Governo: la previdenza complementare

 

E’ stato varato, in prima lettura, nella seduta del 1° luglio 2005, il testo della riforma della previdenza complementare: prima della definitiva entrata in vigore, sarà necessaria una seconda delibera del Consiglio dei Ministri, susseguente al parere delle apposite commissioni parlamentari. E’ previsto, altresì, il confronto con le parti sociali. Questi i punti essenziali (se saranno confermati):

a) a partire dal 1° gennaio 2006 il lavoratore avrà 6 mesi di tempo per scegliere se conferire il TFR che maturerà da quella data ai Fondi pensioni o se trattenerlo presso il datore di lavoro. Tra i soggetti destinatari, oltre ai lavoratori dipendenti, ma con diverse modalità, saranno compresi anche gli autonomi ed i liberi professionisti, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori con contratto a progetto e quelli assunti con le nuove tipologie previste dal D. L.vo n. 276/2003;
 

b) in caso di scelta esplicita il lavoratore può scegliere uno qualsiasi dei Fondi complementari;

c) in caso di mancata esplicita scelta, il datore di lavoro sarà tenuto a trasferire il TFR maturando al Fondo previsto dalla contrattazione collettiva, con comunicazione all’interessato: qualora il Fondo non sia stato costituito, il TFR viene conferito alla forma previdenziale a contribuzione definita gestita dall’INPS;

d) se, invece, il lavoratore decide esplicitamente di trattenere il TFR in azienda, lo stesso sarà liquidato alla fine del rapporto con un tasso di rivalutazione dell’1,5% fisso all’anno oltre allo 75% del tasso di inflazione. Il lavoratore può, in ogni momento, revocare tale scelta e trasferire al Fondo le quote successive di TFR;

e) il lavoratore con almeno 3 anni di versamenti, all’atto del raggiungimento dell’età pensionabile, potrà prolungare la contribuzione per altri 7 anni;

f) le prestazioni a carico dei fondi sono di 2 tipi: le anticipazioni e le prestazioni finali. Con le prime, mutuando quanto già previsto nella legge n. 297/1982, il lavoratore potrà chiedere un anticipo della prestazione in ogni momento fino al 75% per spese sanitarie proprie, del coniuge e dei figli, dopo 8 anni, fino al 50% per l’acquisto della prima casa e fino al 30% per altre spese personali. Con le seconde, alla maturazione del diritto alla pensione il lavoratore può chiedere la prestazione finale, con un minimo di 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare. La rendita potrà essere accompagnata da una quota in conto capitale che non potrà superare il 50%;

g) l’ente destinato a vigilare sulla funzionalità dei Fondi complementari sarà la COVIP.

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Schema del decreto legislativo

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it