamenti CE)  n.  1083/2006  e  n.  1080/2006  e  loro  successive
integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  e,  in
particolare,  gli  articoli  61  e  109,  comma  5,  concernenti   la
determinazione del pro rata di deducibilita' degli interessi  passivi
e delle spese generali in presenza di  proventi  che  non  concorrono
alla formazione del reddito, in quanto esclusi, ai fini delle imposte
sui redditi; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e
successive modificazioni,  recante  norme  di  semplificazione  degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei  redditi  e
dell'imposta sul valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del
sistema di gestione delle dichiarazioni; 
  Visto il decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in  particolare,
l'art. 2 concernente l'istituzione del credito  d'imposta  per  nuovo
lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei datori di lavoro che  nei
ventiquattro mesi successivi alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto-legge aumentano  il  numero  dei  lavoratori  a  tempo
indeterminato assumendo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sicilia  e  Sardegna,  lavoratori  definiti
«svantaggiati»  o  «molto  svantaggiati»  dal  Regolamento  (CE)   n.
800/2008; 
  Visto il  decreto-legge  9  febbraio  2012  n.  5  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35  e,  in  particolare,
l'art. 59 che ha apportato alcune modifiche i al citato decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106 decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011; 
  Vista la nota del 4 ottobre 2011 con cui la Commissione Europea  ha
condiviso il finanziamento con le risorse di  Fondo  Sociale  Europeo
del credito d'imposta di cui all'art. 2 del citato  decreto-legge  n.
70/2011; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica  e  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del  16  novembre  2011  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011, concernenti la nomina
e il conferimento degli incarichi ai Ministri  e  ai  Ministri  senza
portafoglio; 
  Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia'  attribuite  al
Ministero delle finanze; 
  Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e
successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Considerato che, ai sensi  del  comma  8  del  citato  art.  2  del
decreto-legge n. 70/2011, occorre procedere ad emanare il decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e
con il Ministro per la coesione territoriale, previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome,  con  il  quale  sono  stabiliti  i   limiti   di
finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al  comma  2
del citato art. 2, nonche' le disposizioni  di  attuazione  anche  al
fine  di  garantire  il  rispetto  delle  condizioni  che  consentono
l'utilizzo  dei  suddetti  fondi  strutturali   comunitari   per   il
cofinanziamento del presente credito d'imposta; 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome, acquisita nella seduta  del
10 maggio 2012; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 

				 
                       Ambito di applicazione 

 
  1.  Il  presente  decreto  contiene  le  modalita'  di   attuazione
dell'art. 2 del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.  106,  relativo
all'istituzione di un contributo, sotto forma di  credito  d'imposta,
per nuovo  lavoro  stabile  nel  Mezzogiorno  per  l'assunzione,  nei
ventiquattro mesi successivi alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso  decreto  legge,  di  lavoratori  definiti  dalla  Commissione
Europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati» nelle Regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia  e  Sardegna,
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste  dal  Regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto  2008,  che  dichiara
alcune categorie di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in
applicazione degli articoli 87 e  88  del  Trattato  CE  (regolamento
generale di  esenzione  per  categoria),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale L 214 del 9 agosto 2008. 

        
      
                               Art. 2 

 

				 
                        Soggetti beneficiari 

 
  1. Beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti che, nel
periodo compreso tra il 14 maggio  2011  e  il  13  maggio  2013,  in
qualita' di datori di lavoro, in  base  alla  vigente  normativa  sul
lavoro, incrementano il numero di lavoratori  a  tempo  indeterminato
nelle Regioni di cui all'art. 1. 
  2. Sono esclusi  dall'applicazione  della  disciplina  del  credito
d'imposta i soggetti di cui all'art. 74 del Testo Unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22
dicembre 1986, n. 917,  nonche'  le  persone  fisiche  non  esercenti
attivita' d'impresa ne' arti e professioni. 

        
      
                               Art. 3 

 

