Min.Lavoro: TFR in costanza di contratti di solidarietà

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con la nota prot. 25/I/0016582 del 3 novembre 2009, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'istituto del TFR in costanza di contratti di solidarietà.

La retribuzione utile sulla base della quale effettuare il calcolo per l'erogazione del contributo di solidarietà è costituita dal quantum che il lavoratore avrebbe percepito di fatto durante il periodo nel quale l'azienda ha disposto la riduzione dell'orario di lavoro.

In definitiva, la base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo integrativo comprende unicamente le voci connotate dal requisito dell'immediatezza della fruizione da parte del lavoratore in solidarietà e, pertanto, non può esservi incluso anche il rateo di TFR, in quanto, sebbene caratterizzato dalla stabilità dell'erogazione e non maturato a titolo occasionale, ne costituisce elemento differito.

 


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