Min. Lavoro: programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro

 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Decreto del 5 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008, approva la determinazione dell'INAIL concernente "Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro".

 

 
                                                     Allegato INAIL
 
                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                  NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2006
    Visto  il  decreto  legislativo  n.  479  del  30 giugno  1994  e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 367 del
24 settembre 1997;
    Vista la relazione del Direttore generale 15 novembre 2006;
    Visto  l'art.  23 del decreto legislativo n. 38/2000 "Programmi e
progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro";
    Viste  le  deliberazioni  del  Consiglio  di  amministrazione  n.
428/2000,  n.  436/2000 con le quali e' stato adottato il regolamento
di  attuazione  dell'art.  23  del  predetto  decreto  legislativo n.
38/2000,  approvato  con  decreti  del  Ministro  del  lavoro e della
previdenza sociale del 15 settembre 2000 e 7 febbraio 2001;
    Visto in particolare l'art. 5 del regolamento suddetto, che fissa
le   forme   di   finanziamento  e  la  ripartizione  delle  risorse,
relativamente  ai  programmi  di  adeguamento, tra i finanziamenti in
conto interessi e quelli in conto capitale;
    Considerato  che, dopo i primi due bandi relativi ai programmi di
adeguamento   ed  a  seguito  dell'emanazione  del  terzo  bando,  e'
necessario  compensare  le  risorse  carenti  sul  conto capitale con
quelle  eccedenti  sul  conto  interessi,  apportando  le  necessarie
modifiche all'art. 5 del regolamento citato;
    Ritenuto  che  tale  modifica  sia  necessaria  anche  per venire
incontro  alle  aspettative  delle  imprese  che  hanno  richiesto il
finanziamento   conto   capitale   in   quanto  intendono  effettuare
interventi di particolare valenza prevenzionale;
    Visto  il parere favorevole espresso dalla commissione consiliare
prevenzione in data 11 dicembre 2006:
    Con il parere consultivo favorevole del Direttore generale;
                              Delibera
di   rettificare   parzialmente   la   delibera   del   Consiglio  di
amministrazione n. 428 del 27 luglio 2000 e di sottoporre la modifica
all'approvazione  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000.
    La   rettifica  proposta  e'  la  sostituzione  dell'art.  5  del
Regolamento con la seguente formulazione:
                              "Art. 5.
         Forme di finanziamento e ripartizione delle risorse
    Gli  interventi  di  sostegno  ai  programmi  di  adeguamento  si
articolano in:
      a) finanziamenti in conto interessi;
      b) finanziamenti in conto capitale.
    Le  risorse  economiche  assegnate,  ai  sensi  dell'art.  3  del
presente  regolamento,  a tale tipologia di interventi sono ripartite
in 270 miliardi di lire (139.443.363 euro) per i finanziamenti di cui
alla  lettera a)  ed  in  180  miliardi di lire (92.962.242 euro) per
quelli di cui alla lettera b)".
    La  presente deliberazione sara' trasmessa per l'approvazione, ai
sensi  dell'art.  23  del decreto legislativo n. 38/2000, al Ministro

del lavoro e della previdenza sociale.

 

 

 

 

 Il Decreto

 

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Articolo 8
(Regime transitorio)


1. I soggetti obbligati e abilitati tenuti ad inviare le comunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di un dominio messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
2. Al fine di consentire l’adeguamento delle procedure informatiche dei soggetti obbligati ed abilitati, l’obbligo di trasmettere i moduli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre dal 1° marzo 2008. Fino a tale data quanto previsto al precedente articolo 5 si applica solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite dei servizi informatici.
3. Per far fronte alle esigenze di bilinguismo della Provincia Autonoma di Bolzano, le disposizioni di cui al comma 2 decorrono dalla data del 1° dicembre 2008.

 

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