Min.Lavoro: contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito

 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010 il Decreto 30 luglio 2010, con le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connessi a sospensioni dal lavoro, attuativo dell'articolo 2, commi 132 e 133, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010).

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 30 luglio 2010
 

Modalita'   di   riconoscimento   della   contribuzione    figurativa
integrativa a favore di beneficiari di  trattamenti  di  sostegno  al
reddito  non   connessi   a   sospensioni   dal   lavoro,   attuativo
dell'articolo 2, commi 132 e 133, della legge 23  dicembre  2009,  n.
191 (finanziaria 2010). (10A12818) 

 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 132, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che prevede, in via sperimentale per l'anno 2010,  il  riconoscimento
della  contribuzione  figurativa  integrativa  fino  alla   data   di
maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data
del  31  dicembre  2010,  a  favore  dei  beneficiari  di   qualsiasi
trattamento di sostegno al reddito non  connesso  a  sospensioni  dal
lavoro,  ai  sensi  della  legislazione   vigente   in   materia   di
ammortizzatori sociali,  che  abbiano  almeno  trentacinque  anni  di
anzianita' contributiva e che  accettino  un'offerta  di  lavoro  che
preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno
il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza; 
  Visto il successivo comma 133 del medesimo art. 2  della  legge  n.
191 del 2009, che dispone che la  predetta  contribuzione  figurativa
integrativa e' pari alla differenza  tra  il  contributo  accreditato
nelle mansioni di provenienza ed il contributo obbligatorio spettante
in relazione al lavoro svolto ai sensi del precedente  comma  132,  e
che la concessione  della  stessa,  a  domanda  dell'interessato,  e'
ammessa entro il limite finanziario ivi previsto pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2010; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo del citato comma 133, che
demanda ad un decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
la disciplina delle modalita' attuative; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni; 
  Ritenuto di dare attuazione al citato comma 133 dell'art.  2  della
legge n. 191 del 2009; 
  Visto l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre  2009,
n. 172; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  In  via  sperimentale  per  l'anno  2010,  fino  alla  data  di
maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data
del 31 dicembre del 2010, e' riconosciuta la contribuzione figurativa
integrativa di cui all'art. 2, comma 132,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 191, ai lavoratori che nel corso dell'anno 2010: 
    a) siano beneficiari di  qualsiasi  trattamento  di  sostegno  al
reddito non  connesso  a  sospensioni  dal  lavoro,  ai  sensi  della
legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali; 
    b)  accettino  un'offerta  di  lavoro  subordinato  che   preveda
l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno  il  20
per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza e  che
comporta la perdita del diritto alla fruizione dei trattamenti di cui
alla lettera a); 
    c) abbiano almeno 35 anni di anzianita' contributiva alla data di
accettazione dell'offerta di lavoro di cui alla lettera b). 
  2. Il valore della contribuzione di cui al comma 1  e'  determinato
sulla differenza tra l'importo della normale  retribuzione  spettante
al lavoratore in  corrispondenza  delle  mansioni  di  provenienza  e
l'importo della  retribuzione  effettiva  percepita  per  l'attivita'
svolta a seguito dell'accettazione dell'offerta di lavoro di cui alla
lettera b)  del  medesimo  comma  1.  Il  beneficio  contributivo  e'
riconosciuto non oltre la  data  della  prima  decorrenza  utile  per
l'accesso al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. 
                               Art. 2 
 
  1. Per accedere  al  beneficio  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  i
lavoratori interessati devono presentare, a decorrere dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto ed  entro  il  31  dicembre  2010,
apposita domanda  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS), corredata: dal contratto di lavoro immediatamente  precedente
la fruizione dei trattamenti di sostegno al reddito; dal contratto di
lavoro  comportante  l'inquadramento  in   un   livello   retributivo
inferiore di almeno il 20 per  cento  a  quello  corrispondente  alle
mansioni di provenienza. 
  2. L'INPS verifica la sussistenza dei requisiti previsti  al  comma
1, lettere a), b) e c), dell'art. 1 del presente decreto e riconosce,
nel limite di spesa di cui all'art. 2, comma 133, della citata  legge
n.  191  del  2009,  il  beneficio  contributivo   secondo   l'ordine
cronologico dell'accettazione dell'offerta di lavoro di cui  all'art.
1, comma 1, lettera b), del presente decreto. 
  3. All'onere derivante dal presente decreto si provvede, sulla base
di specifica rendicontazione dell'INPS  al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
nel limite di spesa di cui all'art. 2, comma 133, della  legge  n.191
del 2009. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 30 luglio 2010 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Sacconi          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali 
registro n. 16, foglio n. 205 


 


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