Min.Lavoro: contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010 il Decreto 30 luglio 2010, con le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connessi a sospensioni dal lavoro, attuativo dell'articolo 2, commi 132 e 133, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010).
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Modalita' di riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connessi a sospensioni dal lavoro, attuativo dell'articolo 2, commi 132 e 133, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010). (10A12818) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 132, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede, in via sperimentale per l'anno 2010, il riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, a favore dei beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza; Visto il successivo comma 133 del medesimo art. 2 della legge n. 191 del 2009, che dispone che la predetta contribuzione figurativa integrativa e' pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza ed il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del precedente comma 132, e che la concessione della stessa, a domanda dell'interessato, e' ammessa entro il limite finanziario ivi previsto pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010; Visto, in particolare, il secondo periodo del citato comma 133, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalita' attuative; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni; Ritenuto di dare attuazione al citato comma 133 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009; Visto l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009, n. 172; Decreta: Art. 1 1. In via sperimentale per l'anno 2010, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre del 2010, e' riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa di cui all'art. 2, comma 132, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ai lavoratori che nel corso dell'anno 2010: a) siano beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali; b) accettino un'offerta di lavoro subordinato che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza e che comporta la perdita del diritto alla fruizione dei trattamenti di cui alla lettera a); c) abbiano almeno 35 anni di anzianita' contributiva alla data di accettazione dell'offerta di lavoro di cui alla lettera b). 2. Il valore della contribuzione di cui al comma 1 e' determinato sulla differenza tra l'importo della normale retribuzione spettante al lavoratore in corrispondenza delle mansioni di provenienza e l'importo della retribuzione effettiva percepita per l'attivita' svolta a seguito dell'accettazione dell'offerta di lavoro di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. Il beneficio contributivo e' riconosciuto non oltre la data della prima decorrenza utile per l'accesso al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Art. 2 1. Per accedere al beneficio di cui all'art. 1, comma 1, i lavoratori interessati devono presentare, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2010, apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), corredata: dal contratto di lavoro immediatamente precedente la fruizione dei trattamenti di sostegno al reddito; dal contratto di lavoro comportante l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza. 2. L'INPS verifica la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, lettere a), b) e c), dell'art. 1 del presente decreto e riconosce, nel limite di spesa di cui all'art. 2, comma 133, della citata legge n. 191 del 2009, il beneficio contributivo secondo l'ordine cronologico dell'accettazione dell'offerta di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del presente decreto. 3. All'onere derivante dal presente decreto si provvede, sulla base di specifica rendicontazione dell'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa di cui all'art. 2, comma 133, della legge n.191 del 2009. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2010 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 16, foglio n. 205 |
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