Parlamento: novità negli appalti e nei subappalti ed in materia di sicurezza

 

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008, la legge n. 129/2008 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il D.L. n. 97/2008. La legge affronta una serie di argomenti (per lo più proroghe di termini) e, in materia di lavoro, tratta la questione della responsabilità negli appalti e nei subappalti, nonché il differimento temporale di alcuni obblighi previsti dal D.L.vo n. 81/2008.

Essi possono così sintetizzarsi:


a) l’art. 3, comma 8, conferma l’abrogazione dei commi da 29 a 34 dell’art. 35 della legge n. 248/2007 ed il conseguente decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 74 del 25 febbraio 2008. Ciò significa che viene meno la responsabilità solidale (ed il sistema di controlli ipotizzato nel citato decreto) del committente nella filiera appalti – subappalti. Ovviamente, restano in vigore sia il comma 28 (con la solidarietà tra appaltatore e subappaltatore) che l’art. 29, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003. Spunto, si rinvia alla nota della DPL di Modena che si può trovare nella sezione “approfondimenti”, alla data del 5 giugno 2008, con la quale fu commentato il D.L. n. 97/2008;

b) l’art. 4, commi 2 e 2 bis rinvia al 1° gennaio 2009 l’obbligo di comunicare i dati sugli infortuni, il divieto delle visite preassuntive e l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dei nuovi adempimenti previsti dal D.L.vo n. 81/2008.
 

 

 

 La legge n. 129/2008

 

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