				 
                 Incremento della base occupazionale 

 
  1. Danno  diritto  al  credito  d'imposta  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato  di  lavoratori,  definiti  dalla  Commissione  europea
«svantaggiati» o «molto svantaggiati», che  costituiscono  incremento
del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato  mediamente
occupati nelle Regioni di cui all'art. 1 nei dodici  mesi  precedenti
alla data dell'assunzione. Per  numero  di  lavoratori  dipendenti  a
tempo indeterminato, si intende il numero di unita'  di  lavoro-annuo
ai sensi dell'art. 2 punto 13 del Regolamento (CE) n.  800  del  2008
della Commissione del 6 agosto 2008. 
  2. L'art. 2, punti 18, 19, del Regolamento (CE)  n.  800  del  2008
della Commissione del 6 agosto 2008 definisce: 
    1)  lavoratori  svantaggiati,  ossia  rientranti  in  una   delle
seguenti categorie: 
      a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno  sei
mesi; 
      b) chi non possiede un diploma  di  scuola  media  superiore  o
professionale; 
      c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di eta'; 
      d) adulti che vivono soli con una o piu' persone a carico; 
      e) lavoratori occupati in professioni o settori  caratterizzati
da un tasso di disparita' uomo-donna che supera almeno del  25  %  la
disparita' media uomo-donna in tutti i settori economici dello  Stato
membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al  genere
sottorappresentato; 
      f) membri di una minoranza nazionale all'interno di  uno  Stato
membro che hanno necessita' di consolidare le proprie  esperienze  in
termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o  di
lavoro, per migliorare le prospettive di  accesso  ad  un'occupazione
stabile; 
    2) lavoratore molto  svantaggiato:  lavoratore  senza  lavoro  da
almeno 24 mesi; 
  3. L'incremento  del  numero  dei  lavoratori  dipendenti  a  tempo
indeterminato, rispetto alla media citata nel precedente comma 1,  va
verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti  a  tempo
indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede
presso cui il nuovo lavoratore e' impiegato, sia rispetto  al  numero
dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente  impiegati  dal
datore di lavoro. 
  4. L'incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto
delle diminuzioni occupazionali verificatisi in societa'  controllate
o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
  5. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale
rilevano  per  il  calcolo  della  base   occupazionale   in   misura
proporzionale alle ore  prestate  rispetto  a  quelle  del  contratto
nazionale. 
  6. Agli  effetti  del  credito  d'imposta,  i  soci  lavoratori  di
societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti. 

        
      
                               Art. 4 

 

				 
         Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta 

 
  1. Nel rispetto dei massimali di intensita' di aiuto  previsti  dal
Regolamento (CE) n. 800/2008, il credito d'imposta, e' concesso,  per
ciascun lavoratore «svantaggiato» assunto nel periodo richiamato  dal
comma 1 dell'art.  2,  nella  misura  del  50%  dei  costi  salariali
sostenuti  nei  dodici  mesi   successivi   all'assunzione.   Qualora
l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo  indeterminato
riguardi lavoratori «molto svantaggiati»,  il  credito  d'imposta  e'
concesso nella misura del  50%  dei  costi  salariali  sostenuti  nei
ventiquattro mesi successivi all'assunzione. 
  2. I costi salariali sono quelli individuati al numero 15 dell'art.
2  del  Regolamento  (CE)  n.   800/2008.   Tali   costi,   pertanto,
comprendono: 
    la retribuzione lorda, prima delle imposte; 
    i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali; 
    i contributi assistenziali per figli e familiari. 
  3.  Il  credito  d'imposta  spetta  per  ogni   unita'   lavorativa
risultante dalla differenza tra il  numero  dei  lavoratori  a  tempo
indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei  lavoratori  a
tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento di
cui al comma 1 dell'art. 3. 
  4. Per le  assunzioni  di  lavoratori  a  tempo  indeterminato  con
contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta  in
misura  proporzionale  alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle   del
contratto nazionale. 

        
      
                               Art. 5 

 

				 
            Modalita' di fruizione del credito d'imposta 

 
  1.  Per  fruire  del  credito  d'imposta,  i  soggetti  interessati
inoltrano apposita istanza alle Regioni, indicate all'art. 1, secondo
le modalita', i criteri e i termini di cui al comma 2. 
  2. Ciascuna Regione adotta, nel rispetto delle  proprie  procedure,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,  il
pertinente  provvedimento  con  cui  stabilisce  le  modalita'  e  le
procedure per la concessione del credito d'imposta nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
    a) la Regione fissa un primo termine per la  presentazione  delle
istanze  relative  alle  assunzioni  effettuate  fino  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto  da  esaminare  ai  fini  della
formazione della graduatoria in base al criterio di cui alla  lettera
e); 
    b) l'istanza e' presentata alla Regione  nel  cui  territorio  e'
svolta  l'attivita'  per  la  quale  si  e'  verificato  l'incremento
occupazionale; 
    c) l'istanza elenca  i  dati  richiesti  dalle  disposizioni  del
presente decreto nonche' gli altri  elementi  utili  alla  formazione
della graduatoria di cui alla lettera e); 
    d) la Regione esamina le istanze in  modo  da  verificare,  sulla
base dei  dati  in  esse  indicati,  l'ammissibilita'  in  ordine  al
rispetto dei requisiti previsti dalla norma; 
    e) entro trenta giorni dal termine di cui  alla  lettera  a),  la
Regione formula la  graduatoria  definita  sulla  base  del  criterio
cronologico  da  individuarsi  in  ordine  alla  presentazione  delle
istanze e  comunica  l'accoglimento  dell'istanza  nei  limiti  dello
stanziamento dei fondi disponibili ai soggetti beneficiari. 
  3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2, ciascuna  Regione
individua le ulteriori modalita'  da  attivare  per  la  ripartizione
delle risorse residue, previa fissazione  di  nuovi  termini  per  la
presentazione delle istanze, nel rispetto dei criteri  indicati  alle
lettere da b) a e) del medesimo comma 2, tenendo conto  della  durata
complessiva del periodo oggetto di agevolazione di  cui  al  comma  2
dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. 
  4.  La  comunicazione  dell'accoglimento  dell'istanza  costituisce
presupposto per fruire del credito d'imposta secondo le modalita' e i
termini stabiliti dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui
al comma 8-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 2011. 
  5.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento
dell'istanza di cui al comma 4  ed  entro  due  anni  dalla  data  di
assunzione ed e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel corso del quale e' concesso. 
  6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito,
ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore  della  produzione,
ai fini dell'imposta regionale  delle  attivita'  produttive,  e  non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

