Governo: flussi d'ingresso per i lavoratori extracomunitari stagionali - anno 2008

 

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2008, il Decreto 8 novembre 2007 con il quale vengono programmati i flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008.

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a cura del Ministero della solidarietà sociale.
La quota riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007.

 

 

 

 Il Decreto

 

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Articolo 8
(Regime transitorio)


1. I soggetti obbligati e abilitati tenuti ad inviare le comunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di un dominio messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
2. Al fine di consentire l’adeguamento delle procedure informatiche dei soggetti obbligati ed abilitati, l’obbligo di trasmettere i moduli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre dal 1° marzo 2008. Fino a tale data quanto previsto al precedente articolo 5 si applica solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite dei servizi informatici.
3. Per far fronte alle esigenze di bilinguismo della Provincia Autonoma di Bolzano, le disposizioni di cui al comma 2 decorrono dalla data del 1° dicembre 2008.

 

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