Min.Lavoro: modalità di corresponsione dei contributi per colf e badanti sanati

 

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2009, il Decreto 2 settembre 2009 contenente le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfetario.

I datori di lavoro, previa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), possono versare, nei termini prescrizionali, i contributi previdenziali ed i premi nonché i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 del medesimo articolo in un'unica soluzione, ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:

 

a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali (3%);
b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione (7,5%) a decorrere dal venticinquesimo mese.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 2 settembre 2009
 

Modalita'  di  corresponsione  delle somme e degli interessi dovuti
per   colf   e  badanti  a  titolo  di  contributi  previdenziali  ed
assistenziali  relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre
sanato con il pagamento del contributo forfetario. (09A12851)
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
  Visto  l'art.  1-ter  della  citata  legge  n. 102 del 2009 recante
disposizioni in materia di dichiarazione di attivita' di assistenza e
di sostegno alle famiglie;
  Visto il comma 3 del predetto articolo che ha previsto a carico dei
datori   di   lavoro   di   cui   al  precedente  comma  1,  ai  fini
dell'ammissibilita' della dichiarazione di emersione, il pagamento di
un  contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore occupato
irregolarmente  nell'attivita'  di  assistenza  e  di  sostegno  alla
famiglia da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  14 del citato art. 1-ter della
legge  n.  102  del  2009, che demanda ad un decreto del Ministro del
lavoro,  della  salute e delle politiche sociali, la determinazione e
le  modalita'  di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti
per  i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi
precedenti ai tre mesi di cui al comma 1 dello stesso articolo;
  Visto   l'art.  13  del  decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

                              Decreta:



                               Art. 1.




  I   datori   di   lavoro  di  cui  all'art.  1-ter,  comma  1,  del
decreto-legge  1°  luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  previa domanda all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  possono  versare, nei
termini prescrizionali, i contributi previdenziali ed i premi nonche'
i  relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di
cui al comma 1 del medesimo articolo in un'unica soluzione, ovvero in
rate mensili di eguale importo, maggiorate:
   a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
   b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere
dal venticinquesimo mese.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 2 settembre 2009

                                                Il Ministro : Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 45

 


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