        
      
                               Art. 6 

 

				 
                         Cause di decadenza 

 
  1. Il diritto al credito d'imposta decade: 
    a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo  indeterminato
e' inferiore o pari a quello  rilevato  mediamente  nei  dodici  mesi
precedenti alla data di assunzione; 
    b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero  di
tre anni, per le altre imprese; 
    c) in caso di accertamento definitivo di violazioni  non  formali
sia alla normativa fiscale che a quella contributiva  in  materia  di
lavoro dipendente, per le  quali  sono  state  irrogate  sanzioni  di
importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla  normativa
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle  vigenti
disposizioni, commesse nel periodo tra il 14  maggio  2011  e  il  13
maggio 2015, nonche' nei casi  in  cui  siano  emanati  provvedimenti
definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta
antisindacale. 
  2. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 1, la decadenza  opera
a partire dallo stesso mese in cui si rileva  quanto  statuito  dalla
medesima lettera a). 
  3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma  1  i  datori  di
lavoro sono tenuti alla restituzione del  credito  d'imposta  di  cui
hanno gia' usufruito. Nel caso ricorra la  fattispecie  di  cui  alla
citata lettera c) e' dovuta la restituzione del  credito  maturato  e
usufruito dal momento in cui e'  stata  commessa  la  violazione.  Il
credito d'imposta di cui abbia gia' usufruito il datore di lavoro che
sia sottoposto a una procedura concorsuale,  e'  considerato  credito
prededucibile.  Dalla  data   del   definitivo   accertamento   delle
violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 decorrono i termini per
procedere al recupero delle  minori  somme  versate  o  del  maggiore
credito riportato, comprensivi degli  interessi  calcolati  al  tasso
legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni. 

        
      
                               Art. 7 

 

				 
                          Divieto di cumulo 

 
  1 Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti  di  stato
ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione Europea, ne' con altre misure di sostegno comunitario  in
relazione  agli  stessi  costi  salariali   afferenti   alle   unita'
lavorative che danno diritto alla  fruizione  dell'agevolazione,  nei
casi in cui tale cumulo  darebbe  luogo  ad  un'intensita'  di  aiuto
superiore al livello consentito, di cui al comma 1  dell'art.  4.  Si
applicano in ogni caso le disposizioni dell'art.  7  del  Regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione. 
  2. L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero  dell'aiuto
fruito con applicazione  degli  interessi  e  sanzioni  previste  per
l'indebito utilizzo del credito d'imposta. 

        
      
                               Art. 8 

 

				 
             Recupero del credito per indebito utilizzo 

 
  1.  Qualora  sia  stata  accertata  l'indebita   fruizione,   anche
parziale,  del  contributo,  per  il  verificarsi  delle   cause   di
decadenza,  del  mancato  rispetto  delle   condizioni   previste   o
dell'utilizzo in misura superiore all'ammontare concesso, la  Regione
procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del  decreto-legge  25  marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010,  n.  73,  al  recupero  del  relativo  importo,  maggiorato  di
interessi e sanzioni secondo legge. 
  2. Qualora l'indebita fruizione sia  accertata  dall'Agenzia  delle
Entrate nell'ambito delle proprie ordinarie attivita' di controllo, i
relativi dati sono trasmessi tempestivamente in via  telematica  alla
Regione competente per il recupero.. 
  3. Le eventuali  somme  recuperate  dalle  Regioni  a  causa  della
decadenza del diritto al credito d'imposta da parte dei  beneficiari,
sono restituite dalle Regioni stesse  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  -
IGRUE. 

        
      
                               Art. 9 

 

				 
       Individuazione Regioni ed importi - flusso finanziario 

 
  1. Le risorse  finanziarie  destinate,  nell'ambito  dei  Programmi
Operativi Regionali FSE 2007-2013, al credito di imposta  di  cui  al
presente decreto, sono individuate come di seguito: 
    POR FSE 2007-2013 Abruzzo: €. 4.000.000; 
    POR FSE 2007-2013 Molise: €. 1.000.000; 
    POR FSE 2007-2013 Basilicata: €. 2.000.000; 
    POR FSE 2007-2013 Campania: €. 20.000.000; 
    POR FSE 2007-2013 Calabria: €. 20.000.000; 
    POR FSE 2007-2013 Puglia: €. 10.000.000; 
    POR FSE 2007-2013 Sicilia: € 65.000.000; 
    POR FSE 2007-2013 Sardegna: €. 20.000.000. 
  2.  L'eventuale  ulteriore   fabbisogno   di   risorse   necessarie
all'attuazione del  credito  d'imposta,  attualmente  assicurato  nel
Piano di Azione  Coesione  definito  di  intesa  con  la  Commissione
europea, dal cofinanziamento a carico del Fondo sociale  europeo  per
un importo di 142  milioni  di  euro,  potra'  essere  coperto  dalle
eventuali risorse  derivanti  dalle  riprogrammazioni  effettuate  in
applicazione delle «Iniziative di  accelerazione  e  riprogrammazione
dei Programmi comunitari 2007-2013» approvate dal Comitato  nazionale
per il coordinamento  e  la  sorveglianza  della  politica  regionale
unitaria nella riunione del 27 febbraio 2012. 
  3. Al fine di assicurare  il  reintegro  all'Erario  delle  risorse
riguardanti  il  riconoscimento  del  credito  d'imposta  di  cui  al
presente decreto, l'Agenzia delle  Entrate  comunica  tempestivamente
alle  Regioni  interessate  gli   importi   del   credito   d'imposta
utilizzati. 
  4. Le Regioni, sulla base delle informazioni ricevute  dall'Agenzia
delle entrate, che  costituiscono  attestazione  delle  compensazioni
effettuate,   provvedono   alla   tempestiva   certificazione    alla
Commissione europea degli  importi  fruiti  dagli  aventi  diritto  a
titolo di credito d'imposta, nell'ambito dei programmi  operativi  di
cui  al   comma   1.   Contestualmente,   comunicano   al   Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato - IGRUE gli importi  rendicontati  a  titolo  di
credito d'imposta, distintamente per la quota comunitaria, statale  e
regionale. 
  5. Sulla base delle comunicazioni ricevute dalle  Regioni  e  degli
accrediti  comunitari  pervenuti  a  valere   sulle   rendicontazioni
presentate dalle  Regioni  alla  Commissione  europea,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato - IGRUE provvede al versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato degli importi riconosciuti a titolo  di  credito
d'imposta, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9,  del  decreto-legge  n.
70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, nei limiti degli importi
individuati nell'ambito di ciascun programma regionale. 
  6. Le risorse versate dall'IGRUE  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato  sono  riassegnate  ad  apposito  programma  dello   stato   di
previsione della spesa del Ministero dell'Economia e  delle  Finanze,
per essere destinate alla  contabilita'  speciale  n.  1778  «Agenzia
delle entrate - Fondi di  Bilancio»,  allo  scopo  di  permettere  la
regolazione contabile delle compensazioni esercitate in relazione  al
credito d'imposta di  cui  al  presente  decreto.  Nelle  more  della
conclusione  della   procedura   finalizzata   all'individuazione   e
riassegnazione  delle  risorse,  la   regolazione   contabile   delle
compensazioni esercitate in relazione al credito d'imposta di cui  al
presente decreto,  avviene  utilizzando  i  fondi  disponibili  sulla
predetta contabilita' speciale n.  1778,  senza  incidere  sul  saldo
giornaliero di tesoreria. 
  7. Il monitoraggio sull'avanzamento delle spese a titolo di credito
d'imposta  dei  programmi  operativi   regionali   viene   assicurato
nell'ambito del sistema unitario  di  monitoraggio  degli  interventi
ricompresi nel Quadro Strategico Nazionale - Italia 2007-2013. 
    Roma, 24 maggio 2012 


				 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                                Monti 

 

				 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Fornero 

 

				 
              Il Ministro per la coesione territoriale 
                                Barca 
		

 

 

fonte: Gazzetta Ufficiale


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